Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:40
Testo integrale del provvedimento
62020TJ0536_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 febbraio 2022 – LU / BEI
(causa T‑536/20) (
1
)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro – Molestie psicologiche – Procedimento d’inchiesta – Ricorso di annullamento – Relazione finale del comitato d’inchiesta – Atto preparatorio – Irricevibilità – Decisione di rigetto della denuncia – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Responsabilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Esclusione
(Statuto dei funzionari, articoli 90 e 91)
(v. punti 36-40)
2.
Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Annullamento di un atto ipotetico non ancora adottato – Esclusione
(Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 50 bis)
(v. punti 42-44)
3.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Trasmissione delle raccomandazioni al presidente della Banca – Obbligo di ascoltare previamente il denunciante – Portata – Rifiuto di comunicare una sintesi anonimizzata delle dichiarazioni dei testimoni – Incapacità del denunciante di formulare utilmente osservazioni prima della decisione del presidente – Violazione del diritto di essere ascoltato
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b); Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24).
(v. punti 54-61)
Dispositivo
1)
La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 26 maggio 2020 con cui è stata respinta la denuncia per molestie presentata da LU è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La BEI è condannata alle spese.
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1
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GU C 399 del 23.11.2020
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