CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza dei Tribunale di Teramo del 25 ottobre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 450,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art. 660 cod. pen., perché il 30 gennaio 2020, per petulanza o altro biasimevole motivo (in particolare, consistito nella volontà di dare sfogo a un istinto sessuale) aveva arrecato molestia a un soggetto minorenne. 2. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, evidenziando la scarsa credibilità della ricostruzione dei fatti offerta dalla parte offesa e dai genitori della stessa e rilevando il mancato perfezionamento dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato in esame. 3. L'atto di appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come ricorso per cassazione, posto che ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile, in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci