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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30733/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2951/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.519/2021 depositata i l 29/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e erogazione delle sanzioni relativa al decreto ingiuntivo n. 767 del 2017 emesso dal tribunale di Chieti in data 28 Marzo 2018 ed alla scrittura privata di riconoscimento del debito in essa enunciata.

Con sentenza 3354 del 2019 la Commissione tributaria provinciale di Chieti respingeva il ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’ABRUZZO respingeva il gravame del contribuente sostenendo che il titolo da cui deriva il debito principale è identico all'obbligazione derivata i due atti oggetto di imposizione non trovano causa l'uno nell'altro posto che se il debitore avesse adempiuto spontaneamente non sarebbe stato necessario nemmeno il decreto ingiuntivo.

Correttamente l'ufficio ha individuato l'esistenza della scrittura privata non registrata e la sottoposta a tassazione .

Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per Cassazione il contribuente, un unico motivo, illustrato nelle memorie difensive depositate in prossimità dell’udienza.

Replica con controricorso l'amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’unica censura deduce la violazione degli artt. 5,6,29 e

40. D.P.R. n. 131/1986, 37 e 8 tariffa parte prima allegata al predetto decreto; nonché omessa o illogica motivazione sui punti decisivi della controversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

Si osserva che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di secondo grado, la scrittura privata oggetto di tassazione ha ad oggetto il pagamento delle somme derivanti dal contratto di un mutuo da parte dei coniugi Basterebbe, accollatari dell'obbligazione di pagamento nei confronti dei debitori originali; pertanto se le operazioni alla base degli atti di ricognizione del debito traggono la loro fonte da ulteriori operazioni risultanti soggetti ad IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 TUR.

Inoltre, in forza dell'articolo 21 citato, la ricognizione del debito si colloca in un rapporto di derivazione necessaria dal contratto che si è concluso come nel caso di finanziamenti bancari che hanno originato i debiti riconosciuti.

Soggiunge il contribuente che la tassazione in misura fissa trae fondamento dalla natura giuridica della ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., considerato un atto privo di qualsiasi effetto sostanziale perché è dotato solamente della capacità di produrre un effetto processuale vale a dire l'inversione dell'onere della prova circa la sussistenza del titolo da cui origina il debito oggetto di ricognizione.

Pertanto, il debitore di un rapporto obbligatorio che ci si limiti a dichiarare di riconoscere l'esistenza del debito dispensa il creditore dall'onere di provare ex art. 2697 c.c. il rapporto fondamentale; si tratta di una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente originato da pregressi e contratti stipulati tra le parti, la quale non crea una nuova obbligazione.

2. Il ricorso è fondato.

3. Va premesso che è incontroversa la qualificazione della scrittura quale ricognizione del debito (v. sentenza impugnata e controricorso).

3.1. È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria.

3.2. Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove l’atto di riconoscimento del debito - che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante - è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento( S.U. n. 7682/2023). 3.3.Infine, nemmeno può trovare accoglimento la tesi propugnata dall’amministrazione, avendo le Sezioni unite di questa Corte chiarito che la scrittura privata non autenticata diricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di un situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta adimposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso . 4.In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento, segue la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente all’impugnazione dell’avviso con riferimento all’imposta applicata alla scrittura di riconoscimento del debito.

5. Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di merito possono essere compensate, tenuto conto del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, limitatamente all’impugnazione dell’avviso con riferimento all’imposta applicata alla scrittura di riconoscimento del debito; dichiara compensate le spese di lite del giudizio di merito e di quelle di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2951/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.519/2021 depositata i l 29/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e erogazione delle sanzioni relativa al decreto ingiuntivo n. 767 del 2017 emesso dal tribunale di Chieti in data 28 Marzo 2018 ed alla scrittura privata di riconoscimento del debito in essa enunciata. Con sentenza 3354 del 2019 la Commissione tributaria provinciale di Chieti respingeva il ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’ABRUZZO respingeva il gravame del contribuente sostenendo che il titolo da cui deriva il debito principale è identico all'obbligazione derivata i due atti oggetto di imposizione non trovano causa l'uno nell'altro posto che se il debitore avesse adempiuto spontaneamente non sarebbe stato necessario nemmeno il decreto ingiuntivo. Correttamente l'ufficio ha individuato l'esistenza della scrittura privata non registrata e la sottoposta a tassazione . Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per Cassazione il contribuente, un unico motivo, illustrato nelle memorie difensive depositate in prossimità dell’udienza. Replica con controricorso l'amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’unica censura deduce la violazione degli artt. 5,6,29 e 40. D.P.R. n. 131/1986, 37 e 8 tariffa parte prima allegata al predetto decreto; nonché omessa o illogica motivazione sui punti decisivi della controversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. Si osserva che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di secondo grado, la scrittura privata oggetto di tassazione ha ad oggetto il pagamento delle somme derivanti dal contratto di un mutuo da parte dei coniugi Basterebbe, accollatari dell'obbligazione di pagamento nei confronti dei debitori originali; pertanto se le operazioni alla base degli atti di ricognizione del debito traggono la loro fonte da ulteriori operazioni risultanti soggetti ad IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 TUR. Inoltre, in forza dell'articolo 21 citato, la ricognizione del debito si colloca in un rapporto di derivazione necessaria dal contratto che si è concluso come nel caso di finanziamenti bancari che hanno originato i debiti riconosciuti. Soggiunge il contribuente che la tassazione in misura fissa trae fondamento dalla natura giuridica della ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., considerato un atto privo di qualsiasi effetto sostanziale perché è dotato solamente della capacità di produrre un effetto processuale vale a dire l'inversione dell'onere della prova circa la sussistenza del titolo da cui origina il debito oggetto di ricognizione. Pertanto, il debitore di un rapporto obbligatorio che ci si limiti a dichiarare di riconoscere l'esistenza del debito dispensa il creditore dall'onere di provare ex art. 2697 c.c. il rapporto fondamentale; si tratta di una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente originato da pregressi e contratti stipulati tra le parti, la quale non crea una nuova obbligazione. 2. Il ricorso è fondato. 3. Va premesso che è incontroversa la qualificazione della scrittura quale ricognizione del debito (v. sentenza impugnata e controricorso). 3.1. È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. 3.2. Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove l’atto di riconoscimento del debito - che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante - è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento( S.U. n. 7682/2023). 3.3.Infine, nemmeno può trovare accoglimento la tesi propugnata dall’amministrazione, avendo le Sezioni unite di questa Corte chiarito che la scrittura privata non autenticata diricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di un situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta adimposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso . 4.In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento, segue la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente all’impugnazione dell’avviso con riferimento all’imposta applicata alla scrittura di riconoscimento del debito. 5. Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di merito possono essere compensate, tenuto conto del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, limitatamente all’impugnazione dell’avviso con riferimento all’imposta applicata alla scrittura di riconoscimento del debito; dichiara compensate le spese di lite del giudizio di merito e di quelle di legittimità. Così