CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 39336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione, trattandosi di quattro reati, tra loro omogenei, commessi nell'arco di sette mesi e nel medesimo territorio; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito, già valutati dal primo giudice, il quale ha evidenziato che in due occasioni il reo era stato arrestato nella flagranza del reato e condannato prima della consumazione del reato successivo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi ità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.