CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 20269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è presente il difensore avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen.; 73, commi 1 e 6, 80, comma 1 lett. d), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così confermando l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 2023, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Il giudice dell'appello ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze eccepite dall'[OSCURATO:PERSONA], continuando a ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe al delitto per cui si procede, così rendendo indispensabile il mantenimento della più grave misura custodiale. Avuto riguardo, infatti, alla negativa personalità dell'indagato, già gravato da precedenti condanne per reati commessi in materia di stupefacenti, al valore neutro del tempo decorso dall'applicazione della misura custodiale, alla gravità dei fatti per cui è giudizio, rispetto ai quali già vi è stata pronuncia di condanna in primo grado a pena di rilevante entità, il Tribunale del riesame ha ritenuto di non poter ravvisare la presenza di significativi elementi di novità medio tempore intervenuti, idonei a determinare l'attenuazione della misura cautelare in atto, tale non potendo essere considerati né l'ammissione dell'addebito da parte dell'indagato, peraltro già effettuata nell'immediatezza del suo fermo, né la generica indicazione della disponibilità di un'abitazione presso cui essere ristretto agli arresti domiciliari, non essendo stata indicata neppure la capacità dell'ospite di poter far fronte al suo mantenimento. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., oltre a mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. A dire del ricorrente, infatti, il Tribunale del riesame avrebbe illogicamente confermato il provvedimento impugnato sulla scorta della mera considerazione della gravità dei fatti contestati, senza esprimere motivazione idonea in ordine alle ragioni ritenute a fondamento dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva.Avrebbero, in particolare, errato i giudici dell'appello nel non aver ritenuto adeguata rispetto alle residue esigenze di cautela la rappresentata possibilità di collocare il prevenuto presso l'abitazione di una propria zia - regolarmente residente sul territorio italiano e priva di precedenti penali - sita in un contesto territoriale del tutto differente rispetto a quello in cui sono state perpetrate le condotte delittuose. Vi sarebbe stata, pertanto, carenza motivazionale e violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche tenuto conto della manifestata disponibilità dell'indagato ad essere sottoposto al c.d. braccialetto elettronico. Sarebbero, infine, illogiche le valutazioni con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto non rilevante il considerevole lasso di tempo decorso dall'applicazione della più grave misura custodiale, nonché il corretto comportamento processuale mantenuto da parte dell'indagato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il Tribunale del riesame, infatti, ha respinto il proposto appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica, avendo valorizzato la ritenuta persistenza del pericolo di recidiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], già condannato in primo grado per il delitto di reiterata cessione di sostanze stupefacenti a numerosi soggetti terzi, non essendo, nel frattempo, intervenuto alcun elemento nuovo idoneo a modificare la valutazione compiuta nell'ordinanza genetica. In proposito, infatti, assume fondante rilievo il principio, ancora di recente ribadito da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01).In modo logico e congruo, quindi, il giudice dell'appello ha esplicato come non costituiscano elementi di novità idonei a modificare il quadro cautelare, e pertanto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, gli aspetti, invece dedotti da parte del ricorrente, riguardanti il tempo decorso dalla commissione dei reati e dall'applicazione della misura, stante la valenza neutra e non rilevante del c.d. tempo silente agli indicati fini, o del corretto comportamento processuale da lui mantenuto. Parimenti privi di efficacia innovativa sono stati, altresì, ritenuti, in maniera adeguata e logica, gli aspetti relativi alla possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione degli arresti domiciliari, con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, presso l'abitazione di una propria zia sita in Comune diverso da quello di perpetrazione del reato. Il giudice dell'appello, infatti, ha congruamente esplicato come l'invocata misura, anche con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico, non consentirebbe comunque di precludere la possibilità di un riavvio dell'attività del narcotraffico da parte del prevenuto, da lui facilmente reiterabile anche dal domicilio - così rendendo insufficiente l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo - mediante l'adozione di contatti telefonici con sodali e clienti. E' risultato comprovato, infatti, come l'[OSCURATO:PERSONA], anche a prescindere dal presente procedimento, sia soggetto particolarmente inserito nel settore dell'illecito traffico della droga, nel cui ambito ha raggiunto un'elevata professionalità, avendo per lungo tempo coordinato l'attività degli altri spacciatori - sovrintendendo alle cessioni della droga, facendosi consegnare il denaro e presidiando la piazza di spaccio armato di un machete La valutazione resa dal Tribunale del riesame, pertanto, ha adeguatamente fondato la sussistenza del pericolo di recidiva su elementi concreti ed attuali, e non già sulla mera negativa personalità dell'[OSCURATO:PERSONA], come, invece, diversamente lamentato da parte del ricorrente. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c