CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 08414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10519-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Raimondo NOCERINO ed Alessandro BARBIERI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ulpiano, n. 29, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di PARGHELIA, in persona del Sindaco in carica; - intimato - avverso la sentenza n. 2910/04/2018 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un invito al pagamento della TARES relativa all'anno d'imposta 2013, notificato dal Comun e di Parghelia alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con la sentenza impugnata la CTR della Calabria rigettava l'appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società in quanto notificato a mezzo posta privata, sostenendo che il giudice di prime cure, che quella decisione aveva adottato d'ufficio, non era tenuto ad attivare il contraddittorio con le parti assegnando loro un termine per il deposito di memorie; - avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, primo comma, n. 4, e 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992. Lamenta la ricorrente l'omessa pronuncia della CTR sul secondo motivo di appello con cui la società contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado per essere incorsa «in un palese errore di fatto in relazione alla affermata inesistenza della notificazione affidata ed eseguita da un'agenzia privata», mentre invece la stessa era stata effettuata per il tramite del servizio postale universale. 2. Il motivo è inammissibile per contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui «Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte» (cfr. Cass. n. 22860 del 2004; conf. Cass. n. 6174 del 2018 e n. 10422 del 2019). 3. In ogni caso la censura è infondata avendo la CTR espressamente pronunciato sul motivo di appello affermando che «Permane, nel presente grado, infatti, l'inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della modalità prescelta dalla società odierna appellante per la notifica del gravame (società di poste private)» e che sul punto «il giudice di primo grado [...] ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità» del ricorso. 4. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.115, 116 e 156 cod. proc. civ. 16, 17, 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999 e 1, comma 57, della legge n. 124 del 2017. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere che l'atto di appello fosse stato notificato a mezzo di operatore privato, essendo stata invece effettuata a mezzo di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente avrebbe dovuto far valere il dedotto vizio in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod, proc. civ. 5.1. E' noto, infatti, che «In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività» (Cass. n. 20113 del 2020). 6. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. nonché del principio del contraddittorio e del giusto processo. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il primo motivo di appello, con cui aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio processuale, peraltro senza che i giudici di appello avessero effettuato l'accertamento in fatto in ordine alle modalità di notifica dell'appello. 7. Il motivo è palesemente infondato. 8. Al riguardo pare opportuno premettere che «Nel processo tributario, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata "a sorpresa", in quanto fondata su questioni rilevate d'ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, senza il previo contraddittorio delle parti, non si impone la rimessione della causa al grado precedente - la quale costituisce soluzione eccezionale - dal momento che in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, sicché non si determina un vulnus al diritto di difesa (Cass. n. 34634 del 2021). Pertanto, nella specie non era ravvisabile alcuna nullità della sentenza di primo grado che i giudici di appello hanno correttamente omesso di pronunciare. Nel merito, poi, va osservato che la CTR, affermando che «Permane, nel presente grado, infatti, l'inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della modalità prescelta dalla società odierna appellante per la notifica del gravame (società di poste private)», ha chiaramente dato atto di aver effettuato - non rilevando, ai fini dell'esame del motivo di ricorso, se correttamente o meno - l'accertamento in fatto in ordine alle modalità di notifica del ricorso originario della società contribuente, che invece la ricorrente ritiene, errando, di essere stata omesso. E sulla base di tale accertamento ha confermato la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'originario ricorso della società contribuente sul rilievo che «Per consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione [...] il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, cha ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale (cioè [OSCURATO:PERSONA] SpA) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982». Statuizione, questa, che la ricorrente ha del tutto omesso di censurare. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell'intimato. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma