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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09111/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

145. R.G. 33271 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, il negativo comportamento processuale, l'assenza di resipiscenza e la gravità del danno cagionato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione dei reati commessi dopo il 2 dicembre 2014 in data anteriore alla sentenza di primo grado, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, come correttamente argomentato a pag. 3 della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 145. R.G. 33271 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, il negativo comportamento processuale, l'assenza di resipiscenza e la gravità del danno cagionato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione dei reati commessi dopo il 2 dicembre 2014 in data anteriore alla sentenza di primo grado, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, come correttamente argomentato a pag. 3 della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09111/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris