Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 03687/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28276/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenzan. 236/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZEdepositata il19/03/2019 R.G.N. 457/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza deceduto nel corso del giudizio, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, in relazione al periodo compreso tra il 2009 ed il 31 dicembre 2013, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l'azione di restituzione perché soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa affidandolo a tre articolati motivi, cui hanno resistito, con controricorso, gli eredi del pensionato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

3. con raccomandata a.r. del 19 maggio 2022, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario dei controricorrenti, ha dichiarato di rinunziare all’incarico pur impegnandosi a riferire qualsivoglia comunicazione relativa al giudizio;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

5. in via preliminare, va osservato che la rinunzia al mandato comunicata dall’avvocato P. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario delle parti controricorrenti, assistite dall’avvocato A. Zambrano, nonproduce effetti sulla regolarità del procedimento, in quanto lo stesso si è esplicitamente impegnato a riferire qualsiasi comunicazione e ciò in conformità con i propri obblighi come chiarito da questa Corte di legittimità con particolare riferimento agli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione; in particolare, l'obbligo di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di atti emessi nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell'incarico, rientra nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinunzia o revoca del mandato o anche di risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore (v.

Cass., 12/10/2009, n. 21589; Cass. n. 16991 del 2015);

6. i primi due motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi -D.

Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22, e con la Delib. 27 giugno 2013; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3,23 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 e con la Delib. citata -vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;

7. a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass.nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);

8. a detti precedenti e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;

9. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura;

10. anche il terzo motivo di ricorso, relativo al la violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c., artt. 1224,2033 c.c., L. n. 412 del 1991, art. 16riguardo alla decorrenza degli interessi legali, è infondato come già statuito da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 36002 e 31642 del 2022); al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessoricostituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003; conf.

Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v.

Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisumdei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass.

SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)"; la sentenza;

15. le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo, con distrazione in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario;

16. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28276/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenzan. 236/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZEdepositata il19/03/2019 R.G.N. 457/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza deceduto nel corso del giudizio, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, in relazione al periodo compreso tra il 2009 ed il 31 dicembre 2013, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l'azione di restituzione perché soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili; 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa affidandolo a tre articolati motivi, cui hanno resistito, con controricorso, gli eredi del pensionato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. con raccomandata a.r. del 19 maggio 2022, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario dei controricorrenti, ha dichiarato di rinunziare all’incarico pur impegnandosi a riferire qualsivoglia comunicazione relativa al giudizio; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 5. in via preliminare, va osservato che la rinunzia al mandato comunicata dall’avvocato P. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario delle parti controricorrenti, assistite dall’avvocato A. Zambrano, nonproduce effetti sulla regolarità del procedimento, in quanto lo stesso si è esplicitamente impegnato a riferire qualsiasi comunicazione e ciò in conformità con i propri obblighi come chiarito da questa Corte di legittimità con particolare riferimento agli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione; in particolare, l'obbligo di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di atti emessi nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell'incarico, rientra nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinunzia o revoca del mandato o anche di risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore (v. Cass., 12/10/2009, n. 21589; Cass. n. 16991 del 2015); 6. i primi due motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi -D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22, e con la Delib. 27 giugno 2013; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3,23 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 e con la Delib. citata -vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; 7. a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass.nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); 8. a detti precedenti e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 9. le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; 10. anche il terzo motivo di ricorso, relativo al la violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c., artt. 1224,2033 c.c., L. n. 412 del 1991, art. 16riguardo alla decorrenza degli interessi legali, è infondato come già statuito da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 36002 e 31642 del 2022); al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessoricostituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisumdei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)"; la sentenza; 15. le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo, con distrazione in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario; 16. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a ti
Sentenza Cassazione n. 03687/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris