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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 21012/2026

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e, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroSOGEMA [OSCURATO:PERSONA], c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gastaldello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché controComune [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore;Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026intimatoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia, sez. dist. diBrescia, n. 3273/2021 depositata il 14/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. richiedeva allaSOGEMA s.r.l. il pagamento del corrispettivo per lo smaltimento deirifiuti per l’anno 2019 con riferimento a due utenze site nel comune diVillimpenta (Mn), tramite fattura n.

VI 971 /2019.2.

La [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la fattura innanzi alla CGT di I grado,deducendo trattarsi di richiesta di pagamento TARI e contestando sia lapretesa impositiva sia l’assenza di conteggi, affermando la produzionesolo di rifiuti speciali non pericolosi di tipo imballaggio terziario, nonassimilabili agli urbani, in ragione della attività commerciale svolta(trasporti e logistica, movimentazione pallet).3.

La sentenza di I grado respingeva il ricorso nel merito, dopoaver riconosciuto la giurisdizione tributaria, a fronte della eccezione didifetto di giurisdizione avanzata già in I grado dalla [OSCURATO:SOCIETA], fondatasulla circostanza che il tributo doveva riferirsi alla TARI “corrispettiva”,istituita dalla legge di stabilità 2014, la quale prevede che i Comunipossano applicare una tariffa commisurata alla quantità di rifiuticonferiti, basata su sistemi di misurazione puntuale.4.

La [OSCURATO:SOCIETA] interponeva appello, accolto dalla sentenza di IIgrado CGT [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], qui impugnata, senza chevi fosse pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione nuovamentesollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle sue controdeduzioni in appello.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/20265.

Avverso la sentenza di II grado la società [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistitocon controricorso la parte contribuente.6.

La ricorrente ha depositato memoria in data 30.4.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 1 e n. 4, c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudicetributario, in violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992.

Deduce laricorrente che sin dal I grado di giudizio aveva eccepito il difetto digiurisdizione del giudice tributario, rilevando che la fattura emessa econtestata da [OSCURATO:SOCIETA]. riguardasse la TARI c.d. corrispettiva, dinatura privatistica, introdotta nel comune di Villimpenta (Mn) conregolamento comunale, in osservanza dell’art. 1 comma 668 della L. n.147 del 27.12.2013 e con conseguente attribuzione della controversiaalla giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare viene dedotto che,nella specie, il regolamento comunale ha previsto la quantificazione delletariffe alla luce dei parametri di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158,prevedendo una parte fissa, determinata in relazione alle componentiessenziali del servizio, e da due quote variabili rapportate alla quantitàdi rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costidi gestione, indicando i criteri di misurazione puntale della quantità dirifiuti conferiti al pubblico servizio come peraltro emerge alla pag. 1 dellafattura contestata.

Il ricorrente richiama le Sezioni Unite dellaCassazione, ordinanza n. 11290/2021, la quale ha chiarito che la TARIpuntuale prevista dall’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 ha naturaprivatistica e che le relative controversie spettano al giudice ordinario.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità dellasentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., in quanto il giudice di appello non ha fornito alcuna motivazionea supporto delle proprie conclusioni circa l’avvenuta dimostrazione daNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione senzadare conto del ragionamento che ha portato ad affermare ladestinazione esclusiva dei magazzini allo stoccaggio di merce imballatasenza confrontarsi con le difese della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], circa le qualinon è stata spiegata alcuna motivazione.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di unfatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.in relazione alla omessa valutazione del codice identificativo CER15.01.06, contenuto nei formulari depositati da [OSCURATO:SOCIETA] e identificanteimballaggi “misti”.

Tale codice deve ritenersi decisivo ai fini del giudizio,in quanto se considerato avrebbe determinato l’impossibilità didistinguere, nella specie, lo smaltimento dei rifiuti derivanti daimballaggio terziario rispetto ad altre tipologie di imballaggio, in mododa verificare se effettivamente la produzione di rifiuti speciali fosse omeno prevalente e continuativa al fine di riconoscere l’operativitàdell’esenzione.4.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di legge in relazione agli art. 226comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006, art. 1 comma 649 della l. n. 147 del2013.

In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice abbia ritenutol’automatica equazione tra la decisione della Società di provvedere inautonomia al trattamento dei rifiuti e la loro natura speciale: l’avvio deltrattamento dei rifiuti mediante consegna a terzi, diversi dal gestore delservizio pubblico, di per sé non implica la natura speciale del rifiuto conconseguente operatività dell’esenzione.5.

Il primo motivo di ricorso, in materia di giurisdizione, è fondatoe come tale assorbente ogni altra questione dedotta nei restanti motivi;questa sezione semplice è abilitata ad accoglierlo perché «sullaquestione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioniunite» (art. 374 c.p.c.), con la sentenza di cui si dirà.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/20265.1.

Invero, al riguardo, occorre preliminarmente disattendere ladifesa svolta da parte controricorrente, secondo la quale si sarebbeformato il giudicato interno sulla questione di giurisdizione, per nonavere [OSCURATO:SOCIETA]. proposto appello incidentale avverso la statuizionecon la quale il giudice di I grado aveva rigettato l’eccezione di difetto digiurisdizione già sollevata in quella fase.Ed invero, non solo dalla consultazione del fascicolo di II grado, ma dallastessa sentenza impugnata, emerge senza dubbio che la questione didifetto di giurisdizione fu (nuovamente) sollevata dalla attuale ricorrentenella sua difesa di costituzione in giudizio.

Ed invero, la questione venneposta nelle controdeduzioni depositate in appello e, quindi, su di essa viè stata la domanda di decisione, peraltro rimasta disattesa.Infatti, è la stessa CGT di II grado a rilevare, nella sentenza impugnata,che «Si costituisce in giudizio anche [OSCURATO:SOCIETA], la quale, in viapreliminare, eccepisce difetto di giurisdizione in quanto la fatturacontestata in giudizio non attiene la tassa rifiuti in sé, ma il corrispettivoper i rifiuti ex art 1 comma 668 L 147/2013», senza, tuttavia, poimotivare sul punto.Dunque, nel caso di specie non si è formato il giudicato in punto digiurisdizione in quanto «nel processo tributario d'appello, come in quellocivile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito,respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa,esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte riproponetale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi allasua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto alraggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenziosotributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma ècontenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzionedell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzioneNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente»(Cass. n. 18119/2021).In ogni caso, in via generale quanto al giudicato sulla questione digiurisdizione nel processo tributario, questa Corte ha già osservato chel’art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che «Il difetto di giurisdizionedelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato,anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo» e «la recentesentenza n. 24172/2025 delle Sezioni unite, occupandosi funditus delgiudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito, ha pronunciato ilseguente principio di diritto: “qualora il giudice di primo grado abbiadeciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciareespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisceun requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede ilcompimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse afar valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale in applicazione delprincipio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161,comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame,quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta,tale vizio ex officio.

A tale regola si sottraggono, così da consentire algiudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, ivizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ognistato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessarilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero leipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondatasu una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisioneimplicita sulla questione processuale implicata”.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026Ebbene, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ognistato e grado del giudizio «in base ad espressa previsione legale»,ovverosia in base al citato art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, che poneuna regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto digiurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c., novellato dall’art. 3 deld.lgs. n. 149 del 2022) e del giudice amministrativo (art. 9 del d.lgs. n.104 del 2010: cd. codice del processo amministrativo).Il dichiarato ossequio di Sezioni unite n. 24172/2025 per la sceltadiscrezionale del legislatore di indicare espressamente le questioniprocessuali che sono rilevabili, anche d’ufficio, in ogni stato e grado delprocesso (e dunque sottratte al giudicato implicito) supera la precedentegiurisprudenza (Cass.

S.u. n. 24883/2008 e altre conformi successive)che invece ammetteva il giudicato implicito sulla giurisdizione,nonostante all’epoca il testo dell’art. 37 c.p.c. fosse del tutto analogo aquello dell’attuale art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il risultato che,in base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto digiurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, in ognistato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto digiurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo)» (intale senso, Cass. sez.

I, n. 6896/2026).5.2.

Ciò premesso, sul tema oggetto della presente controversia,sono intervenute nel 2021 le SS.UU. (Cass.

S.U., 29 aprile 2021, n.11290) affermando che la tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) suirifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista,quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemidi misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al serviziopubblico, ha natura privatistica; le relative controversie sono, pertanto,devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.Questa conclusione muove dal presupposto che la disposizione di cuiall’art. 1, comma 668, debba essere correlata al precedente comma 667Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026dello stesso art. 1, secondo il cui disposto «Con regolamento daemanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentita la [OSCURATO:PERSONA] edautonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte deicomuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuticonferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzatidall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata alservizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestionedei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse daldiritto dell'Unione europea».

In effetti, la successiva disposizione, di cuiall’art. 1, comma 688, espressamente contempla, nel regolarne lemodalità di versamento, la «tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi667 e 668».Dunque, la scelta alternativa dell’Ente locale, tramite Regolamento,richiede che vengano adottate metodologie atte alla misurazionepuntuale della quantità di rifiuti conferiti, con le modalità che sono statepoi delineate dal D.M. 20.4.2017.5.3 Nel caso di specie, pertanto, si è in presenza della tariffapuntuale richiesta per lo smaltimento dei rifiuti.

Infatti, il Regolamentodel Comune di Villimpenta (in atti, delibera del Consiglio comunale del29.3.2017, n. 4) ha introdotto e disciplinato il “Corrispettivo per i Rifiutiin luogo della TARI come previsto dall’art. 1 comma 668 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge stabilità per l’anno 2014), inparticolare stabilendo condizioni modalità e obblighi strumentali per lasua applicazione”.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026L’atto sancisce che le tariffe sono determinate alla luce dei parametrirecati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, che prevedono una parte fissa edue quote variabili.

Dalla lettura testuale del citato regolamento,allegato in atti, è evidente l’intenzione del Comune di Villimpenta dieffettivamente esercitare, nell'ambito della propria potestàregolamentare, l'opzione di cui all'art. 1, comma 668, delineando ladisciplina di tariffa "corrispettivo" per i rifiuti, in luogo della TARI, cioèalternativamente ad essa, secondo l'indicazione emergente dalla citatanorma primaria, come da incipit della citata fonte secondaria (si vedal'art. 1, comma 1, del regolamento, che «istituisce e disciplina ilCorrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1,comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013...)».Dalla lettura del regolamento si evince inoltre che è pur vero cheresta immutato il presupposto oggettivo del corrispettivo per i rifiuti,individuato dall'art. 5, comma 1 del regolamento «nel possesso o nelladetenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi usoadibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati», tuttavia talepresupposto è stato ritenuto dalle S.U. già comune alla cd.

TIA2 e nonincompatibile di per sé con la natura privatistica della pretesa, cosìsuperandosi la deduzione difensiva sul punto della [OSCURATO:SOCIETA], svolta nelcontroricorso.Ciò che rileva, infatti, secondo le S.U. è che il corrispettivo siinserisca in un sistema il cui cardine è costituito dal «rapportare laprestazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall'utente del servizio».In tal senso, nel caso di specie, valenza decisiva va attribuita,segnatamente, all'art. 2, comma 3 del citato regolamento, che prevedeche «[i]l servizio è reso secondo modalità che consentano di misurarein peso o in volume, la quantità di rifiuto secco conferito ai finidell'applicazione del corrispettivo» ed all'art. 11, sulle modalità di calcolodelle varie componenti della tariffa, che, nel disciplinare due quoteNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026variabili accanto alla cd. quota fissa, la prima relativa alla raccoltadifferenziata, in particolare con la seconda ([OSCURATO:PERSONA] 2 –[OSCURATO:PERSONA]) prevede che «i quantitativi di rifiuti relativialle utenze domestiche e non domestiche saranno espressi in unità divolume (litro) sulla base di peso specifico medio dei rifiuti calcolatotramite attendibili rilevazioni anche a campione».

Anche l'art. 10, alsecondo comma, sebbene rimandi, in generale, quanto allaconformazione delle tariffe in base alle quali commisurare il"Corrispettivo per i Rifiuti", ai criteri contenuti nel d.P.R. 27 aprile 1999,n. 158, prevede poi che «[i] coefficienti di produttività specifica e diadattamento sono commisurati alle «reali quantità di rifiuti, aggregatiper tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema dimisurazione della frazione [OSCURATO:PERSONA] posto in essere».

Infine, inlinea con la natura di tariffa avente natura di corrispettivo del serviziogoduto è altresì la disposizione regolamentare (art. 32), che devolve allacognizione del giudice ordinario «le controversie relative al Corrispettivoper i rifiuti», norma secondaria che va intesa come ulteriore indicesintomatico della volontà da parte del Comune di Villimpenta didelineare il sistema normativo della cd.

Tariffa corrispettivo in terminialternativi alla TARI avente natura tributaria (v., altresì, Cass., 11 marzo2026, n. 5536).Alla stregua di tali considerazioni devono disattendersi le difese dellaSOGEMA, secondo le quali dovrebbe confermarsi la natura tributariadella pretesa di [OSCURATO:SOCIETA], a dispetto della formale affermazione di“corrispettivo” contenuta nel Regolamento, in quanto non è statadimostrata dall’ente impositore l’attività di effettiva misurazione delvolume di rifiuti trattati.Tale circostanza rappresenta un profilo di mero fatto, la cui verificain concreto, comunque non spettante alla Corte, segue logicamentel’individuazione del giudice munito di giurisdizione, giudizio che attieneNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026all’inquadramento di un dato assetto regolamentare in materia di rifiutie alla sua astratta riconducibilità al modello normativo.

Tale verifica, nelcaso di specie e per le motivazioni sopra esposte, portato questa Cortea negare la giurisdizione del giudice tributario, mentre il tema sollevatoda [OSCURATO:SOCIETA], relativo alla mancata misurazione dell’esatto quantitativodi rifiuto conferito, attiene all’eventuale inadempimento, da parte delgestore della raccolta dei rifiuti, di un preciso obbligo previsto dalregolamento comunale.Va, difatti, rilevato che la giurisdizione si determina in baseall’oggetto della domanda, da apprezzare in relazione al petitumsostanziale e, cioè, allo specifico oggetto ed alla reale natura dellacontroversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concretapronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causapetendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta ingiudizio, individuabile in relazione alla protezione ad essa accordata, inastratto, dall’ordinamento, senza che, al riguardo, assuma rilievodecisivo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass., sez. un., n. 20852/22,Cass., sez. un., n. 362/23 e Cass., sez. un., n. 5375/25).Il criterio del petitum sostanziale, inoltre, esclude che la giurisdizionepossa essere determinata secundum eventum litis ed impone che il suoaccertamento consegua alla delibazione dei fatti allegati dall’attore,irrilevanti configurandosi, al contrario, le difese del convenuto, destinatea riemergere sulla scena processuale nel momento logicamentesuccessivo della valutazione delle risultanze probatorie per la decisionedel merito della controversia (cfr. Cass., sez. un., n. 1470/94, Cass.,sez. un., n. 10966/03, Cass., sez. un., n. 22643/09, Cass., sez. un., n.2360/15, Cass., sez. un., n. 15748/19, Cass., sez. un., n. 13702/22 eCass. n. 16796/25).5.4 Ne consegue che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione delgiudice ordinario.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/20265.5.

In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento alla primacensura con assorbimento delle restanti e la sentenza impugnata vacassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per difetto digiurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario,davanti al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di legge (art. 59legge n. 69 del 2009).5.6.

Le spese giudiziali vanno compensate, tra le parti, in ragionedel maturare dell’orientamento giurisprudenziale sul riparto digiurisdizione in corso di causa.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il difetto digiurisdizione del giudice tributario nella presente controversia a favoredel giudice ordinario; compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroSOGEMA [OSCURATO:PERSONA], c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gastaldello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché controComune [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore;Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026intimatoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia, sez. dist. diBrescia, n. 3273/2021 depositata il 14/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. richiedeva allaSOGEMA s.r.l. il pagamento del corrispettivo per lo smaltimento deirifiuti per l’anno 2019 con riferimento a due utenze site nel comune diVillimpenta (Mn), tramite fattura n. VI 971 /2019.2. La [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la fattura innanzi alla CGT di I grado,deducendo trattarsi di richiesta di pagamento TARI e contestando sia lapretesa impositiva sia l’assenza di conteggi, affermando la produzionesolo di rifiuti speciali non pericolosi di tipo imballaggio terziario, nonassimilabili agli urbani, in ragione della attività commerciale svolta(trasporti e logistica, movimentazione pallet).3. La sentenza di I grado respingeva il ricorso nel merito, dopoaver riconosciuto la giurisdizione tributaria, a fronte della eccezione didifetto di giurisdizione avanzata già in I grado dalla [OSCURATO:SOCIETA], fondatasulla circostanza che il tributo doveva riferirsi alla TARI “corrispettiva”,istituita dalla legge di stabilità 2014, la quale prevede che i Comunipossano applicare una tariffa commisurata alla quantità di rifiuticonferiti, basata su sistemi di misurazione puntuale.4. La [OSCURATO:SOCIETA] interponeva appello, accolto dalla sentenza di IIgrado CGT [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], qui impugnata, senza chevi fosse pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione nuovamentesollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle sue controdeduzioni in appello.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/20265. Avverso la sentenza di II grado la società [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistitocon controricorso la parte contribuente.6. La ricorrente ha depositato memoria in data 30.4.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 1 e n. 4, c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudicetributario, in violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992. Deduce laricorrente che sin dal I grado di giudizio aveva eccepito il difetto digiurisdizione del giudice tributario, rilevando che la fattura emessa econtestata da [OSCURATO:SOCIETA]. riguardasse la TARI c.d. corrispettiva, dinatura privatistica, introdotta nel comune di Villimpenta (Mn) conregolamento comunale, in osservanza dell’art. 1 comma 668 della L. n.147 del 27.12.2013 e con conseguente attribuzione della controversiaalla giurisdizione del giudice ordinario. In particolare viene dedotto che,nella specie, il regolamento comunale ha previsto la quantificazione delletariffe alla luce dei parametri di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158,prevedendo una parte fissa, determinata in relazione alle componentiessenziali del servizio, e da due quote variabili rapportate alla quantitàdi rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costidi gestione, indicando i criteri di misurazione puntale della quantità dirifiuti conferiti al pubblico servizio come peraltro emerge alla pag. 1 dellafattura contestata. Il ricorrente richiama le Sezioni Unite dellaCassazione, ordinanza n. 11290/2021, la quale ha chiarito che la TARIpuntuale prevista dall’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 ha naturaprivatistica e che le relative controversie spettano al giudice ordinario.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità dellasentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., in quanto il giudice di appello non ha fornito alcuna motivazionea supporto delle proprie conclusioni circa l’avvenuta dimostrazione daNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione senzadare conto del ragionamento che ha portato ad affermare ladestinazione esclusiva dei magazzini allo stoccaggio di merce imballatasenza confrontarsi con le difese della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], circa le qualinon è stata spiegata alcuna motivazione.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di unfatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.in relazione alla omessa valutazione del codice identificativo CER15.01.06, contenuto nei formulari depositati da [OSCURATO:SOCIETA] e identificanteimballaggi “misti”. Tale codice deve ritenersi decisivo ai fini del giudizio,in quanto se considerato avrebbe determinato l’impossibilità didistinguere, nella specie, lo smaltimento dei rifiuti derivanti daimballaggio terziario rispetto ad altre tipologie di imballaggio, in mododa verificare se effettivamente la produzione di rifiuti speciali fosse omeno prevalente e continuativa al fine di riconoscere l’operativitàdell’esenzione.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di legge in relazione agli art. 226comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006, art. 1 comma 649 della l. n. 147 del2013. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice abbia ritenutol’automatica equazione tra la decisione della Società di provvedere inautonomia al trattamento dei rifiuti e la loro natura speciale: l’avvio deltrattamento dei rifiuti mediante consegna a terzi, diversi dal gestore delservizio pubblico, di per sé non implica la natura speciale del rifiuto conconseguente operatività dell’esenzione.5. Il primo motivo di ricorso, in materia di giurisdizione, è fondatoe come tale assorbente ogni altra questione dedotta nei restanti motivi;questa sezione semplice è abilitata ad accoglierlo perché «sullaquestione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioniunite» (art. 374 c.p.c.), con la sentenza di cui si dirà.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/20265.1. Invero, al riguardo, occorre preliminarmente disattendere ladifesa svolta da parte controricorrente, secondo la quale si sarebbeformato il giudicato interno sulla questione di giurisdizione, per nonavere [OSCURATO:SOCIETA]. proposto appello incidentale avverso la statuizionecon la quale il giudice di I grado aveva rigettato l’eccezione di difetto digiurisdizione già sollevata in quella fase.Ed invero, non solo dalla consultazione del fascicolo di II grado, ma dallastessa sentenza impugnata, emerge senza dubbio che la questione didifetto di giurisdizione fu (nuovamente) sollevata dalla attuale ricorrentenella sua difesa di costituzione in giudizio. Ed invero, la questione venneposta nelle controdeduzioni depositate in appello e, quindi, su di essa viè stata la domanda di decisione, peraltro rimasta disattesa.Infatti, è la stessa CGT di II grado a rilevare, nella sentenza impugnata,che «Si costituisce in giudizio anche [OSCURATO:SOCIETA], la quale, in viapreliminare, eccepisce difetto di giurisdizione in quanto la fatturacontestata in giudizio non attiene la tassa rifiuti in sé, ma il corrispettivoper i rifiuti ex art 1 comma 668 L 147/2013», senza, tuttavia, poimotivare sul punto.Dunque, nel caso di specie non si è formato il giudicato in punto digiurisdizione in quanto «nel processo tributario d'appello, come in quellocivile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito,respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa,esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte riproponetale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi allasua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto alraggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenziosotributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma ècontenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzionedell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzioneNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente»(Cass. n. 18119/2021).In ogni caso, in via generale quanto al giudicato sulla questione digiurisdizione nel processo tributario, questa Corte ha già osservato chel’art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che «Il difetto di giurisdizionedelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato,anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo» e «la recentesentenza n. 24172/2025 delle Sezioni unite, occupandosi funditus delgiudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito, ha pronunciato ilseguente principio di diritto: “qualora il giudice di primo grado abbiadeciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciareespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisceun requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede ilcompimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse afar valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale in applicazione delprincipio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161,comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame,quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta,tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire algiudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, ivizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ognistato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessarilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero leipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondatasu una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisioneimplicita sulla questione processuale implicata”.