CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 2025
Cassazione n. 11656/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vAak o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RTA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (DECEDUTO) avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 711/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine: a. al mancato giudizio di comparizione unitario fra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti, compresa la recidiva; b. al mancato trattamento sanzionatorio più lieve; c. ad un errato esame dell'antefatto storico, ai fini della ritenuta recidiva; d. all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Successivamente il difensore ha fatto pervenire a queta Corte il certificato di morte dell'imputato. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato ascritto all'imputato, odierno ricorrente, estinto per intervenuta morte dello stesso. Ed invero dall'acquisito certificato di morte del Comune di Pistoia del 2 gennaio 2025 si evince che [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pistoia, è morto il 31/12/2024 in Pistoia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso