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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:40
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0536_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 febbraio 2022 – LU / BEI (causa T‑536/20) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro – Molestie psicologiche – Procedimento d’inchiesta – Ricorso di annullamento – Relazione finale del comitato d’inchiesta – Atto preparatorio – Irricevibilità – Decisione di rigetto della denuncia – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Responsabilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Esclusione (Statuto dei funzionari, articoli 90 e 91) (v. punti 36-40)

2. Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Annullamento di un atto ipotetico non ancora adottato – Esclusione (Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 50 bis) (v. punti 42-44)

3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Trasmissione delle raccomandazioni al presidente della Banca – Obbligo di ascoltare previamente il denunciante – Portata – Rifiuto di comunicare una sintesi anonimizzata delle dichiarazioni dei testimoni – Incapacità del denunciante di formulare utilmente osservazioni prima della decisione del presidente – Violazione del diritto di essere ascoltato (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b); Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24). (v. punti 54-61) Dispositivo 1) La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 26 maggio 2020 con cui è stata respinta la denuncia per molestie presentata da LU è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La BEI è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 399 del 23.11.2020 .

62020TJ0536_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 febbraio 2022 – LU / BEI (causa T‑536/20) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro – Molestie psicologiche – Procedimento d’inchiesta – Ricorso di annullamento – Relazione finale del comitato d’inchiesta – Atto preparatorio – Irricevibilità – Decisione di rigetto della denuncia – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Responsabilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Esclusione (Statuto dei funzionari, articoli 90 e 91) (v. punti 36-40) 2. Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Annullamento di un atto ipotetico non ancora adottato – Esclusione (Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 50 bis) (v. punti 42-44) 3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Trasmissione delle raccomandazioni al presidente della Banca – Obbligo di ascoltare previamente il denunciante – Portata – Rifiuto di comunicare una sintesi anonimizzata delle dichiarazioni dei testimoni – Incapacità del denunciante di formulare utilmente osservazioni prima della decisione del presidente – Violazione del diritto di essere ascoltato (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b); Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24). (v. punti 54-61) Dispositivo 1) La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 26 maggio 2020 con cui è stata respinta la denuncia per molestie presentata da LU è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La BEI è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 399 del 23.11.2020 .
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