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026Ebbene, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ognistato e grado del giudizio «in base ad espressa previsione legale»,ovverosia in base al citato art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, che poneuna regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto digiurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c., novellato dall’art. 3 deld.lgs. n. 149 del 2022) e del giudice amministrativo (art. 9 del d.lgs. n.104 del 2010: cd. codice del processo amministrativo).Il dichiarato ossequio di Sezioni unite n. 24172/2025 per la sceltadiscrezionale del legislatore di indicare espressamente le questioniprocessuali che sono rilevabili, anche d’ufficio, in ogni stato e grado delprocesso (e dunque sottratte al giudicato implicito) supera la precedentegiurisprudenza (Cass. S.u. n. 24883/2008 e altre conformi successive)che invece ammetteva il giudicato implicito sulla giurisdizione,nonostante all’epoca il testo dell’art. 37 c.p.c. fosse del tutto analogo aquello dell’attuale art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il risultato che,in base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto digiurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, in ognistato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto digiurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo)» (intale senso, Cass. sez. I, n. 6896/2026).5.2. Ciò premesso, sul tema oggetto della presente controversia,sono intervenute nel 2021 le SS.UU. (Cass. S.U., 29 aprile 2021, n.11290) affermando che la tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) suirifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista,quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemidi misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al serviziopubblico, ha natura privatistica; le relative controversie sono, pertanto,devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.Questa conclusione muove dal presupposto che la disposizione di cuiall’art. 1, comma 668, debba essere correlata al precedente comma 667Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026dello stesso art. 1, secondo il cui disposto «Con regolamento daemanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentita la [OSCURATO:PERSONA] edautonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte deicomuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuticonferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzatidall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata alservizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestionedei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse daldiritto dell'Unione europea». In effetti, la successiva disposizione, di cuiall’art. 1, comma 688, espressamente contempla, nel regolarne lemodalità di versamento, la «tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi667 e 668».Dunque, la scelta alternativa dell’Ente locale, tramite Regolamento,richiede che vengano adottate metodologie atte alla misurazionepuntuale della quantità di rifiuti conferiti, con le modalità che sono statepoi delineate dal D.M. 20.4.2017.5.3 Nel caso di specie, pertanto, si è in presenza della tariffapuntuale richiesta per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti, il Regolamentodel Comune di Villimpenta (in atti, delibera del Consiglio comunale del29.3.2017, n. 4) ha introdotto e disciplinato il “Corrispettivo per i Rifiutiin luogo della TARI come previsto dall’art. 1 comma 668 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge stabilità per l’anno 2014), inparticolare stabilendo condizioni modalità e obblighi strumentali per lasua applicazione”.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026L’atto sancisce che le tariffe sono determinate alla luce dei parametrirecati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, che prevedono una parte fissa edue quote variabili. Dalla lettura testuale del citato regolamento,allegato in atti, è evidente l’intenzione del Comune di Villimpenta dieffettivamente esercitare, nell'ambito della propria potestàregolamentare, l'opzione di cui all'art. 1, comma 668, delineando ladisciplina di tariffa "corrispettivo" per i rifiuti, in luogo della TARI, cioèalternativamente ad essa, secondo l'indicazione emergente dalla citatanorma primaria, come da incipit della citata fonte secondaria (si vedal'art. 1, comma 1, del regolamento, che «istituisce e disciplina ilCorrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1,comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013...)».Dalla lettura del regolamento si evince inoltre che è pur vero cheresta immutato il presupposto oggettivo del corrispettivo per i rifiuti,individuato dall'art. 5, comma 1 del regolamento «nel possesso o nelladetenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi usoadibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati», tuttavia talepresupposto è stato ritenuto dalle S.U. già comune alla cd. TIA2 e nonincompatibile di per sé con la natura privatistica della pretesa, cosìsuperandosi la deduzione difensiva sul punto della [OSCURATO:SOCIETA], svolta nelcontroricorso.Ciò che rileva, infatti, secondo le S.U. è che il corrispettivo siinserisca in un sistema il cui cardine è costituito dal «rapportare laprestazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall'utente del servizio».In tal senso, nel caso di specie, valenza decisiva va attribuita,segnatamente, all'art. 2, comma 3 del citato regolamento, che prevedeche «[i]l servizio è reso secondo modalità che consentano di misurarein peso o in volume, la quantità di rifiuto secco conferito ai finidell'applicazione del corrispettivo» ed all'art. 11, sulle modalità di calcolodelle varie componenti della tariffa, che, nel disciplinare due quoteNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026variabili accanto alla cd. quota fissa, la prima relativa alla raccoltadifferenziata, in particolare con la seconda ([OSCURATO:PERSONA] 2 –[OSCURATO:PERSONA]) prevede che «i quantitativi di rifiuti relativialle utenze domestiche e non domestiche saranno espressi in unità divolume (litro) sulla base di peso specifico medio dei rifiuti calcolatotramite attendibili rilevazioni anche a campione». Anche l'art. 10, alsecondo comma, sebbene rimandi, in generale, quanto allaconformazione delle tariffe in base alle quali commisurare il"Corrispettivo per i Rifiuti", ai criteri contenuti nel d.P.R. 27 aprile 1999,n. 158, prevede poi che «[i] coefficienti di produttività specifica e diadattamento sono commisurati alle «reali quantità di rifiuti, aggregatiper tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema dimisurazione della frazione [OSCURATO:PERSONA] posto in essere». Infine, inlinea con la natura di tariffa avente natura di corrispettivo del serviziogoduto è altresì la disposizione regolamentare (art. 32), che devolve allacognizione del giudice ordinario «le controversie relative al Corrispettivoper i rifiuti», norma secondaria che va intesa come ulteriore indicesintomatico della volontà da parte del Comune di Villimpenta didelineare il sistema normativo della cd. Tariffa corrispettivo in terminialternativi alla TARI avente natura tributaria (v., altresì, Cass., 11 marzo2026, n. 5536).Alla stregua di tali considerazioni devono disattendersi le difese dellaSOGEMA, secondo le quali dovrebbe confermarsi la natura tributariadella pretesa di [OSCURATO:SOCIETA], a dispetto della formale affermazione di“corrispettivo” contenuta nel Regolamento, in quanto non è statadimostrata dall’ente impositore l’attività di effettiva misurazione delvolume di rifiuti trattati.Tale circostanza rappresenta un profilo di mero fatto, la cui verificain concreto, comunque non spettante alla Corte, segue logicamentel’individuazione del giudice munito di giurisdizione, giudizio che attieneNumero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/2026all’inquadramento di un dato assetto regolamentare in materia di rifiutie alla sua astratta riconducibilità al modello normativo. Tale verifica, nelcaso di specie e per le motivazioni sopra esposte, portato questa Cortea negare la giurisdizione del giudice tributario, mentre il tema sollevatoda [OSCURATO:SOCIETA], relativo alla mancata misurazione dell’esatto quantitativodi rifiuto conferito, attiene all’eventuale inadempimento, da parte delgestore della raccolta dei rifiuti, di un preciso obbligo previsto dalregolamento comunale.Va, difatti, rilevato che la giurisdizione si determina in baseall’oggetto della domanda, da apprezzare in relazione al petitumsostanziale e, cioè, allo specifico oggetto ed alla reale natura dellacontroversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concretapronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causapetendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta ingiudizio, individuabile in relazione alla protezione ad essa accordata, inastratto, dall’ordinamento, senza che, al riguardo, assuma rilievodecisivo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass., sez. un., n. 20852/22,Cass., sez. un., n. 362/23 e Cass., sez. un., n. 5375/25).Il criterio del petitum sostanziale, inoltre, esclude che la giurisdizionepossa essere determinata secundum eventum litis ed impone che il suoaccertamento consegua alla delibazione dei fatti allegati dall’attore,irrilevanti configurandosi, al contrario, le difese del convenuto, destinatea riemergere sulla scena processuale nel momento logicamentesuccessivo della valutazione delle risultanze probatorie per la decisionedel merito della controversia (cfr. Cass., sez. un., n. 1470/94, Cass.,sez. un., n. 10966/03, Cass., sez. un., n. 22643/09, Cass., sez. un., n.2360/15, Cass., sez. un., n. 15748/19, Cass., sez. un., n. 13702/22 eCass. n. 16796/25).5.4 Ne consegue che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione delgiudice ordinario.Numero registro generale 709/2022Numero sezionale 4092/2026Numero di raccolta generale 21012/2026Data pubblicazione 20/06/20265.5. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento alla primacensura con assorbimento delle restanti e la sentenza impugnata vacassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per difetto digiurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario,davanti al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di legge (art. 59legge n. 69 del 2009).5.6. Le spese giudiziali vanno compensate, tra le parti, in ragionedel maturare dell’orientamento giurisprudenziale sul riparto digiurisdizione in corso di causa. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il difetto digiurisdizione del giudice tributario nella presente controversia a favoredel giudice ordinario; compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 21012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris