CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46737/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del tribunale di Viterbo del 21/10/2021; - il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile: - atteso che la rinuncia al ricorso è stata ritualmente depositata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, dì euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente