Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02688/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a delitti di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761); Chiarito che il processo poteva essere deciso anche "senza formalità" ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la procedura seguita, ex art. 611 cod. proc. pen., non produce alcuna invalidità, dato che offre maggiori garanzie all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a delitti di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761); Chiarito che il processo poteva essere deciso anche "senza formalità" ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la procedura seguita, ex art. 611 cod. proc. pen., non produce alcuna invalidità, dato che offre maggiori garanzie all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02688/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris