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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06370/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge n. 199 del 2010.

Osserva il Tribunale, in via assorbente, che Selci era in espiazione di pene concorrenti riferibili anche a delitto ricompreso nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.; ciò escludeva in radice la possibilità di conseguire lo speciale beneficio.

Né, in materia, si sarebbe potuto procedere al c.d. scioglimento del cumulo, onde verificare l'eventuale intervenuta espiazione del titolo ostativo.

E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, pur inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 1 legge n. 199 del 2010, anche come parte residua di maggior pena, non può essere disposta nel caso in cui sia in esecuzione unprovvedimento di 4,11 esecuzione di pene concorrenti comprensivo di titolo riconducibile all'elenco di cui all'art. 4-bis Ord. pen., e ciò pur quando la pena a quest'ultimo relativa sia stata interamente espiata; il cumulo formato tra le pene inflitte per reati ostativi e per reati privi di tale carattere, non può infatti essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata ai secondi, l'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01).

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, 0= articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Evidenzia che la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità si sarebbe da epoca risalente orientata ad ammettere lo scioglimento del cumulo con riferimento a tutti benefici.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere già espiata la pena inflitta per il reato ostativo, valutando solo in un momento successivo la eventuale pericolosità sociale del ricorrente tale da renderlo, se del caso, non meritevole del beneficio richiesto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v.

Sez.

I n. 11362 del 29.1.2021, Rv 280977, già citata dal provvedimento impugnato).

La tesi che il beneficio invocato dal ricorrente è una misura alternativa alla detenzione assimilabile a quelle in favore delle quali opera pacificamente lo scioglimento del cumulo è erronea perché non considera adeguatamente i suoi tratti caratteristici.

L'istituto della detenzione al domicilio, alla luce del suo peculiare regime normativo, costituisce una speciale modalità di esecuzione della pena cui il condannato può accedere, non in base ad un giudizio di meritevolezza, ma per il riscontro positivo dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 199 del 2010 ed anche in deroga ai criteri dettati dall'art. 47-ter Ord. pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una -2.- 40t--1/1 sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge n. 199 del 2010. Osserva il Tribunale, in via assorbente, che Selci era in espiazione di pene concorrenti riferibili anche a delitto ricompreso nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.; ciò escludeva in radice la possibilità di conseguire lo speciale beneficio. Né, in materia, si sarebbe potuto procedere al c.d. scioglimento del cumulo, onde verificare l'eventuale intervenuta espiazione del titolo ostativo. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, pur inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 1 legge n. 199 del 2010, anche come parte residua di maggior pena, non può essere disposta nel caso in cui sia in esecuzione unprovvedimento di 4,11 esecuzione di pene concorrenti comprensivo di titolo riconducibile all'elenco di cui all'art. 4-bis Ord. pen., e ciò pur quando la pena a quest'ultimo relativa sia stata interamente espiata; il cumulo formato tra le pene inflitte per reati ostativi e per reati privi di tale carattere, non può infatti essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata ai secondi, l'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01). 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, 0= articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Evidenzia che la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità si sarebbe da epoca risalente orientata ad ammettere lo scioglimento del cumulo con riferimento a tutti benefici. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere già espiata la pena inflitta per il reato ostativo, valutando solo in un momento successivo la eventuale pericolosità sociale del ricorrente tale da renderlo, se del caso, non meritevole del beneficio richiesto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v. Sez. I n. 11362 del 29.1.2021, Rv 280977, già citata dal provvedimento impugnato). La tesi che il beneficio invocato dal ricorrente è una misura alternativa alla detenzione assimilabile a quelle in favore delle quali opera pacificamente lo scioglimento del cumulo è erronea perché non considera adeguatamente i suoi tratti caratteristici. L'istituto della detenzione al domicilio, alla luce del suo peculiare regime normativo, costituisce una speciale modalità di esecuzione della pena cui il condannato può accedere, non in base ad un giudizio di meritevolezza, ma per il riscontro positivo dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 199 del 2010 ed anche in deroga ai criteri dettati dall'art. 47-ter Ord. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una -2.- 40t--1/1 sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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