CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreicich, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 794/19 della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, pubblicata in data 25 settembre 2019.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appelloNumero registro generale 11689/2020Numero sezionale 3946/2026Numero di raccolta generale 15356/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 176/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale de L’Aquila, con la qualeera stato accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversol’avviso di accertamento n. AQ0055428/2017, avente adoggetto la rettifica della rendita catastale prospettata dallacontribuente, tramite modello DOCFA, in relazione ad un parcoeolico, costituito da otto aerogeneratori, ubicato in Pescina(AQ).2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a duemotivi di impugnazione.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria, ai sensidell’art. 380-bis 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, peressere l’atto impugnato carente nella motivazione.Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015e dell’art. 1 d.m. n. 701 del 1994, per non essere statedescritte, nell’atto impugnato, le componenti comprese oescluse dalla stima, vieppiù tenendo a mente che dal computodella rendita catastale dovevano essere scorporate tutte leNumero registro generale 11689/2020Numero sezionale 3946/2026Numero di raccolta generale 15356/2026Data pubblicazione 20/05/2026componenti “funzionali”, tra le quali le torri e gliaerogeneratori.3. Con la memoria depositata in data 26 febbraio 2026, aisensi dell’art. 380-bis 1, c.p.c., la ricorrente ha sollecitatoquesta Corte, però, a dichiarare cessata la materia delcontendere, in quanto l’atto impugnato era stato annullato inautotutela dall’amministrazione (cfr. la memoria alla quale si èfatto cenno, alle pagg. 2, 3 e 4, nonché, allegato al fascicolodella contribuente, l’atto di annullamento de quo).4. Ebbene, l’annullamento in autotutela dell’atto recante lapretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere e, nel giudizio di legittimità, deveessere dichiarata con sentenza che operi alla stregua di unacassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizionedella controversia, per il venir meno delle ragioni di contrastotra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non piùgiudizio (cfr. Cass. n. 19169/07, Cass. n. 19533/11, Cass. n.9753/17, Cass. n. 8980/18, Cass. n. 33587/18, Cass. n.24632/19, Cass. n. 5757/21, Cass. n. 6068/22 e Cass. n.10399/25).5. In conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previsti,deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazionedella materia del contendere, con la cassazione, senza rinvio,della sentenza impugnata.6. Le spese di lite possono essere integralmente compensatetra le parti.6.1. E’ opportuno rammentare che, nel processo tributario,in caso di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia delNumero registro generale 11689/2020Numero sezionale 3946/2026Numero di raccolta generale 15356/2026Data pubblicazione 20/05/2026contendere, in seguito all’annullamento in autotutela dell’attoimpugnato, può essere disposta la compensazione delle spesedi lite, secondo i canoni precettivi dell’art. 15, comma 1, d.lgs.n. 546 del 1992, purché all’esito di una valutazionecomplessiva da parte dell’autorità giudiziaria, trattandosi diun’ipotesi diversa rispetto a quella prevista dall’art. 46, comma3, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza automatica diqualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima,giusta sentenza n. 274/05, dalla Consulta (cfr. Cass. n.19947/10, Cass. n. 3950/17, Cass. n. 33157/23 e Cass. n.28377/25).6.2. E, nel caso di specie, è possibile disporre lacompensazione delle spese di lite, tenuto conto delcomportamento -non certo negligente, bensì ispirato alprincipio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c.- tenutodall’Agenzia delle Entrate, la quale, nonostante fosse risultatavittoriosa in secondo grado, ha provveduto ad effettuared’ufficio le verifiche reputate necessarie e ad annullare l’attoimpugnato (cfr., oltre alle già rammentate Cass. n. 3950/17 eCass. n. 33157/23, Cass. n. 10399/25).7. Non deve essere fatta, infine, la menzione contemplatadall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, attesoche la definizione del giudizio per cessazione della materia delcontendere -e conseguente estinzione- esula dalla previsionenormativa, limitata alle ipotesi in essa previste (cfr. Cass. n.1549/26), quali il rigetto dell’impugnazione o la suadeclaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. n.23175/15), trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, di stretta interpretazione (cfr. Cass. n.Numero registro generale 11689/2020Numero sezionale 3946/2026Numero di raccolta generale 15356/2026Data pubblicazione 20/05/202619562/15) e, come tale, non suscettibile di interpretazioneestensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16657/24). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione dellamateria del contendere; compensa integralmente tra le parti lespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]