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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 21106/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13729/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese in data 8 aprile 2015, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.T RIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA] - BOLOGNAn. 234/2019 depositata i l 01/02/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] - successivamente, l’8 aprile 2015, in pendenza del giudizio di appello, cancellata dal registro delle imprese - in data 10 maggio 2011 aveva presentato istanza di rimborso dell’Iva, per euro 300.000, sul corrispettivo della vendita di un immobile rogitato il 25 febbraio 2010, con riferimento a fatture in acconto (n. 1 del 9 luglio 2007; n. 2 del 17 luglio 2007; n. 3 del 4 dicembre 2007; n. 4 del 18 dicembre 2007; n. 1 del 29 gennaio 2008) e, per il residuo, ad una fattura a saldo (n. 1 del 25 febbraio 2010).

2. La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto.

Sosteneva che il corrispettivo rientrasse nella previsione di cui all’art. 127-quiquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al dpr 633 del 1972, con conseguente assoggettamento ad aliquota ridotta del 10%, anziché ordinaria del 20%.

3. La CTP di Bologna, con sentenza n. 462/9/14, rigettava il ricorso, sul duplice rilievo che, con riferimento alle fatture relative agli anni 2007 e 2008, era intervenuta decadenza ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre, con riferimento al resto, il rimborso non era dovuto, poiché rilevava la DIA prodotta al competente ufficio comunale, ove gli interventi edilizi erano qualificati come di manutenzione, assoggettati ad aliquota ordinaria.

4. Proponeva appello la contribuente.

4.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava in punto di fatture relative agli anni 2007 e 2008, confermando l’intervenuta decadenza, mentre lo accoglieva nel resto, ritenendo che non dovesse aversi riguardo alle sole indicazioni formali contenute nella DIA o nelle fatture, ma alla natura delle opere effettivamente realizzate, atteso che, “dalla documentazione anche fotografica prodotta emerge, e il dato fattuale non è mai stato contestato, che gli interventi edilizi avviati e ultimati dalla nuova proprietaria non possono essere ricondotti alla semplice nozione della manutenzione ordinaria e straordinaria, tenuto contro, fra l’altro, che è stata costruita una autorimessa interrata in ampliamento di quella originaria, che è stata costruita una piscina interrata, che, come emerge anche dalla documentazione fotografica, all’interno non vi erano pavimentazioni rivestimenti, che le scale risultavano ancora allo stato grezzo […], che gli impianti erano ancora da realizzare, che lo stato di conservazione dell’immobile […] ha richiesto puntuali interventi di recupero […]”.

5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi.

Resistono FISICHELLA Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA] Emilio con contro ricorso, che altresì depositano memoria telematica in data 9 marzo 2023.

Considerato che:

1. Preliminarmente deve considerarsi rituale la costituzione di FISICHELLA Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA] Emilio , nella qualità di controricorrenti, in virtù di titolo successorio rispetto a [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta (solo) in grado d’appello, senza che l’evento interruttivo sia stato dichiarato.

Invero, costituisce “diritto vivente” l’insegnamento che, qualora, all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, perché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci ed i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Sez.

U, nn. 6070 e 6072 del 12/03/2013).

Tale principio si pone in linea di continuità conil duplice insegnamento di Sez.

U, n. 4060 del 22/02/2010, la quale, da un lato, ha stabilito che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 6 del 2003, che, modificando l'art. 2495, comma 2, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Rv. 612083-01), e, dall’altro lato, ha soggiunto che una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 2495, comma 2, cod. civ., come modificato, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, ovvero con decorrenza dal 1° gennaio 2004, nell'ipotesi in cui essa abbia avuto luogo in data anteriore (Rv. 612084-01).

2. Un tanto consente di esaminare i motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo, testualmente, si denuncia: “In via assorbente.

Improcedibilità o inammissibilità della domanda.

Cancellazione dal registro delle imprese.

Estinzione della società.

Ex art. 2495 c.c.[,] rinuncia alla pretesa.

Difetto di legittimazione ad agire o di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”.

3.1. Stante la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione.

Ciò detto, tuttavia, si è verificata “una sopravvenuta carenza di legittimazione o di interesse della società estinta a veder accolta la sua domanda di rimborso a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese a seguito di liquidazione volontaria.

Invero, nel bilancio finale di liquidazione […] depositato alla Camera di Commercio non è indicato il credito Iva per cui è causa.

Nella nota integrativa si fa solamente menzione della pendenza del contenzioso sull'istanza di rimborso senza nessuna indicazione del suo ammontare.

Orbene, nonostante la pendenza del giudizio, la società ha deciso di concludere la liquidazione volontaria, in un momento in cui, peraltro, la sua istanza era stata respinta in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale ed era solo pendente l'appello.

Nella descritta situazione viene in rilievo, quindi, un'ipotesi di rinuncia volontaria con conseguente estinzione della pretesa al rimborso”.

4. Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ammissibile – stante la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo, derivante dall’estinzione della stessa, nel grado d’appello, allorquando esso si è verificato – in applicazione di quanto ritenuto da autorevole ed ormai costante giurisprudenza di legittimità [giusta l’insegnamento di Sez.

U, n. 15295 del 04/07/2014, Rv.

Rv. 631467-01, secondo cui “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza ‘aliunde’ di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante”].

4.1. Il motivo è infondato, atteso che, come riferito in controricorso, e non ulteriormente contestato dalla ricorrente, la nota integrativa al bilancio dà atto dell’impugnazione della sentenza sfavorevole di primo grado sul fondamento di ragioni ritenute non condivisibili e perciò meritevoli di appello, in allora ancora pendente: ciò – a dispetto della mancata ‘quantificazione’ del credito, eccepita nel motivo –re nde ragione dell’esistenza in sé dello stesso, sebbene contestato, e del perdurante interesse della società a coltivare il gravame.

L’omessa appostazione in bilancio costituisce, “in limine”, mero errore formale, superabile alla luce della nota integrativa, con riferimento alla quale la mancata ‘quantificazione’ dello stesso è di per sé inidonea a farne ritenere la rinuncia, tanto più in funzione dell’agevole riscontrabilità dell’ammontare del credito, nel complesso e nelle singole voci che lo componevano, al cospetto degli atti processuali.

5. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al dpr 633 del 1972 e dell’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) l. n. 457 del 1978 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) dpr 380 del 2001.

5.1. I lavori effettuati sono senza dubbio interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come risulta pacificamente dalla DIA, dalle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dalla tipologia stessa del cespite, non annoverabile tra gli immobili di particolare valore architettonico, storico o artistico.

“Gli interventi contenuti nella relazione tecnico-estimativa, che è parte integrante della DIA e che è agli atti di causa, sono, come è possibile evincere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: la recinzione, la tinteggiatura interna e[d] esterna, il rifacimento del bagno [e] degli infissi, l'installazione di pannelli ad energia solare”.

Nel caso di specie, trattandosi di un “edificio di recente costruzione”, “manca la finalità di risanamento e restauro conservativo richiesto per l'applicazione dell’Iva agevolata al 10% invece che al 20%”.

“La sentenza della CTR è viziata laddove statuisce che rileverebbe soltanto l'effettiva natura degli interventi eseguiti”.

6. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

6.1. Esso, anzitutto, evoca documenti versati agli atti dei giudizi di merito – quali la DIA, l’allegata relazione tecnico - estimativa e le fatture –che non trascrive nelle parti rilevanti.

6.2. Esso, inoltre, non si confronta con l’effettiva, ed ineccepibile, “ratio decidendi” della sentenza impugnata, secondo cui, a venire in linea di conto, ai fini della qualificazione degli interventi edilizi, non è (sol)tanto la formale indicazione degli stessi nei documenti amministrativi e fiscali, quanto piuttosto le loro effettive sostanza e consistenza, tra l’altro documentate da rilievi fotografici, esaminati dalla CTR ma del tutto pretermessi dalla ricorrente.

Invero, la CTR, alla stregua di un apprezzamento su base totale degli elementi di fatto disponibili, apprezzamento inclusivo anche delle emergenze documentali, ha ritenuto, con insindacabile giudizio in fatto, siccome ampiamente e congruamente motivato, superabili le indicazioni formali in dette emergenze contenute, alla luce sia della natura, dell’entità e del numero delle opere, sia anche della ‘storia’ dell’edificio (cui invece allude la ricorrente per negare le finalità di risanamento e restauro conservativo degli interventi), sottolineando, a tal proposito, come lo stato di abbandono di esso ne comportasse un effettivo integrale recupero.

6.3. Esso, ulteriormente, sotto il paradigma di una denuncia di violazioni di legge, in realtà sollecita a questa Suprema Corte un nuovo e più favorevole, per la parte pubblica, giudizio di merito, in difformità da natura e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legalitàdegli atti impugnati.

7. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.

Seguono le statuizioni accessorie di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13729/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese in data 8 aprile 2015, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.T RIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] - BOLOGNAn. 234/2019 depositata i l 01/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] - successivamente, l’8 aprile 2015, in pendenza del giudizio di appello, cancellata dal registro delle imprese - in data 10 maggio 2011 aveva presentato istanza di rimborso dell’Iva, per euro 300.000, sul corrispettivo della vendita di un immobile rogitato il 25 febbraio 2010, con riferimento a fatture in acconto (n. 1 del 9 luglio 2007; n. 2 del 17 luglio 2007; n. 3 del 4 dicembre 2007; n. 4 del 18 dicembre 2007; n. 1 del 29 gennaio 2008) e, per il residuo, ad una fattura a saldo (n. 1 del 25 febbraio 2010). 2. La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto. Sosteneva che il corrispettivo rientrasse nella previsione di cui all’art. 127-quiquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al dpr 633 del 1972, con conseguente assoggettamento ad aliquota ridotta del 10%, anziché ordinaria del 20%. 3. La CTP di Bologna, con sentenza n. 462/9/14, rigettava il ricorso, sul duplice rilievo che, con riferimento alle fatture relative agli anni 2007 e 2008, era intervenuta decadenza ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre, con riferimento al resto, il rimborso non era dovuto, poiché rilevava la DIA prodotta al competente ufficio comunale, ove gli interventi edilizi erano qualificati come di manutenzione, assoggettati ad aliquota ordinaria. 4. Proponeva appello la contribuente. 4.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava in punto di fatture relative agli anni 2007 e 2008, confermando l’intervenuta decadenza, mentre lo accoglieva nel resto, ritenendo che non dovesse aversi riguardo alle sole indicazioni formali contenute nella DIA o nelle fatture, ma alla natura delle opere effettivamente realizzate, atteso che, “dalla documentazione anche fotografica prodotta emerge, e il dato fattuale non è mai stato contestato, che gli interventi edilizi avviati e ultimati dalla nuova proprietaria non possono essere ricondotti alla semplice nozione della manutenzione ordinaria e straordinaria, tenuto contro, fra l’altro, che è stata costruita una autorimessa interrata in ampliamento di quella originaria, che è stata costruita una piscina interrata, che, come emerge anche dalla documentazione fotografica, all’interno non vi erano pavimentazioni rivestimenti, che le scale risultavano ancora allo stato grezzo […], che gli impianti erano ancora da realizzare, che lo stato di conservazione dell’immobile […] ha richiesto puntuali interventi di recupero […]”. 5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Resistono FISICHELLA Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA] Emilio con contro ricorso, che altresì depositano memoria telematica in data 9 marzo 2023. Considerato che: 1. Preliminarmente deve considerarsi rituale la costituzione di FISICHELLA Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA] Emilio , nella qualità di controricorrenti, in virtù di titolo successorio rispetto a [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta (solo) in grado d’appello, senza che l’evento interruttivo sia stato dichiarato. Invero, costituisce “diritto vivente” l’insegnamento che, qualora, all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, perché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci ed i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Sez. U, nn. 6070 e 6072 del 12/03/2013). Tale principio si pone in linea di continuità conil duplice insegnamento di Sez. U, n. 4060 del 22/02/2010, la quale, da un lato, ha stabilito che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 6 del 2003, che, modificando l'art. 2495, comma 2, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Rv. 612083-01), e, dall’altro lato, ha soggiunto che una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 2495, comma 2, cod. civ., come modificato, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, ovvero con decorrenza dal 1° gennaio 2004, nell'ipotesi in cui essa abbia avuto luogo in data anteriore (Rv. 612084-01). 2. Un tanto consente di esaminare i motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo, testualmente, si denuncia: “In via assorbente. Improcedibilità o inammissibilità della domanda. Cancellazione dal registro delle imprese. Estinzione della società. Ex art. 2495 c.c.[,] rinuncia alla pretesa. Difetto di legittimazione ad agire o di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”. 3.1. Stante la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione. Ciò detto, tuttavia, si è verificata “una sopravvenuta carenza di legittimazione o di interesse della società estinta a veder accolta la sua domanda di rimborso a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese a seguito di liquidazione volontaria. Invero, nel bilancio finale di liquidazione […] depositato alla Camera di Commercio non è indicato il credito Iva per cui è causa. Nella nota integrativa si fa solamente menzione della pendenza del contenzioso sull'istanza di rimborso senza nessuna indicazione del suo ammontare. Orbene, nonostante la pendenza del giudizio, la società ha deciso di concludere la liquidazione volontaria, in un momento in cui, peraltro, la sua istanza era stata respinta in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale ed era solo pendente l'appello. Nella descritta situazione viene in rilievo, quindi, un'ipotesi di rinuncia volontaria con conseguente estinzione della pretesa al rimborso”. 4. Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ammissibile – stante la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo, derivante dall’estinzione della stessa, nel grado d’appello, allorquando esso si è verificato – in applicazione di quanto ritenuto da autorevole ed ormai costante giurisprudenza di legittimità [giusta l’insegnamento di Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014, Rv. Rv. 631467-01, secondo cui “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza ‘aliunde’ di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante”]. 4.1. Il motivo è infondato, atteso che, come riferito in controricorso, e non ulteriormente contestato dalla ricorrente, la nota integrativa al bilancio dà atto dell’impugnazione della sentenza sfavorevole di primo grado sul fondamento di ragioni ritenute non condivisibili e perciò meritevoli di appello, in allora ancora pendente: ciò – a dispetto della mancata ‘quantificazione’ del credito, eccepita nel motivo –re nde ragione dell’esistenza in sé dello stesso, sebbene contestato, e del perdurante interesse della società a coltivare il gravame. L’omessa appostazione in bilancio costituisce, “in limine”, mero errore formale, superabile alla luce della nota integrativa, con riferimento alla quale la mancata ‘quantificazione’ dello stesso è di per sé inidonea a farne ritenere la rinuncia, tanto più in funzione dell’agevole riscontrabilità dell’ammontare del credito, nel complesso e nelle singole voci che lo componevano, al cospetto degli atti processuali. 5. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al dpr 633 del 1972 e dell’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) l. n. 457 del 1978 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) dpr 380 del 2001. 5.1. I lavori effettuati sono senza dubbio interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come risulta pacificamente dalla DIA, dalle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dalla tipologia stessa del cespite, non annoverabile tra gli immobili di particolare valore architettonico, storico o artistico. “Gli interventi contenuti nella relazione tecnico-estimativa, che è parte integrante della DIA e che è agli atti di causa, sono, come è possibile evincere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: la recinzione, la tinteggiatura interna e[d] esterna, il rifacimento del bagno [e] degli infissi, l'installazione di pannelli ad energia solare”. Nel caso di specie, trattandosi di un “edificio di recente costruzione”, “manca la finalità di risanamento e restauro conservativo richiesto per l'applicazione dell’Iva agevolata al 10% invece che al 20%”. “La sentenza della CTR è viziata laddove statuisce che rileverebbe soltanto l'effettiva natura degli interventi eseguiti”. 6. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. 6.1. Esso, anzitutto, evoca documenti versati agli atti dei giudizi di merito – quali la DIA, l’allegata relazione tecnico - estimativa e le fatture –che non trascrive nelle parti rilevanti. 6.2. Esso, inoltre, non si confronta con l’effettiva, ed ineccepibile, “ratio decidendi” della sentenza impugnata, secondo cui, a venire in linea di conto, ai fini della qualificazione degli interventi edilizi, non è (sol)tanto la formale indicazione degli stessi nei documenti amministrativi e fiscali, quanto piuttosto le loro effettive sostanza e consistenza, tra l’altro documentate da rilievi fotografici, esaminati dalla CTR ma del tutto pretermessi dalla ricorrente. Invero, la CTR, alla stregua di un apprezzamento su base totale degli elementi di fatto disponibili, apprezzamento inclusivo anche delle emergenze documentali, ha ritenuto, con insindacabile giudizio in fatto, siccome ampiamente e congruamente motivato, superabili le indicazioni formali in dette emergenze contenute, alla luce sia della natura, dell’entità e del numero delle opere, sia anche della ‘storia’ dell’edificio (cui invece allude la ricorrente per negare le finalità di risanamento e restauro conservativo degli interventi), sottolineando, a tal proposito, come lo stato di abbandono di esso ne comportasse un effettivo integrale recupero. 6.3. Esso, ulteriormente, sotto il paradigma di una denuncia di violazioni di legge, in realtà sollecita a questa Suprema Corte un nuovo e più favorevole, per la parte pubblica, giudizio di merito, in difformità da natura e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legalitàdegli atti impugnati. 7. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. Seguono le statuizioni accessorie di cui al dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso.
Sentenza Cassazione n. 21106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris