CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natola ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natcka ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 2 marzo 2021 la Corte di Appello di Roma, ha riformato la sentenza emessa il 10.07.2013 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Gup nei confronti delle appellanti BUSSONE 1,Rkba-1e BUSSONE Tiziana e riqualificava il fatto di cui al capo A) dell'imputazione per quello di cui agli artt. 23 L. 110/75 e 648 c.p., nonché quello sub B) per quello di cui all'art. 697 c.p., dichiarato estinto per prescrizione, con condanna delle imputate alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, concesse ad entrambe le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito abbreviato. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BUSSONE Riva e BUSSONE Tiziana deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]