CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 05984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00127/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Sistina n. 121, sono elettivamente domiciliati; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno, n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 800/2018, pubblicata il 15/11/2018. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 15/1/2026; Sentito il rappresentante della Procura Generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’estinzione per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 26/10/2001 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere autorizzata ad accedere al fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA] e confinante con il proprio, onde eseguire improcrastinabili lavori di rifinitura e impermeabilizzazione della facciata esterna del fabbricato di sua proprietà. Il giudizio cautelare, nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso d'urgenza in quanto infondato e privo dei necessari presupposti, si concluse con ordinanza di accoglimento del 16/01/2002, che fu confermata in sede di reclamo. Nelle more di quest’ultimo procedimento, [OSCURATO:PERSONA] riassunse la causa nel merito, chiedendo di poter accedere al terreno della convenuta, questa volta per l’esecuzione dei lavori di sostituzione di un tubo ammalorato di scolo delle acque, scopertosi durante il primo accesso. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], proponendo a sua volta domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere un indennizzo per l'occupazione del terreno per il periodo di esecuzione dei lavori in caso di accoglimento della nuova domanda. Con sentenza n. 30/09 del 11/03/2009, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] confermò l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., disponendo la restituzione della cauzione di euro 3.000,00, versata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'accesso al fondo della controparte per provvedere alla sostituzione del tubo di scolo delle acque bianche e tutte le domande proposte dalla convenuta e compensò per intero le spese del giudizio. Impugnata la suddetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che chiese, in caso di accoglimento dell'appello, la condanna dell'appellante al pagamento di una congrua indennità, non inferiore a euro 30.000,00, per l'occupazione del fondo per tutto il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori. Antecedentemente alla celebrazione della prima udienza, l'appellante [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso ex art. 700 c.p.c., onde ottenere l'autorizzazione ad accedere al fondo di proprietà dell'appellato per effettuare lo scavo, la sostituzione del tubo, il taglio del muro esterno del proprio fabbricato e il suo rifacimento come da consulenza di parte. Il sub-procedimento, così incardinato, nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA], si concluse con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l'istanza per difetto del requisito del periculum in mora, provvedimento questo che, impugnato in sede di reclamo, fu modificato con ordinanza del 12/04/2010, con la quale la Corte d'Appello autorizzò la ricorrente-appellante ad accedere al fondo della resistente-appellata onde eseguire i lavori relativi al tubo difettoso. Il giudizio d'appello, interrotto in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA] e riassunto dall'appellante, si concluse, nella resistenza degli eredi dell'appellata, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 800/2018, pubblicata il 15/11/2018, con la quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] accolse il gravame, dichiarando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad accedere al fondo di proprietà degli appellati al fine di eseguire i necessari lavori di sostituzione del tubo di scolo delle acque bianche; dispose lo svincolo e la restituzione alla parte appellante della cauzione depositata in base all'ordinanza della Corte d'Appello di Messina; rigettò la domanda degli appellati al pagamento di un'indennità ex art. 843, secondo comma, c.c.; condannò questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di primo e secondo grado, nonché della doppia fase cautelare e di quella relativa alle modalità di attuazione svoltasi anteriormente e nel corso del primo grado, nonché nel secondo grado del merito. 2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidandolo a otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. In prossimità dell’udienza, è pervenuta rinunzia al ricorso per cassazione e relativa accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 1037 c.c., in relazione all’art. 1043 c.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 1037 c.c., in relazione all’art. 1043 c.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. 4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1037 e 1043 c.c., in relazione all’art. 1067 c.c., l'illegittimo aggravamento della servitù, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.. 5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 1033, secondo comma, c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.. 6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 669-octies c.p.c., nonché dell’art. 183 c.p.c., con riguardo alle nuove domande svolte dalla Condemi con l'introduzione del giudizio di merito, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.. 7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.. 8. Con l’ottavo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione ed errata applicazione del d.m. 8/4/2004, n. 127, e del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Come già esposto in narrativa, con memoria del 5/1/2026, sottoscritta da entrambe le parti del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere transatto la controversia con la controparte, con compensazione delle spese di lite. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 391 cpc. essendovi accettazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] e del difensore avv.