CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37064/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Ritenuto che il motivo unico di ricorso— con cui il ricorrente lamenta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della recidiva — è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub udice"; in ossequio a questa indicazione ermeneutica, la Corte ha ampiamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.3), fondando non solo sui reiterati e gravi precedenti penali, ma anche sulla totale insensibilità manifestata, nel commettere il nuovo reato, rispetto al monito derivante dalle precedenti condanne, a conferma di quanto già evincibile dalla mancata osservanza degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende