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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07893/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rg. 27230/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale rimarcando il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato stabilmente inserito nell'attività criminosa dello spaccio di sostanze stupefacenti e sia sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione per la ravvisata pericolosità sociale desunta correttamente dalla reiterazione di condotte di reato analoghe senza soluzione di continuità, oltre che dell'assenza di un radicamento nel territorio meritevole di apprezzamento in ragione di quanto considerato in tema di recidiva e di legami familiari (assenza di prova di rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]); ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rg. 27230/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale rimarcando il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato stabilmente inserito nell'attività criminosa dello spaccio di sostanze stupefacenti e sia sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione per la ravvisata pericolosità sociale desunta correttamente dalla reiterazione di condotte di reato analoghe senza soluzione di continuità, oltre che dell'assenza di un radicamento nel territorio meritevole di apprezzamento in ragione di quanto considerato in tema di recidiva e di legami familiari (assenza di prova di rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]); ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris