CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] CALAFIORE, rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 436/5/17 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia pubblicata il 13 febbraio 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. Tvf010106750, basato sull’incongruità dei movimenti in prelievo e versamento nei conti correnti, di cui uno cointestato al marito. La CTP, sulla base della sent. Corte Cost. n. 228 del 2014 sottraeva dalle somme recuperate in virtù della presunzione operata ai sensi dell’art. 32, comma 1, num. 2, d.p.r. n. 600/1973, tutti i Oggetto: prelevamenti, trattandosi di libero professionista, nonché le operazioni sul conto cointestato col marito, ed ulteriormente detraeva le somme già dichiarate. La CTR riformava parzialmente la sentenza, ritenendo si potessero recuperare a tassazione parte delle somme costituite da versamenti sul conto cointestato, mentre ha ritenuto che tutte le operazioni sui conti personali fossero “già ricomprese in quanto dichiarato dalla contribuente”, poiché la stessa aveva indicato tutte le fatture emesse che “hanno trovato riscontro nei versamenti sui conti correnti personali intestati ad essa stessa”. Tale pronuncia era oggetto di sentenza di revocazione n. 3479/2017 che ha inciso sui versamenti sul conto cointestato da assoggettare a tassazione. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 32, 38 e 51, d.p.r. n. 600/1973, nonché 6 TUIR e 2727 e 2729, cod. civ., ritenendosi in particolare che con la relativa statuizione la sentenza impugnata avesse posto in capo all’amministrazione la prova della mancata annotazione nelle scritture delle fatture, mentre il suo onere sarebbe in realtà limitato ad allegare le operazioni bancarie, spettando invece al contribuente dimostrare l’irrilevanza fiscale o la non riferibilità ad operazioni imponibili dei versamenti. 2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., ritenendosi parvente la motivazione della sentenza impugnata. 3. Principiandosi dal secondo motivo, in ordine logico, appare evidente che lo stesso sia infondato dal momento che il percorso logico seguito dal giudice, in ordine alle movimentazioni sui conti personali (in entrata, posto che non è più in discussione l’eliminazione dei prelievi operata in primo grado), è giustificato dalla C.T.R., per quanto riportato, dal ritenuto mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio, volta che la contribuente ebbe a produrre le fatture che avrebbero trovato riscontro nella movimentazione bancaria. 3. Fondato è,invece , il primo motivo, dal momento che in effetti la sentenza impugnata pone a carico dell’amministrazione la prova circa il fatto che i versamenti ripresi “risultassero dalle scritture contabili e quindi fossero imputabili a compensi che sono già stati considerati nella determinazione del reddito imponibile dichiarato”. Invero, questa Corte, dopo aver chiarito che la presunzione di cui all’art. 32, d.p.r. n. 600/1973 non riguarda solo i redditi da impresa o da attività professionale/lavoro autonomo (Cass. 1519/2017; Cass. 35618/2023), ha statuito che In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. 09/08/2016, n. 16697; addeCass. 22931/2018). Ed ancora che: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. (Cass. 29/07/2016, n. 15857). 2. L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, respinto l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, prov