CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-intimato-avente a oggetto la correzione di errore materiale dell’ordinanza n.25897/2025 depositata il 22-9-2025 della Corte di Cassazione,Seconda Sezione Civile a definizione del procedimento R.G.23505/2024 promosso da D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto lacorrezione di errori materiali riscontrati nell’ordinanza sopra indicatache, nel condannare l’intimato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delleNumero registro generale 20150/2025Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 9287/2026Data pubblicazione 13/04/2026spese del giudizio di legittimità a favore della società ricorrente, nonaveva disposto la distrazione a beneficio del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marino, che ne aveva fatto richiesta e che, inoltre, aveva quantificatole spese esenti in € 200,00, anziché in € 701,00, di cui € 674,00 percontributo unificato ed € 27,00 per anticipazione forfettaria dovuta nelprocesso civile.[OSCURATO:PERSONA], che era rimasto intimato nel giudizio conclusosi conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, non ha svolto difese.All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:Deve essere disposta la correzione dell’errore materiale richiesta conriferimento alla mancata previsione della distrazione delle spese afavore del difensore, in quanto è acquisito che, in mancanza di talepronuncia, la Cassazione può correggere anche d’ufficio il propriorelativo errore (Cass. S.U. n. 4353/2023).Nella fattispecie, effettivamente D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle conclusioni del suo ricorso (pag. 22) avevachiesto la distrazione delle spese a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario e l’ordinanza n. 25897/2025, che aveva condannatol’intimato alla rifusione delle spese a favore della società ricorrente,aveva omesso di disporre la distrazione richiesta.Non sussistono invece nell’ordinanza n. 25897/2025 errori materialinella quantificazione in € 200,00 degli esborsi a carico della partesoccombente: l’anticipazione alla quale fa riferimento la ricorrente è daritenere ricompresa nella quantificazione eseguita e, invece, l’importodel contributo unificato non deve essere compreso dal giudicante nellaquantificazione degli esborsi liquidati a carico del soccombente.Ciò in quanto l’obbligazione di pagamento del contributo unificato aisensi dell’art. 13 co. 6-bis 1 d.P.R. 115/2002 è prevista ex lege per unNumero registro generale 20150/2025Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 9287/2026Data pubblicazione 13/04/2026importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, ed è sottratta alla potestàdel giudice, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito (Cass.n. 25611/2025, Cass. n. 18529/2019, Cass. n. 18828/2015, Cass. n.21207/2013).Nulla si deve disporre sulle spese del presente procedimento, stante lasua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. S.U. n.29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 25897/2025 depositata il 22-9-2025, nel senso chenel dispositivo, a pag. 8, riga 7, dopo «iva e cpa ex lege» si deveaggiungere e leggere «con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marino dichiaratosi antistatario».Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288co. 2 cod. proc. civ. e 196-quinquies co.5 disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il giorno 11-3-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso