Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 16130/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1.

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna harevocato la misura della detenzione domiciliare applicata a [OSCURATO:PERSONA],sospesa provvisoriamente dal Magistrato di sorveglianza.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di ununico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente, in particolare, censura l'ordinanza impugnata per avere dispostola revoca della misura considerando decisive le violazioni delle prescrizioni,peraltro tutte giustificate dal condannato, in assenza di una valutazione concretadella gravità degli addebiti e senza tener conto della partecipazione dello stessoad un percorso di sostegno psicologico e terapeutico.3.

Rilevato che: l'art. 47-ter, sesto comma, Ord. pen., prevede che ladetenzione domiciliare sia revocata nel caso in cui il comportamento del soggetto,contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con laprosecuzione delle misure; è principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che la revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta neiconfronti del condannato che ne fruisca, in presenza di ripetute e accertateviolazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato delluogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato dievasione contestatogli (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469);4. [OSCURATO:PERSONA] che, in sintonia con i richiamati principi, il Tribunale ha valutatonon solo l'accertato e incontestato allontanamento del condannato dalla propriaabitazione in orario non consentito, ma le ulteriori e ripetute gravi condottecommesse in precedenza, anche dopo ripetute diffide, in violazione delleprescrizioni (stato di alterazione psicofisica derivante dall'abuso di bevandealcoliche in occasione di numerosi controlli, comportamento di irrisione neiconfronti del personale di polizia impegnato nei controlli, occupazione abusivadell'immobile dove stava scontando la detenzione domiciliare, assenza di contatticon UEPE e SERD nonostante le previsioni dell'ordinanza che gli aveva concesso ilbeneficio) ed ha apprezzato tali condotte, nel loro insieme, come incompatibili conla prosecuzione della misura5. [OSCURATO:PERSONA] che le osservazioni difensive si risolvono in una critica al meritodella decisione impugnata, lamentando la mancata considerazione di circostanze- le giustificazioni addotte dal condannato, il generale positivo comportamentotenuto dallo stesso - che non sono idonei ad inficiare la complessiva valutazionedi incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura.6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna harevocato la misura della detenzione domiciliare applicata a [OSCURATO:PERSONA],sospesa provvisoriamente dal Magistrato di sorveglianza.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di ununico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente, in particolare, censura l'ordinanza impugnata per avere dispostola revoca della misura considerando decisive le violazioni delle prescrizioni,peraltro tutte giustificate dal condannato, in assenza di una valutazione concretadella gravità degli addebiti e senza tener conto della partecipazione dello stessoad un percorso di sostegno psicologico e terapeutico.3. Rilevato che: l'art. 47-ter, sesto comma, Ord. pen., prevede che ladetenzione domiciliare sia revocata nel caso in cui il comportamento del soggetto,contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con laprosecuzione delle misure; è principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che la revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta neiconfronti del condannato che ne fruisca, in presenza di ripetute e accertateviolazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato delluogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato dievasione contestatogli (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469);4. [OSCURATO:PERSONA] che, in sintonia con i richiamati principi, il Tribunale ha valutatonon solo l'accertato e incontestato allontanamento del condannato dalla propriaabitazione in orario non consentito, ma le ulteriori e ripetute gravi condottecommesse in precedenza, anche dopo ripetute diffide, in violazione delleprescrizioni (stato di alterazione psicofisica derivante dall'abuso di bevandealcoliche in occasione di numerosi controlli, comportamento di irrisione neiconfronti del personale di polizia impegnato nei controlli, occupazione abusivadell'immobile dove stava scontando la detenzione domiciliare, assenza di contatticon UEPE e SERD nonostante le previsioni dell'ordinanza che gli aveva concesso ilbeneficio) ed ha apprezzato tali condotte, nel loro insieme, come incompatibili conla prosecuzione della misura5. [OSCURATO:PERSONA] che le osservazioni difensive si risolvono in una critica al meritodella decisione impugnata, lamentando la mancata considerazione di circostanze- le giustificazioni addotte dal condannato, il generale positivo comportamentotenuto dallo stesso - che non sono idonei ad inficiare la complessiva valutazionedi incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura.6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris