CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21.10.2020, con cui il Tribunale di Potenza aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione sul fatto, relativo ad oggetto di libera vendita, e di ridotte dimensioni, destinato alla pratica sportiva e inidoneo all'offesa, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, dai:o che correttamente la mazza da baseball è stata ritenuta strumento atto all'offesa, e il secondo di merito, in quanto sollecita una nuova valutazione sull'attenuante, il cui diniego è stato motivato in termini non censurabili in questa sede; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2