CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26263-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D. & S.; - intimata - avverso la sentenza n. 123/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con avviso di accertamento emesso all'esito di verifica fiscale e successivo processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate, ritenuta illegittima l'applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Febbrilli D. & S., esercente l'attività di acquisto da soggetti privati di oggetti di oreficeria e di gioielleria usati (c.d. "compro oro"), del regime dell'inversione contabile ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, recuperava a tassazione IVA relativa all'anno d'imposta 2010, oltre a costi indebitamente dedotti. Rilevava l'Ufficio che gli oggetti d'oro usati ceduti dalla società contribuente ad altre aziende - le quali non esercitavano unicamente l'attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi - non erano destinabili in via esclusiva alla lavorazione in quanto potenzialmente rivendibili al consumatore finale. Contro l'atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che lo accoglieva limitatamente alla ripresa ai fini IVA. L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate veniva respinto, con sentenza depositata il 15 gennaio 2020, dalla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna. Premesso che l'inversione contabile configura un meccanismo di applicazione dell'IVA e non un'agevolazione, osservava la CTR che era onere dell'Ufficio tracciare l'esatta operazione commerciale con l'indicazione rilevante della destinazione finale che il cedente aveva inteso imprimere all'oro acquistato e dunque verificare se l'attività del cessionario fosse finalizzata alla fusione e affinazione chimica del metallo prezioso e non alla diretta commercializzazione. Ric. 2020 n. 26263 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. La società contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020. Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR, affermando che spettava all'Ufficio verificare se l'attività del cessionario fosse finalizzata alla fusione e affinazione chimica del metallo prezioso e non alla diretta commercializzazione, posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere probatorio in tema di regime dell'inversione contabile applicabile alle cessioni di oro usato. Il ricorso è fondato. Giova rammentare che il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) è un particolare metodo di applicazione dell'IVA che, in deroga al principio di carattere generale, secondo cui debitore d'imposta è il soggetto che, nell'esercizio di impresa, effettua operazioni rilevanti nel territorio dello Stato, prevede che, per alcune operazioni, Ric. 2020 n. 26263 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- debitore d'imposta sia il soggetto passivo nei confronti del quale tali operazioni vengono effettuate. Questi, ricevuta la fattura senza addebito dell'imposta, provvede ad integrare il documento ricevuto con l'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e, allo stesso tempo, alla duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse). Qualora, come nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria contesti la riconducibilità dell'operazione ad una delle fattispecie per le quali è previsto l'assolvimento dell'imposta mediante il regime dell'inversione contabile e, dunque, l'omesso versamento dell'IVA, spetta al contribuente offrire elementi idonei a dimostrare la correttezza del suo operato e, per l'esattezza, l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'assolvimento dell'IVA mediante tale regime. Ciò in ragione sia del carattere derogatorio del regime del reverse charge interno rispetto a quello ordinario, come chiaramente desumibile dalla formulazione testuale dell'art. 17, d.P.R. n. 633 del 1972, sia dell'esigenza di interpretare la disciplina in funzione della rado di strumento volto ad evitare in talune specifiche ipotesi l'evasione dell'IVA, sia, infine, del principio di vicinanza della prova, avuto riguardo alla materiale disponibilità per l'impresa contribuente di elementi idonei a dimostrare la natura delle operazioni in esame (cfr. Cass. n. 14999 del 2020; in senso conforme, Cass. n. 12649 del 2017). La CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati, non avendo considerato che, a fronte degli elementi addotti dall'Ufficio al fine di contestare l'esistenza dei presupposti per l'assolvimento dell'IVA mediante il regime dell'inversione contabile, spettava alla società contribuente fornire elementi Ric. 2020 n. 26263 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- idonei a dimostrarne la sussistenza e la natura delle operazioni. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del