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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 13309/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17959-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7607/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17959 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Ctr della Sicilia ha annullato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate alla "[OSCURATO:PERSONA] G. Giglio" ai fini IRAP ed Iva dell'anno 2008, in relazione alle seguenti irregolarità: pagamenti eseguiti dalla Regione Sicilia per prestazioni ambulatoriali in pronto soccorso non seguite dal ricovero e rimborsi da parte della Regione di spese per noleggio di apparecchiature sanitarie, contabilizzati nel 2009 invece che nell'anno -il 2008- in cui avrebbero dovuto secondo l'Agenzia essere dichiarati in base al principio di competenza; ricavi per prestazioni di ricovero iniziate nel 2007 e terminate nel 2008, dichiarati nel 2007 invece che nell'anno -il 2008- in cui, secondo l'Agenzia, avrebbero dovuto esserlo.

1.1. La CTR ha specificato che i pagamenti effettuati dalla regione per prestazioni ambulatoriali in pronto soccorso non seguite dal ricovero erano stati legittimamente contabilizzati e dichiarati nel 2009 in quanto "come risulta[va] dalla documentazione prodotta dalla ricorrente", nel 2008, erano incerti -"le prestazioni furono [in quell'anno] contestate dalla regione che riteneva rientrassero nella determinazione forfetari dei compensi di pronto soccorso"- e ancora indeterminati nel quantum -poiché il relativo importo era stato calcolato "unilateralmente dalla Fondazione in funzione della richiesta avanzata [alla Regione] senza alcun riscontro contabile della controparte che sarebbe intervenuto soltanto nel 2009".

1.2. Con riguardo al rimborso da parte della regione Sicilia di spese per noleggio di apparecchiature sanitarie, sostenute dalla Fondazione per non avere la regione provveduto per tempo a finanziarne l'acquisto, la CTR ha evidenziato che "valevano considerazioni analoghe" a quelle valevoli per i pagamenti di cui sopra dal momento che la convenzione tra Fondazione e Regione non prevedeva il rimborso delle spese di noleggio ma solo delle spese di acquisto delle apparecchiature e che quindi fino al 2009 non vi era stata certezza sull'attribuzione del rimborso.

1.3. Con riguardo infine ai corrispettivi per prestazioni di ricovero iniziate nel 2007 e terminate nel 2008, la CTR ha ritenuto fondata l'eccezione della Fondazione "sulla assoluta genericità della contestazione che non specifica infatti le prestazioni erroneamente contabilizzate secondo l'amministrazione finanziaria così da consentire al contribuente una adeguate verifica e conseguente difesa"; 2.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi;

3. la contribuente ha depositato controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e 2423-bis c.c.

2. il motivo -riferito a quanto detto dalla C:TR riguardo ai pagamenti effettuati dalla regione per prestazioni ambulatoriali in pronto soccorso non seguite dal ricovero e riguardo al rimborso da parte della regione Sicilia di spese per noleggio di apparecchiature sanitarie- è infondato.

Per ciò che concerne i ridetti pagamenti, l'Agenzia sostiene che "la CTR abbia errato ad affermare che i crediti vantati dall'ente nei confronti della Regione per prestazioni specialistiche ... fossero prive dei requisiti di certezza e determinabilità in relazione alla annualità 2008 ...

L'amministrazione aveva puntualmente dimostrato che le prestazioni in esame nell'anno 2008 avessero già importo certo e determinato essendo state eseguite ed ultimate nell'anno citato ed essendo comprese, come da decreto assessoriale, nel "[OSCURATO:PERSONA]".

La stessa Agenzia poi riferisce che detto decreto recava "Istruzioni relative alle modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti l'attività specialistica ambulatoriale e farmaceutica delle aziende sanitarie delle Regioni" ed aveva "quale annesso il disciplinare tecnico nell'ambito del quale sono considerate prestazioni specialistiche ambulatoriali quelle di pronto soccorso se non seguite da ricovero".

In sostanza l'Agenzia si limita ad assetti contrari a quanto accertato dalla CTR (v. punto

1.1. della superiore premessa).

Quanto ai rimborsi per noleggio di apparecchiature sanitarie, l'Agenzia dice "palesarsi del tutto errato assumere, come fa il giudice d'appello, che il costo in esame fosse da ritenersi ancora incerto ed indeterminato nell'anno 2008 - in realtà alla luce delle documentazione acquisita nel corso dei controllo eseguiti dai verificatori è possibile assumere che tali componenti positivi di reddito, essendo certi e determinabili nel loro ammontare, non andavano rilevati come sopravvenienze nel 2009 bensì avrebbero dovuto partecipare alla determinazione del reddito degli esercizi di competenza".

Senza neppure indicare quale sia detta "documentazione acquisita", richiama poi l'art.6 della convenzione 21 maggio 2003, tra AUSL 6 di Palermo e la Fondazione "con intervento della regione Sicilia", in tema di completamento, riorganizzazione, riqualificazione e gestione dell'Ospedale G.Giglio di Cefalù".

Questo documento niente dice sul tempo dell'esecuzione delle prestazioni.

2. Non sono portati argomenti per sostenere la censura di inosservanza da parte della CTR dell'art.109 tuir.

Il motivo in esame va respinto

3. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986;

4. il motivo -riferito a quanto detto dalla CTR riguardo ai ricavi per prestazioni di ricovero iniziate nel 2007 e terminate nel 2008, dichiarati nel 2007 invece che nell'anno 2008 in cui avrebbero dovuto esserlo secondo l'Agenzia. - è inammissibile in quanto esso non veicola censure di illegittimità della sentenza impugnata, non ne coglie la ratio, ma si risolve in affermazione in parte apodittiche e in parte illogiche.

La ratio della parte in esame della decisione della CTR sta nel rilievo per cui l'Agenzia non ha individuato le prestazioni che sarebbero state svolte "a cavallo" tra il 2007 e il 2008 e in corrispettivo delle quali sarebbero stati pagati importi non correttamente contabilizzati secondo competenza.

A fronte di questo, l'Agenzia dice che si tratterebbe di "ricavi derivanti dall'errata contabilizzazione dei componenti positivi di reddito a cavallo dei due esercizi giacché l'amministrazione finanziari anziché imputare il relativo ricavo al momento della ultimazione della prestazione come previsto dall'art.109 TUIr lo aveva imputato pro rata temporis vale a dire spalmandolo in relazione alla durata della prestazione attraverso la tecnica del risconto e quindi dichiarando una quota parte nell'esercizio precedente a quello di riferimento".

A questo, l'Agenzia fa seguire una rappresentazione di un asserito "iter" seguito dalla Fondazione "per la valorizzazione delle prestazioni sanitarie rese ai propri utenti, erogate in regime ordinario in day hospital o day surgery sia come discipline per acuti , sia per riabilitazione e lungodegenza";

5. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio;

5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5600,00 oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17959-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7607/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17959 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la Ctr della Sicilia ha annullato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate alla "[OSCURATO:PERSONA] G. Giglio" ai fini IRAP ed Iva dell'anno 2008, in relazione alle seguenti irregolarità: pagamenti eseguiti dalla Regione Sicilia per prestazioni ambulatoriali in pronto soccorso non seguite dal ricovero e rimborsi da parte della Regione di spese per noleggio di apparecchiature sanitarie, contabilizzati nel 2009 invece che nell'anno -il 2008- in cui avrebbero dovuto secondo l'Agenzia essere dichiarati in base al principio di competenza; ricavi per prestazioni di ricovero iniziate nel 2007 e terminate nel 2008, dichiarati nel 2007 invece che nell'anno -il 2008- in cui, secondo l'Agenzia, avrebbero dovuto esserlo. 1.1. La CTR ha specificato che i pagamenti effettuati dalla regione per prestazioni ambulatoriali in pronto soccorso non seguite dal ricovero erano stati legittimamente contabilizzati e dichiarati nel 2009 in quanto "come risulta[va] dalla documentazione prodotta dalla ricorrente", nel 2008, erano incerti -"le prestazioni furono [in quell'anno] contestate dalla regione che riteneva rientrassero nella determinazione forfetari dei compensi di pronto soccorso"- e ancora indeterminati nel quantum -poiché il relativo importo era stato calcolato "unilateralmente dalla Fondazione in funzione della richiesta avanzata [alla Regione] senza alcun riscontro contabile della controparte che sarebbe intervenuto soltanto nel 2009". 1.2. Con riguardo al rimborso da parte della regione Sicilia di spese per noleggio di apparecchiature sanitarie, sostenute dalla Fondazione per non avere la regione provveduto per tempo a finanziarne l'acquisto, la CTR ha evidenziato che "valevano considerazioni analoghe" a quelle valevoli per i pagamenti di cui sopra dal momento che la convenzione tra Fondazione e Regione non prevedeva il rimborso delle spese di noleggio ma solo delle spese di acquisto delle apparecchiature e che quindi fino al 2009 non vi era stata certezza sull'attribuzione del rimborso. 1.3. Con riguardo infine ai corrispettivi per prestazioni di ricovero iniziate nel 2007 e terminate nel 2008, la CTR ha ritenuto fondata l'eccezione della Fondazione "sulla assoluta genericità della contestazione che non specifica infatti le prestazioni erroneamente contabilizzate secondo l'amministrazione finanziaria così da consentire al contribuente una adeguate verifica e conseguente difesa"; 2.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi; 3. la contribuente ha depositato controricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e 2423-bis c.c. 2. il motivo -riferito a quanto detto dalla C:TR riguardo ai pagamenti effettuati dalla regione per prestazioni ambulatoriali in pronto soccorso non seguite dal ricovero e riguardo al rimborso da parte della regione Sicilia di spese per noleggio di apparecchiature sanitarie- è infondato. Per ciò che concerne i ridetti pagamenti, l'Agenzia sostiene che "la CTR abbia errato ad affermare che i crediti vantati dall'ente nei confronti della Regione per prestazioni specialistiche ... fossero prive dei requisiti di certezza e determinabilità in relazione alla annualità 2008 ... L'amministrazione aveva puntualmente dimostrato che le prestazioni in esame nell'anno 2008 avessero già importo certo e determinato essendo state eseguite ed ultimate nell'anno citato ed essendo comprese, come da decreto assessoriale, nel "[OSCURATO:PERSONA]". La stessa Agenzia poi riferisce che detto decreto recava "Istruzioni relative alle modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti l'attività specialistica ambulatoriale e farmaceutica delle aziende sanitarie delle Regioni" ed aveva "quale annesso il disciplinare tecnico nell'ambito del quale sono considerate prestazioni specialistiche ambulatoriali quelle di pronto soccorso se non seguite da ricovero". In sostanza l'Agenzia si limita ad assetti contrari a quanto accertato dalla CTR (v. punto 1.1. della superiore premessa). Quanto ai rimborsi per noleggio di apparecchiature sanitarie, l'Agenzia dice "palesarsi del tutto errato assumere, come fa il giudice d'appello, che il costo in esame fosse da ritenersi ancora incerto ed indeterminato nell'anno 2008 - in realtà alla luce delle documentazione acquisita nel corso dei controllo eseguiti dai verificatori è possibile assumere che tali componenti positivi di reddito, essendo certi e determinabili nel loro ammontare, non andavano rilevati come sopravvenienze nel 2009 bensì avrebbero dovuto partecipare alla determinazione del reddito degli esercizi di competenza". Senza neppure indicare quale sia detta "documentazione acquisita", richiama poi l'art.6 della convenzione 21 maggio 2003, tra AUSL 6 di Palermo e la Fondazione "con intervento della regione Sicilia", in tema di completamento, riorganizzazione, riqualificazione e gestione dell'Ospedale G.Giglio di Cefalù". Questo documento niente dice sul tempo dell'esecuzione delle prestazioni. 2. Non sono portati argomenti per sostenere la censura di inosservanza da parte della CTR dell'art.109 tuir. Il motivo in esame va respinto 3. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986; 4. il motivo -riferito a quanto detto dalla CTR riguardo ai ricavi per prestazioni di ricovero iniziate nel 2007 e terminate nel 2008, dichiarati nel 2007 invece che nell'anno 2008 in cui avrebbero dovuto esserlo secondo l'Agenzia. - è inammissibile in quanto esso non veicola censure di illegittimità della sentenza impugnata, non ne coglie la ratio, ma si risolve in affermazione in parte apodittiche e in parte illogiche. La ratio della parte in esame della decisione della CTR sta nel rilievo per cui l'Agenzia non ha individuato le prestazioni che sarebbero state svolte "a cavallo" tra il 2007 e il 2008 e in corrispettivo delle quali sarebbero stati pagati importi non correttamente contabilizzati secondo competenza. A fronte di questo, l'Agenzia dice che si tratterebbe di "ricavi derivanti dall'errata contabilizzazione dei componenti positivi di reddito a cavallo dei due esercizi giacché l'amministrazione finanziari anziché imputare il relativo ricavo al momento della ultimazione della prestazione come previsto dall'art.109 TUIr lo aveva imputato pro rata temporis vale a dire spalmandolo in relazione alla durata della prestazione attraverso la tecnica del risconto e quindi dichiarando una quota parte nell'esercizio precedente a quello di riferimento". A questo, l'Agenzia fa seguire una rappresentazione di un asserito "iter" seguito dalla Fondazione "per la valorizzazione delle prestazioni sanitarie rese ai propri utenti, erogate in regime ordinario in day hospital o day surgery sia come discipline per acuti , sia per riabilitazione e lungodegenza"; 5. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio; 5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5600,00 oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di c
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