CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1977
Cassazione n. 12079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1987 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi proposti, con distinti atti, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei predetti per il reato di tentato furto aggravato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulle dichiarazioni dell'operante riguardo lo stato dei luoghi rilevato in seguito a segnalazione al 113 ed alla condotta di fuga dei ricorrenti, arrestati in flagranza); Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso - puntualmente svolto nella sentenza impugnata - che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, anche tentato, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam, Rv. 282402); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]