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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20066/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tee/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G.conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e deposita memoria.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Sezione Quinta di questa Corte, con la sentenza n. 5920 del 27/01/2021, ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato quella del Giudice di pace di Catanzaro, la quale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ingiuria in danno di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla condanna di quest'ultimo, querelante, al pagamento delle spese sostenute dall'imputato, condanna che ha eliminato.

E ciò perché non solo sarebbe mancata la tempestiva domanda di condanna del querelante da parte del difensore dell'imputato all'esito del giudizio di primo grado, ma anche perché i giudici di merito sarebbero incorsi in un palese errore giuridico, non versando il querelante in colpa ai sensi della sentenza n. 423 del 1993 della Corte costituzionale, non avendo, invero, mai attribuito il fatto ingiurioso all'imputato né nella querela né nel corso dell'istruttoria.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso detta sentenza ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore materiale e/o di fatto.

In primo luogo, nella ricostruzione dei fatti e nel coinvolgimento di parte terza estranea al processo ([OSCURATO:PERSONA] sorella dell'imputato), che, in detta ricostruzione, avrebbe pronunciato nei confronti del querelante Gallo la frase offensiva attribuita all'imputato, mentre, invece, Gallo avrebbe riferito all'udienza del 18 luglio 2014 di non sapere chi avesse pronunciato detta frase e solo successivamente all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe addebitato alla Venuto detta frase al di fuori di formale querela.

In secondo luogo, in relazione al riferimento (a pag. 8 della pronuncia di legittimità) ad una "denuncia" depositata da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe condotto al rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] solo per l'ingiuria.

Rileva, invero, la difesa al riguardo che Venuto è stato perseguito non sulla base di quanto a detto atto, ma unicamente per le offese riferite di persona da Gallo al PM.

Con la conseguenza che il riferimento alla denuncia in sentenza è fuori luogo perché non verte sul reato specifico contestato, non avendo mai Gallo denunciato alcuno per la frase "bastardo hai investito mia sorella".

In terzo luogo, in relazione alla tempestività della domanda di condanna del querelante al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni, innanzi al giudice di primo grado in sede di rinvio.

Al riguardo rileva il difensore che la richiesta fatta oralmente in udienza non sarebbe stata riportata nel verbale redatto in forma riassuntiva.

La difesa osserva che la richiesta è tempestiva, come emergente dalla sentenza n. 34951/15 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, e chiede di rimettere alle Sezioni Unite il quesito se il giudice di pace in sede di rinvio debba qualificarsi giudice di primo grado, oppure giudice in grado di appello, ovvero monocratico.

Il difensore si duole, infine, che la Corte di cassazione con la suddetta sentenza, nonostante il sollecito difensivo in tal senso, abbia riportato i nominativi in sentenza con conseguente violazione della privacy.

E chiede l'inserimento di omissis per i fatti riguardanti [OSCURATO:PERSONA], estranea al processo. \

3. All'odierna udienza il difensore del ricorrente presenta memoria difensiva nella quale ripercorre alcuni passaggi del ricorso straordinario, lamentando errore di fatto nel giudizio di legittimità circa la data della richiesta della condanna del querelante alle spese e ai danni, e violazione del diritto di difesa della sorella dell'imputato e del diritto ad un ricorso effettivo.

4. Il ricorso è inammissibile.

Invero, a parte che sembra che si sia al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di fatto, avendo la pronuncia di legittimità, per ammissione dello stesso ricorrente, richiamato le risultanze processualirdandone la relativa interpretazione (per cui, al più, si tratterebbe di errore valutativo: si veda al riguardo Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso), il ricorso risulta proposto da persona non legittimata.

Ai sensi dell'art. 625-bis la richiesta per la correzione di errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione è proposta dal condannato o anche dal Procuratore generale nel caso in cui, appunto, ci sia una condanna, non avendo conseguentemente l'imputato prosciolto titolo a esperire il rimedio (si veda Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413, nella quale, nell'escludere il rimedio allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza, si specifica che il ricorso straordinario può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale; Sez. 3, ordinanza n. 45031 del 24/04/2015, P., Rv. 265439, secondo cui è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, il quale prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di "condannato"; Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014, Zambon, Rv.260820, secondo cui la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. non spetta all'imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità, non potendo l'imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come "condannato"; Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, P.C. in proc.

Batzella, in cui si afferma che è inammissibile il ricorso straordinario della parte civile).

Nel caso in esame la richiesta di correzione è avanzata dal querelato (prosciolto) al quale è stato disconosciuto il diritto alla refusione delle spese processuali da parte del querelante, per cui siamo al di fuori del perimetro procedimentale stabilito dalla legge. cr c.„4,2,J2)1

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tee/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G.conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e deposita memoria. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Sezione Quinta di questa Corte, con la sentenza n. 5920 del 27/01/2021, ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato quella del Giudice di pace di Catanzaro, la quale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ingiuria in danno di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla condanna di quest'ultimo, querelante, al pagamento delle spese sostenute dall'imputato, condanna che ha eliminato. E ciò perché non solo sarebbe mancata la tempestiva domanda di condanna del querelante da parte del difensore dell'imputato all'esito del giudizio di primo grado, ma anche perché i giudici di merito sarebbero incorsi in un palese errore giuridico, non versando il querelante in colpa ai sensi della sentenza n. 423 del 1993 della Corte costituzionale, non avendo, invero, mai attribuito il fatto ingiurioso all'imputato né nella querela né nel corso dell'istruttoria. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso detta sentenza ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore materiale e/o di fatto. In primo luogo, nella ricostruzione dei fatti e nel coinvolgimento di parte terza estranea al processo ([OSCURATO:PERSONA] sorella dell'imputato), che, in detta ricostruzione, avrebbe pronunciato nei confronti del querelante Gallo la frase offensiva attribuita all'imputato, mentre, invece, Gallo avrebbe riferito all'udienza del 18 luglio 2014 di non sapere chi avesse pronunciato detta frase e solo successivamente all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe addebitato alla Venuto detta frase al di fuori di formale querela. In secondo luogo, in relazione al riferimento (a pag. 8 della pronuncia di legittimità) ad una "denuncia" depositata da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe condotto al rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] solo per l'ingiuria. Rileva, invero, la difesa al riguardo che Venuto è stato perseguito non sulla base di quanto a detto atto, ma unicamente per le offese riferite di persona da Gallo al PM. Con la conseguenza che il riferimento alla denuncia in sentenza è fuori luogo perché non verte sul reato specifico contestato, non avendo mai Gallo denunciato alcuno per la frase "bastardo hai investito mia sorella". In terzo luogo, in relazione alla tempestività della domanda di condanna del querelante al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni, innanzi al giudice di primo grado in sede di rinvio. Al riguardo rileva il difensore che la richiesta fatta oralmente in udienza non sarebbe stata riportata nel verbale redatto in forma riassuntiva. La difesa osserva che la richiesta è tempestiva, come emergente dalla sentenza n. 34951/15 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, e chiede di rimettere alle Sezioni Unite il quesito se il giudice di pace in sede di rinvio debba qualificarsi giudice di primo grado, oppure giudice in grado di appello, ovvero monocratico. Il difensore si duole, infine, che la Corte di cassazione con la suddetta sentenza, nonostante il sollecito difensivo in tal senso, abbia riportato i nominativi in sentenza con conseguente violazione della privacy. E chiede l'inserimento di omissis per i fatti riguardanti [OSCURATO:PERSONA], estranea al processo. \ 3. All'odierna udienza il difensore del ricorrente presenta memoria difensiva nella quale ripercorre alcuni passaggi del ricorso straordinario, lamentando errore di fatto nel giudizio di legittimità circa la data della richiesta della condanna del querelante alle spese e ai danni, e violazione del diritto di difesa della sorella dell'imputato e del diritto ad un ricorso effettivo. 4. Il ricorso è inammissibile. Invero, a parte che sembra che si sia al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di fatto, avendo la pronuncia di legittimità, per ammissione dello stesso ricorrente, richiamato le risultanze processualirdandone la relativa interpretazione (per cui, al più, si tratterebbe di errore valutativo: si veda al riguardo Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso), il ricorso risulta proposto da persona non legittimata. Ai sensi dell'art. 625-bis la richiesta per la correzione di errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione è proposta dal condannato o anche dal Procuratore generale nel caso in cui, appunto, ci sia una condanna, non avendo conseguentemente l'imputato prosciolto titolo a esperire il rimedio (si veda Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413, nella quale, nell'escludere il rimedio allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza, si specifica che il ricorso straordinario può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale; Sez. 3, ordinanza n. 45031 del 24/04/2015, P., Rv. 265439, secondo cui è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, il quale prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di "condannato"; Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014, Zambon, Rv.260820, secondo cui la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. non spetta all'imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità, non potendo l'imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come "condannato"; Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, P.C. in proc. Batzella, in cui si afferma che è inammissibile il ricorso straordinario della parte civile). Nel caso in esame la richiesta di correzione è avanzata dal querelato (prosciolto) al quale è stato disconosciuto il diritto alla refusione delle spese processuali da parte del querelante, per cui siamo al di fuori del perimetro procedimentale stabilito dalla legge. cr c.„4,2,J2)1 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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