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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 1962

Cassazione n. 42253/2022

Testo disponibile della fonte

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., ha omesso di pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie.

2. Ha proposto ricorso contro lo stesso provvedimento anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, lamentando la erronea qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., sul presupposto che le circostanze addotte dal giudicante per affermare la non esclusiva responsabilità dell'imputato nella produzione dell'evento (consistenti nel mancato utilizzo da parte del pedone delle vicine strisce pedonali e nella traiettoria obliqua seguita durante l'attraversamento della strada) non giustificano la derubricazione operata.

3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e, per il resto, ha concluso per l'inammissibilità.

4. Il difensore delle parti civili costituite ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, associandosi alla richiesta del Procuratore Generale dell'Aquila. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso dedotto dal Procuratore della Repubblica territoriale - ed incidentalmente anche dal Procuratore Generale dell'Aquila - in tema di sanzione amministrativa accessoria, è fondato.

2. Si deve convenire con il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso ogni statuizione in merito all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, alternativamente (ma obbligatoriamente) applicabili per il reato per cui si procede, in virtù della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 88 del 2019.

3. Consegue. l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente , all'omessa irrogazione di una delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila.

4. Il ricorso del Procuratore Generale territoriale, quanto al motivo principale sulla qualificazione giuridica del fatto, deve essere dichiarato inammissibile.

5. Va ribadito che, per giurisprudenza costante della Corte regolatrice, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

6. Nel caso di specie, invece, a onta di una qualificazione giuridica per nulla eccentrica rispetto al capo di imputazione, la censura che la contesta pone essenzialmente una questione di merito che presuppone la verifica di elementi di fatto dirimenti, vale a dire l'incidenza del luogo di attraversamento della vittima rispetto alla complessiva dinamica dell'incidente.

Una simile valutazione, già normalmente estranea alla delibazione prevista in sede di legittimità, non può essere a maggior ragione affrontata in sede di impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che pone evidenti limiti - come già visto particolarmente restrittivi - ai motivi di doglianza proponibili in sede di legittimità avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di L'Aquila.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila.

Così deciso il 22 settembre 2022 5EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., ha omesso di pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie. 2. Ha proposto ricorso contro lo stesso provvedimento anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, lamentando la erronea qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., sul presupposto che le circostanze addotte dal giudicante per affermare la non esclusiva responsabilità dell'imputato nella produzione dell'evento (consistenti nel mancato utilizzo da parte del pedone delle vicine strisce pedonali e nella traiettoria obliqua seguita durante l'attraversamento della strada) non giustificano la derubricazione operata. 3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e, per il resto, ha concluso per l'inammissibilità. 4. Il difensore delle parti civili costituite ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, associandosi alla richiesta del Procuratore Generale dell'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso dedotto dal Procuratore della Repubblica territoriale - ed incidentalmente anche dal Procuratore Generale dell'Aquila - in tema di sanzione amministrativa accessoria, è fondato. 2. Si deve convenire con il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso ogni statuizione in merito all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, alternativamente (ma obbligatoriamente) applicabili per il reato per cui si procede, in virtù della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 88 del 2019. 3. Consegue. l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente , all'omessa irrogazione di una delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila. 4. Il ricorso del Procuratore Generale territoriale, quanto al motivo principale sulla qualificazione giuridica del fatto, deve essere dichiarato inammissibile. 5. Va ribadito che, per giurisprudenza costante della Corte regolatrice, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 6. Nel caso di specie, invece, a onta di una qualificazione giuridica per nulla eccentrica rispetto al capo di imputazione, la censura che la contesta pone essenzialmente una questione di merito che presuppone la verifica di elementi di fatto dirimenti, vale a dire l'incidenza del luogo di attraversamento della vittima rispetto alla complessiva dinamica dell'incidente. Una simile valutazione, già normalmente estranea alla delibazione prevista in sede di legittimità, non può essere a maggior ragione affrontata in sede di impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che pone evidenti limiti - come già visto particolarmente restrittivi - ai motivi di doglianza proponibili in sede di legittimità avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di L'Aquila. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso il 22 settembre 2022 5EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]
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