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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16907/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione all'omesso riconsocimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto all'incensurabile specifica valutazione a riguardo della gravità del fatto e della personalità negativa del ricorrente (v. pg. 6 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità è palesemente generico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ang4 [OSCURATO:PERSONA] cbstnzo [OSCURATO:PERSONA] i I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione all'omesso riconsocimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto all'incensurabile specifica valutazione a riguardo della gravità del fatto e della personalità negativa del ricorrente (v. pg. 6 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità è palesemente generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ang4 [OSCURATO:PERSONA] cbstnzo [OSCURATO:PERSONA] i I
Sentenza Cassazione n. 16907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris