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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05600/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 1/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. proc. pen.

Ritenuto che tale rinuncia al ricorso ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 30/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 1/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. proc. pen. Ritenuto che tale rinuncia al ricorso ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 30/0
Sentenza Cassazione n. 05600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris