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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23006/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 364/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/04/2020; Ric. 2020 n. 10920 sez.

M1 -ud. 21-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D’Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Costa d’Avorio, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Costa d’Avorio, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio, espresso dal Tribunale, di irrilevanza, ai fini delle protezioni richieste, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere celibe, senza figli e di avere lasciato la Costa d’Avorio nel 2015 per migliorare la sua situazione economica e cercare un futuro migliore.

La Corte d’appello di Lecce ha, inoltre, escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria lett. c) ritenendo che, sulla base delle informazioni ricavate dai “ siti delle organizzazioni internazionali impegnate nel fornire aiuti umanitari e denunciare crisi umanitarie e gravi violazioni dei diritti umani”, UNHCR, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Easo, viaggiare sicuri, la situazione in Costa d’Avorio non fosse riferibile a un contesto di violenza generalizzata ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 251/2007.

Infine, la Corte d’appello di Lecce ha escluso il riconoscimento anche della protezione umanitaria inassenza di specifici elementi di vulnerabilità in capo al ricorrente e di un’effettiva integrazione nel territorio italiano.

Ric. 2020 n. 10920 sez.

M1 -ud. 21-06-2022 -3-

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti delMinistero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 21-6-2022 ai sensi dell’art. 380biscod.proc.civ..

4. L’unico motivo di ricorso è così rubricato « Art. 360 – n° 3 c.p.c. (erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 14 –lettera c) del D. Lgs. n.251/2007».

Il ricorrente lamenta la violazione della normativa in materia di protezione sussidiaria da parte della Corte d’appello di Lecce, che non avrebbeindicato le fonti consultate ai fini dell’esame di cui all’art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, rendendo così impossibile verificare l’attualità delle informazioni sucui si è basata la decisione.

5. Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte d’appello ha indicato l e fonti utilizzate al fine dell’esame della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) citato , affermando di aver reperito le informazioni sulla situazione de l Paese di origine del ricorrente “dai siti delle organizzazioni internazionali impegnate nel fornire aiuti umanitari e denunciare crisi umanitarie e gravi violazioni dei diritti umani”, UNHCR, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Easo, “viaggiare sicuri”.

Poichéil richiamo della sentenza impugnata è anche a fonti “tipizzate”, ossia espressamente previste dall’art.8, comma 3, d.lgs. n.25/2008 (UNHCR – Easo), che sono di pubblico accesso , liberamente consultabilie verificabili, il ricorrente, per non incorrere in difetto di specificità della censura, aveva l’onere di dedurre di ave r indicato nei giudizi di merito fonti tipizzate più aggiornate e pertinenti , comprovantiuna situazione div ersa da quella accertata dal giudice di Ric. 2020 n. 10920 sez.

M1 -ud. 21-06-2022 -4- merito, ossia di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass. 23999/2020).

Nel caso di specie,il ricorrente si limita genericamente a dedurre che la situazione del suo Paese accertata dalla Corte di merito non è attuale, senza minimamente allegare di avere indicato nei giudizi di merito fonti alternative e senza, invero, neppure specificamente allegare l’effettiva sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese.

6. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva dal parte del Ministero.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 364/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/04/2020; Ric. 2020 n. 10920 sez. M1 -ud. 21-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D’Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Costa d’Avorio, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Costa d’Avorio, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio, espresso dal Tribunale, di irrilevanza, ai fini delle protezioni richieste, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere celibe, senza figli e di avere lasciato la Costa d’Avorio nel 2015 per migliorare la sua situazione economica e cercare un futuro migliore. La Corte d’appello di Lecce ha, inoltre, escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria lett. c) ritenendo che, sulla base delle informazioni ricavate dai “ siti delle organizzazioni internazionali impegnate nel fornire aiuti umanitari e denunciare crisi umanitarie e gravi violazioni dei diritti umani”, UNHCR, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Easo, viaggiare sicuri, la situazione in Costa d’Avorio non fosse riferibile a un contesto di violenza generalizzata ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 251/2007. Infine, la Corte d’appello di Lecce ha escluso il riconoscimento anche della protezione umanitaria inassenza di specifici elementi di vulnerabilità in capo al ricorrente e di un’effettiva integrazione nel territorio italiano. Ric. 2020 n. 10920 sez. M1 -ud. 21-06-2022 -3- 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti delMinistero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 21-6-2022 ai sensi dell’art. 380biscod.proc.civ.. 4. L’unico motivo di ricorso è così rubricato « Art. 360 – n° 3 c.p.c. (erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 14 –lettera c) del D. Lgs. n.251/2007». Il ricorrente lamenta la violazione della normativa in materia di protezione sussidiaria da parte della Corte d’appello di Lecce, che non avrebbeindicato le fonti consultate ai fini dell’esame di cui all’art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, rendendo così impossibile verificare l’attualità delle informazioni sucui si è basata la decisione. 5. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte d’appello ha indicato l e fonti utilizzate al fine dell’esame della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) citato , affermando di aver reperito le informazioni sulla situazione de l Paese di origine del ricorrente “dai siti delle organizzazioni internazionali impegnate nel fornire aiuti umanitari e denunciare crisi umanitarie e gravi violazioni dei diritti umani”, UNHCR, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Easo, “viaggiare sicuri”. Poichéil richiamo della sentenza impugnata è anche a fonti “tipizzate”, ossia espressamente previste dall’art.8, comma 3, d.lgs. n.25/2008 (UNHCR – Easo), che sono di pubblico accesso , liberamente consultabilie verificabili, il ricorrente, per non incorrere in difetto di specificità della censura, aveva l’onere di dedurre di ave r indicato nei giudizi di merito fonti tipizzate più aggiornate e pertinenti , comprovantiuna situazione div ersa da quella accertata dal giudice di Ric. 2020 n. 10920 sez. M1 -ud. 21-06-2022 -4- merito, ossia di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass. 23999/2020). Nel caso di specie,il ricorrente si limita genericamente a dedurre che la situazione del suo Paese accertata dalla Corte di merito non è attuale, senza minimamente allegare di avere indicato nei giudizi di merito fonti alternative e senza, invero, neppure specificamente allegare l’effettiva sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese. 6. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva dal parte del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, n
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