CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15215/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28953-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C MONTEVERDI n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28953/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4595/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15215/2022Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 25/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso dovutogli a fronte delle prestazioni da lui svolte in veste di C.T.U. nell’ambito di una causa di lavoro. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso dovutogli a fronte delle prestazioni da lui svolte in veste di C.T.U. nell’ambito di una causa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28953/2020 di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto corretta la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4595/2022Numero di raccolta generale 15215/2022 compenso operata dal primo giudice sulla base dell’unicità Data pubblicazione 12/05/2022 dell’incarico, nonché l’esclusione del rimborso delle spese, in assenza di notula corredata dai relativi giustificativi. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia liquidato un compenso per ciascuno dei 16 conteggi eseguiti per la ricostruzione di altrettanti T.F.R. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente si duole del mancato rimborso delle spese di stampa del proprio elaborato. La prima censura è inammissibile in quanto il ricorrente non dimostra di aver documentato, nel corso del giudizio di merito, che l’attività da lui svolta, pur essendo riferita ad un unico incarico, ha reso necessari autonomi e distinti accertamenti. Non è, al riguardo, sufficiente la mera circostanza che l’incarico riguardasse sedici diversi conteggi di T.F.R., posto che il quesito posto all’ausiliario (riportato a pag. 2 del ricorso) gli affidava l’incarico di eseguire la stessa verifica con riferimento a tutte le posizioni dei vari dipendenti. Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non deduce di aver prodotto nel giudizio di merito la nota specifica delle spese, né i relativi giustificativi a corredo”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore, osservando che anche in materia di ricostruzione di rapporti bancari, in presenza di incarico unitario, ancorché avente ad oggetto diversi rapporti di conto corrente, spetta al consulente tecnico un unico compenso, da parametrare ovviamente da un lato alla complessità delle operazioni svolte, e dall’altro lato alla possibilità di ricorrere ad applicativi informatici in grado di semplificare le operazioni da eseguire (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018, Rv. 651045). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28953/2020 La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4595/2022Numero di raccolta generale 15215/2022 dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto ai Data pubblicazione 12/05/2022 motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva degli stessi. Peraltro, il ricorrente riconosce espressamente la natura unitaria dell’incarico (cfr. pag. 4 della memoria) e di non aver depositato la nota delle spese anticipate (cfr. pag. 5, ove rappresenta di aver richiesto soltanto un importo forfetario per le spese di stampa). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B