CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 35740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10499-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1689/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10499 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Roma, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva annullato il verbale di accertamento ispettivo n. 10932 del 28 novembre 2013, dichiarando non dovuti i contributi previdenziali pretesi dall’ente in relazione al rapporto intercorso tra la società e [OSCURATO:PERSONA], qualificato dagli ispettori di agenzia e non di procacciamento di affari; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha ritenuto fondato l’appello con il quale l’ente aveva contestato la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di prime cure, sostenendo che la durata pluriennale del rapporto, la periodicità della fatturazione, l’entità degli importi fatturati, la numerazione consecutiva delle fatture emesse, la causale del pagamento indicatadalla società nel mod. 770 erano tutti elementi che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a qualificare di agenziail rapporto intercorso tra le parti; 3. il giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che le prestazioni del procacciatore d’affari si distinguono da quelle dell’agente non solo perché rese per iniziativa dello stesso procacciatore ed in assenza di obbligo in tal senso, ma anche perché occasionali, ossia di durata limitata nel tempo, e saltuarie; 4. esaminata la documentazione in atti la Corte distrettuale ha escluso che il rapporto potesse essere qualificato di procacciamento ed ha valorizzato: a) la dichiarazione confessoria resa all’Erario dalla società; b) la durata decennale del rapporto; c) la periodicità della fatturazione e l’oggetto della stessa,che non riguardava singoli specifici affari bensì l’attività complessivamente svolta in un determinato arco temporale; d) l’ammontare degli importi fatturati, di gran lunga superior e al limite massimo previsto dal legislatore per le prestazioni occasionali; 5. ha conclusivamente ritenuto che la Fondazione avesse offerto elementi sufficienti per far ritenere provato,in via presuntiva,il requisito della stabilità del rapporto ed ha considerato non decisive ai fini della quantificazione l’assenza dell’esclusività e la mancata assegnazione di una zona predeterminata; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 10499 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. la società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 1743 cod. civ. e addebita alla Corte territoriale di essere incorsa in errore di sussunzione,qualificando di agenzia un rapporto privo del carattere della stabilità; 1.1. precisa la ricorrente che quest’ultimo non si identifica necessariamente con la continuità delle prestazioni ed aggiunge che la Fondazione non aveva dimostrato il vincolo giuridico, gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] , a svolgere stabilmente e continuativamente l’attività pattuita; 1.2. deduce che la periodicità della fatturazione è compatibile con entrambe le tipologie contrattuali e rileva che anche la dichiarazione di natura tributaria, rivolta a soggetto terzo, non è sufficiente a dimostrare la conclusione del contratto di agenzia, che andava esclusa in quanto pacificamente la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assegnata una zona predeterminata ed operava quale agente di altre ditte che commercializzavano abiti da sposa e accessori per cerimonia; 2. con il secondo motivo la società denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ravvisato nella «insussistenza di adeguata e congrua motivazione da parte della Corte d’appello di Roma sulla contemporanea sussistenza di contratti di agenzia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con altre società» operanti nel medesimo settore; 3. il ricorso non può trovare accoglimento; è ius receptumil principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, Ric. 2021 n. 10499 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017); 3.1. è stato altresì affermato,in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, che la «qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ., soltanto in caso di violazione dei criteri astratti e generali fissati da questa Corte ai fini della individuazione della fattispecie concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto (come tale -si ripete - sindacabile nei ristretti limiti segnati dall'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.) l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto, poiché reso attraverso la valutazione delle risultanze processuali» (Cass. n. 801/2021 che richiama Cass. n. 8687/2018 e Cass. n. 14160/2014); 3.2. la Corte territoriale ha correttamente richiamato gli orientamenti di questaCorte circa i caratteri distintivi dell'agenzia rispetto al procacciamento di affari, che, in estrema sintesi, sono da individuare nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente e nella mancanza di vincolo di stabilità e nell'episodicità o occasionalità dell'attività di procacciatore di affari (cfr. fra le più recenti Cass. n. 22524/2021; Cass. n. 801/2021; Cass. 16565/2020; Cass. n. 10055/2016); 3.3. altrettanto correttamente ha evidenziato che il contratto di agenzia non può essere escluso valorizzando l’assenza del vincolo previsto dall’art. 1743 cod. civ., perché il diritto di esclusiva integra un elemento naturale, non essenziale, del contratto, che può essere derogato dalle parti espressamente o per facta concludentia( Cass. n. 21203/2007; Cass. n. 17063/2011); 3.4. parimenti conforme ai principi enunciati da questa Corte è l’affermazione secondo cui la mancata espressa assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia (cfr. Cass. n. 10055/2016 che richiama Cass. n. 18303/2007); 3.5. il primo motivo di ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, nella sostanza censura la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice d’appello, che ha fatto ricorso alla prova presuntiva e ha desunto la stabilità dell’incarico ed il vincolo giuridico Ric. 2021 n. 10499 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- gravante sull’agente da una pluralità di elementi, riportati nello storico di lite, complessivamente valutati dopo l’esame analitico di ciascuno di essi; 3.6. cosìragionando la Corte territoriale non si è discostata dall’orientamento espresso da questa Corte secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice del merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, purché «il fatto ignoto sia –di regola –desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza» ed il procedimento logico sia articolato « nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» ( Cass. n. 9054/2022); 4. inammissibile è il secondo motivo, che, nel denunciare il vizio di omesso esame di fatto decisivo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, a pagina 6 della motivazione( ove si legge, tra l’altro:… nessuna rilevanza ostativa può assumere l’assenza del requisito dell’esclusività del rapporto…), ha dato attodella circostanza che la ricorrente asserisce non esaminata, ma l’ha ritenut a non decisiva per escludere l’avvenuta instaurazione fra le parti di un rapporto di agenzia; 4.1. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. Ric. 2021 n. 10499 sez. ML -ud. 04-10-2022 -6- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della