CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 06.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado del 09.03.2021 emessa dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, riqualificato il fatto nell'ipotesi delittuosa tentata di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. e lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen., prevalenti rispetto alla contestata recidiva, alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge penale in relazione all'art.133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico, esso è anche manifestamente infondato perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice, che ha fatto riferimento ad elementi rilevanti come il valore non del tutto bagattellare di euro 150 e le pregresse condanne del Giusti, è adeguatamente assolto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso