CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cazioni e22877287/2019le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. R.G.N.11368/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata –1 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 494/2024,depositata il 6/2/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data15/3/2016, l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] ilpagamento della somma di euro 103.039,06, quale corrispettivo perla prestazione di direzione dei lavori effettuati presso l’ospedalePausilipon di Napoli, per la costruzione ed il riattamento del centroimmuno-trasfusionale, a far data dal 29/6/1987 al 18/12/1989,come da contratto stipulato il 14/7/1986 con la Usl n. 37 di Napoli,cui la Regione [OSCURATO:SOCIETA] era successore ex lege.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decretoingiuntivo deducendo, tra l’altro, per quel che ancora qui rileva, lamancanza di prova in ordine all’espletamento della prestazione, perassenza di forma scritta del contratto.3. Il tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4875/2018,pubblicata 17/5/2018, rigettava l’opposizione, evidenziando che viera prova documentale del conferimento dell’incarico e della suaaccettazione, mentre l’entità della pretesa era confermatadall’approvazione della parcella da parte dell’ordine professionale.4. Proponeva appello la Regione [OSCURATO:SOCIETA], lamentandol’erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui avevaritenuto che vi fosse la prova documentale del conferimentodell’incarico della sua accettazione.5. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 494/2024,pubblicata il 6/2/2024, accoglieva l’appello.2 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026In particolare, per quel che qui ancora rileva, evidenziava chel’atto richiamato dal professionista riportava l’intestazione di «atto direciproco obbligo», con cui, una volta richiamata la deliberacollegiale n. 554 del 9/6/1986, aveva impegnato l’enterappresentato al pagamento delle competenze, sulla scorta delletariffe professionali vigenti.In tal modo, però, era «risultata pregiudicata la garanzia: sia delregolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse siadei professionisti che della collettività, sia della concretainstaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni inordine alla prestazione da rendere ed al compenso dacorrispondere».La fondatezza del motivo d’appello risultava confermata anchedal «difetto di copertura finanziaria dell’incarico», ai sensi dell’art.191, comma 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva che gli enti locali potesseroeffettuare spese solo se sussisteva l’impegno contabile registrato sulcompetente capitolo di bilancio di previsione, oltre alla attestazionedi copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio alterzo interessato.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAngelo Pagnano.7. È rimasta intimata la Regione [OSCURATO:SOCIETA], nonostante laregolare notifica.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della«violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.: dell’art. 115 c.p.c., nonché degli articoli 1418,1325, 1326 e 1350 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17del regio decreto n. 2440 del 1923 – Violazione articoli 132, primo3 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026comma, n. 4, c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c., dell’art.112 c.p.c. nonché art. 24 e 111, sesto comma, Costituzione, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d’appello non avrebbe osservato quanto affermato daquesta Corte, a sezioni unite, n. 9775 del 25 del 2022, per la quale,per la valida stipulazione dei contratti della PA, il requisito dellaforma scritta non richiede necessariamente la redazione di un unicodocumento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17del regio decreto n. 1243 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui ilvincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioniscritte, anche manifestate separatamente, che per l’amministrazionepossono assumere anche la forma dell’atto amministrativo.La Corte territoriale, invece, ha erroneamente ritenuto che idocumenti sottoscritti dalle parti non fossero idonei alsoddisfacimento del requisito della forma scritta nei contratti conclusidalla p.a.Peraltro, nella motivazione della sentenza non veniva richiamatoin alcun modo il «reciproco obbligo» del professionista e della PAcontenuto nel medesimo atto.La sentenza non dava neppure atto che «il documento risultasottoscritto da entrambe le parti», né che vi era stato un ulteriorescambio di dichiarazioni contrattuali.In realtà, l’atto di reciproco obbligo, sottoscritto da entrambe leparti, conteneva ogni necessaria determinazione in ordine allaprestazione da rendere da parte del professionista al compenso dacorrispondere, oltre che le fonti di copertura finanziaria.La sentenza sarebbe dunque nulla per violazione dell’art. 132c.p.c., secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disposizione didi diritto in tema di contratti con la PA, senza verificarne e motivare4 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’applicabilità al caso di specie e senza tener conto delle difese dellaparte appellata, riportando mere clausole di stile.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, numeri 4 e 5, c.p.c., in ordine all’erroneapercezione da parte del giudice di appello del contenuto oggettivodella prova documentale costituita dal Doc. n. 1 allegato allaproduzione di parte Pagnano (delibera e contratto) che investe lacircostanza oggetto di discussione tra le parti della sussistenza di uncontratto avente i requisiti di forma scritta (nonché dideterminazione dell’oggetto e copertura finanziaria richiesti dallalegge)».La Corte d’appello avrebbe travisato - per errore percettivo - lerisultanze istruttorie e segnatamente il documento denominato «attodi reciproco obbligo», che avrebbe costituito la forma scritta delcontratto tra il professionista e la Usl.Ed infatti, il documento n. 1 del fascicolo di parte Pagnano ècostituito dalla delibera n. 554/1987 del Comitato di Gestione dell’Usl«cui è allegato alla penultima pagina (n. 4) il contratto sottoscrittodalle parti».Alla prima pagina, infatti, viene indicato l’oggetto della delibera,concernente i lavori di costruzione del nuovo reparto malattieinfettive e del nuovo reparto chirurgia infantile.Alla seconda pagina si evidenzia l’approvazione dei lavori daparte del provveditorato opere pubbliche e i rispettivi finanziamenti.Si chiariva che l’onorario spettante al professionista sarebbestato calcolato in base alle tariffe professionali ingegneri e architetti.Tanto premesso, il Comitato di Gestione deliberava di conferirel’incarico all’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], provvedendo allaliquidazione delle competenze e imputando la spesa,5 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026«presumibilmente pari a lire 200.000.000,00, per il pagamento dellecompetenze dovute al predetto professionista, sugli appositistanziamenti compresi negli importi finanziati dal provveditorato alleopere pubbliche».Nell’atto denominato «atto di obbligo reciproco», allegato a taledelibera e contenuto nel medesimo documento n. 1 alla pagina 4,intercorso tra il professionista e il presidente del Comitato diGestione della Usl, si prevedeva che, con delibera n. 554 del9/6/1986 esecutiva in data 13/7/1986, al professionista erano statiin affidati vari incarichi professionali.L’atto veniva sottoscritto da entrambe le parti, quindi sia dalprofessionista che dal legale rappresentante del Comitato diGestione dell’uso.L’atto, dunque, rivestiva la forma scritta e ricomprendeva duedocumenti, sia la delibera che il contratto.Successivamente, peraltro, veniva inviato telegramma diriscontro, nel quale si evinceva una reiterazione dell’accordo tra ilprofessionista e l’amministrazione della Usl, con lo scambio didichiarazioni contrattuali non contestuali.3.Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) per non averesaminato il documento nr. 1, denominato “atto di obbligo reciproco”nonché i documenti numeri 18 e 19 costituenti reiterazionedell’accordo».Per il ricorrente, dunque, ove la Corte non dovesse ritenerefondata la censura di cui al precedente articolo, quale travisamentodella prova, vi sarebbe stato comunque l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta sottoscrizione6 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026da parte del Pagnano e dalle legale rappresentante della Usl di undocumento contrattuale denominato «atto di obbligo reciproco»,contenente la determinazione delle reciproche obbligazioni delleparti4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., degli articoli 11 e 15 delle preleggi, dell’art. 191, comma 1,[OSCURATO:PERSONA]; articoli 284 e 288 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;dell’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif.,dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 55 della legge 8 giugno 1990,n. 142».La Corte d’appello avrebbe errato anche a reputare sussistente ildifetto di copertura finanziaria dell’incarico.La Corte di merito, oltre a non aver esaminato il documento cherisultava sottoscritto da entrambe le parti e che recava l’indicazioneprecisa delle obbligazioni rispettive, aveva anche omesso diconsiderare il presumibile importo del compenso di lire200.000.000,00, senza tener conto della specifica coperturafinanziaria espressamente individuate, facendosi riferimento agliappositi stanziamenti compresi negli importi finanziati dalprovveditore delle opere pubbliche.Tra l’altro l’art. 191 [OSCURATO:PERSONA] non trova applicazione alla Regione,che non è un ente locale.5. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, che vannoaffrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sonofondati, con assorbimento del primo motivo, relativo alla motivazioneapparente.6. Per questa Corte, infatti, al fine di soddisfare il requisito dellaforma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. nonpostulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione,7 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documentidistinti, siano consacrate in un unico testo - nella specie, la S.C. hacassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto nonintegrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione,sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata erichiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giuntacomunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimentodel relativo incarico – (Cass., sez. 3, 21/11/2023, n. 32337).Del resto, per questa Corte, a sezioni unite, per la validastipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi atrattativa privata con ditte commerciali, il requisito della formascritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazionedi un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti,poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesiin cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro didichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che perl'amministrazione possono assumere anche la forma dell'attoamministrativo – nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con ilcitato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cuil'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimentoamministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negozialeparitario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale,accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimoprovvedimento richiesto - (Cass., Sez.U., 25/3/2022, n 9775).Nella fattispecie in esame, da quanto emerge dal contenuto deimotivi di ricorsi, in cui è stato trascritto diligentemente l’effetticocontenuto della delibera n. 554/1987 del Comitato di Gestionedell’USL, all’interno della delibera «[era] allegato alla penultimapagina (nr. 4) il contratto sottoscritto dalle parti».8 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026In particolare, la delibera, nella prima pagina indicava l’oggetto(«lavori di costruzione, in atto presso l’ospedale Pausilipon, per lacostruzione del nuovo reparto [OSCURATO:PERSONA] ex Mercadante, enuovo [OSCURATO:PERSONA], nonché di riattamento delpadiglione del [OSCURATO:PERSONA]. Conferimento all’ingegnereAngelo Pagnano di incarico della progettazione e direzione lavori»).Alla seconda pagina si indicavano le approvazioni intervenute conlo stanziamento rispettivamente di lire 4.300.000.000,00 e lire1.980.000.000,00, con finanziamenti assegnati per lire2.293.377.650 e lire 1.500.000.000,00.Si individuava l’oggetto dell’incarico affidato al professionista,per la direzione dei lavori e per il riattamento del padiglione, oltreall’onorario, da determinare in base alle tabelle della tariffaprofessionale.Tanto premesso, il Comitato di Gestione deliberava di conferirel’incarico al professionista.Inoltre, la spesa veniva imputata, per la somma di circa lire200.000.000,00, sugli appositi stanziamenti compresi negli importifinanziati dal provveditorato alle opere pubbliche di lire1.500.000.000,00 e lire 2.293.377.350,00 e dalla giunta regionaleper lire 359.000.000,00.Nell’atto denominato «atto di obbligo reciproco» allegato alladelibera, intercorso tra il professionista e il presidente del [OSCURATO:PERSONA] della Usl, si richiamava la delibera n. 554 del 9 giugno1986 esecutiva in data 13/7/1986, ove si prevedeva che l’ingegnerePagnano avrebbe provveduto a redigere tutte le progettazioni e/ovarianti per la realizzazione del centro trasfusionale.L’atto veniva approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.Risultava anche la data del 14/7/1986, la firma del professionistae quella del legale rappresentante del Comitato di Gestione.9 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026Pertanto, vi era un unico atto, costituito dalla delibera delComitato di Gestione della Usl, contenente al suo interno l’«atto diobbligo reciproco», con sottoscrizione sia del professionista, sia dellegale rappresentante del Comitato di Gestione.Non può dubitarsi, allora, che sia stata rispettata la formalitàdella forma scritta ad substantiam del negozio stipulato tra il privatoe la pubblica amministrazione.7. Risulta fondato anche il quarto motivo.Infatti, da un lato, non può trovare applicazione l’art. 191 TUELche riguarda esclusivamente la disciplina degli enti locali, cui èsottratta la regione, e dall’altro, come trascritto nella delibera n. 554del 1987, risultavano espressamente individuati gli stanziamenti persopperire agli importi finanziati, all’interno della contabilità delprovveditorato alle opere pubbliche.Peraltro, la disciplina speciale in ordine all’impegno di spesa sirinviene a partire dall’art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 cheperò riguarda solo province, comuni e comunità montane -, a mentedel quale l’effettuazione di qualsiasi spesa è consentitaesclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa, nonchél’impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ed èsuccessivo al contratto stipulato dal professionista in data 14/7/19868. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi secondo, terzo e quarto di ricorso; dichiaraassorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordinemotivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.10 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18245/2024Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13018/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio11 RG n. 18245/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio