CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 30614/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21589/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 128/05/2021, depositata in data 12 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’[OSCURATO:PERSONA] notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’atto n. TYCRC100062/2013, avente ad oggetto il recupero del credito d’imposta, per gli anni 2008 e 2009, per l’incremento occupazionale nelle aree svantaggiate ex art. 2, commi 539-548, legge n. 244/2007, per l’importo di euro 5.578,57, a seguito dell’indebito utilizzo dello stesso in Oggetto: Ires 2008/9 –Nullità notifica ricorso per cassazione –Rinotifica – Rinvio a nuovo ruolo. compensazione nel periodo 2008-2012. L’Ufficio motivava il recupero sull’assunto dell’omesso invio della comunicazione C/IAL entro il prescritto termine del 31/03/2009. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ragusa, adita dalla contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva la pretesa creditoria dell’Amministrazione finanziaria ad euro 586,57. 2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame, deducendo che il giudice di primo grado aveva ridotto la somma da recuperare ritenendo erroneamente che l’Ufficio avesse riconosciuto alla ricorrente, per l’anno 2009, un credito pari ad euro 4.992,00. La contribuente resisteva con appello incidentale, reiterando le censure relative a vizi procedurali già sollevate in primo grado, ossia: a) inesistenza giuridica della notificazione degli atti di recupero impugnati; b) lesione del diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo; c) assenza di un PVC o di un verbale in contraddittorio; d) mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’emanazione dell’atto; e) mancata comunicazione di avvio della verifica/controllo; f) difetto di motivazione. La CTR della Sicilia, ritenuta assorbita ogni altra censura, accoglieva il secondo motivo dell’appello incidentale inerente al difetto del contraddittorio procedimentale, rigettava l’appello principale ed annullava gli atti impugnati in primo grado. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: Va, preliminarmente, dichiarata la nullità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto eseguita a [OSCURATO:PERSONA] – che dall’intestazione della sentenza impugnata risulta essere legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – senza l’indicazione di tale qualità nel corpo del ricorso. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, primo comma, secondo periodo, c.p.c., l'atto notificando deve indicare, a pena di nullità della notifica, la qualità di rappresentante della persona giuridica, essendo irrilevante che tale indicazione sia eventualmente contenuta nella relata di notifica o nel plico, come si desume dal dato letterale della predetta norma (Cass. 08/07/2015, n. 14230; Cass. 07/09/2021, n. 24061; Cass. 16/04/2024, n. 10294). Nel caso di specie, nel ricorso per cassazione non è mai indicata la qualità, rivestita dal Cilia, di legale rappresentante della società resistente, pur essendo stata allo stesso indirizzata la notifica. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.