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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06111/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta da assegno divorzile* * Presidente* * Consigliere R ** * Consigliere C r on.* * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da * * rappresentato edifeso dall * * * ed elettivamente domiciliato in ricorrentecontro* * rappresentata e difesa dall * * * edelettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA]* 6 resistente[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte di Appello di Roma n.1272/2022 del28.4.2022 emessa nel procedimento r.g. n. 50751/2020comunicato l 11.5.2022Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024Con ricorso depositato il 23 aprile 2020 * * ha propostoreclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di * inaccoglimento del ricorso proposto da * * per lamodifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetticivili del matrimonio fra le parti ha revocato l obbligo del ricorrentedi contribuire al mantenimento della moglie.L adita Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo e statuiva chea ai fini della revoca o della riduzione dell assegno di divorzio ènecessaria la duplice condizione della sussistenza di unamodificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dellaidoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assettorealizzato dal precedente provvedimento sull assegno.

A tal fine ilgiudice deve valutare comparativamente se siano sopraggiuntecircostanze di tale portata da rendere giustificato l adeguamentorichiestob la somma mensile di € 1.270 00 percepita dal * atitolo di pensione come si rileva dai relativi statini prodotti anchedallo stesso reclamato era da considerarsi già al netto del suddettoassegno divorzile posto che la * a causa dell inadempimentodell obbligato aveva richiesto ed ottenuto che l assegno a lei dovutofosse erogato direttamente dall INPS sicché nel 2017 il redditomedio effettivo del reclamato doveva essere calcolato in € 1.420 00circa e non nella minore somma indicata nel decreto impugnatoc il primo giudice ha anche erroneamente proceduto ad un analisicomparativa dei redditi annuali del ricorrente al netto e di quellidella resistente al lordo € 1.500 00 mensili in luogo di € 1.125 00effettive in tal modo ravvisando una sostanziale equiparazione difatto però insussistente essendo i redditi delle parti rimastipressoché invariati con un reddito mensile medio del *più alto di quello della * rispetto all epoca di emissione dellasentenza di divorzio* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024d ai fini della comparazione tra la situazione economica esistenteData pubblicazione 07/03/2024all epoca del divorzio e quella attuale non può essere inoltretrascurato il fatto che il * continua a godere comeall epoca del divorzio dell abitazione coniugale di proprietà al 50%della moglie laddove invece quest ultima ha acquistato un nuovoimmobile nel quale vive versando la rata mensile di mutuo di €787 77e non era stata fornita alcuna allegazione adeguata sulla circostanzache la ex moglie convivesse con altro uomo stabilmente.Contro il decreto * * ha presentato ricorso contre motivi ed anche memoria.* * ha presentato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorrente deduce1.

Con il primo motivo Violazione dell art.132 n. 4 c.p.c.

Lamotivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmenteapparente. * rilievo nasce dalla semplice e diretta lettura delprovvedimento impugnato.

La Corte di Appello dopo aver rilevatoun errore nel decreto di primo grado ha corretto l errore rilevatosenza confrontarsi con la sentenza di divorzio né con il decreto diprimo grado né con le allegazioni documentali da cui si rilevainvece l inconciliabilità numerica dei dati reddituali accertati conquelli indicati nel decreto.2.

Con il secondo motivo * esame di un fatto decisivo delgiudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 n. 5c.p.c.

La decisione di primo grado era fondata per quanto concernei redditi della * sul * 2019. * dato pari a € 18.009 37è incontestato tra le parti ed è stato assunto a base della decisionedi I grado. * la Corte d Appello indica come reddito lasomma di € 15.000 dato relativo al 2016.2.1 I primi due motivi sono connessi e possono essere trattatiunitariamente. * inammissibili poiché meritali avendo la Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024territoriale motivatamente provveduto all esame delle risultanzeData pubblicazione 07/03/2024istruttorie non sindacabile in questa sede..

È inammissibile il ricorso per cassazione che sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri in realtà ad una rivalutazione dei fattistorici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito * n. 29404/2017 * n. 19547/2017 * 8758/2017* n. 16056/2016 * * U. n. 34476/2019 * n.5987/2021 .3.

Violazione dell articolo 9 l. n. 898/1970.

Il decreto di riformadella Corte ha ignorato due elementi addotti a modifica dellecondizioni in particolare sia la nuova convivenza della sig.ra *sia l assunzione da parte del * del debito della figliamaggiorenne che era tornata a vivere con il padre.3.1 La censura è infondata.

L assegno dovuto al coniugeseparato o divorziato per il mantenimento dei figli ad esso affidatinon può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizionidel coniuge obbligato in favore dei figli medesimi ove questerisultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenzeulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno sicchérestino ricollegabili ad un titolo diverso * n. 12212/1990 . *specie la Corte ha correttamente accertato che si trattava di unmutuo contratto a favore della figlia a scopo di liberalità vivendo lamedesima con il padre.Inoltre in assenza di un nuovo matrimonio il diritto all assegnodi divorzio in linea di principio di per sè permane nella misurastabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio anche se il suo titolare instauri una convivenza more uxorio con altra persona salvo che sussistano i presuppostiper la revisione dell assegno secondo il principio generale postodall art. 9 comma 1 l. 1° dicembre 1970 n. 898 come sostituitodall art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74 e cioè che sia data la prova da* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024parte dell ex coniuge onerato che tale convivenza ha determinatoData pubblicazione 07/03/2024un mutamento in melius pur se non assistito da garanziegiuridiche di stabilità ma di fatto adeguatamente consolidato eprotraendesi nel tempo delle condizioni economiche dell aventediritto a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte delconvivente o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dallaconvivenza.

La relativa prova pertanto non può essere limitata aquella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza mora uxorio dell avente diritto con altra persona essendo dettaconvivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizionieconomiche del titolare potendo essere instaurata con persona privadi redditi e patrimonio e dovendo l incidenza economica di dettaconvivenza essere valutata in relazione al complesso dellecircostanze che la caratterizzano * n. 1557/2004 * n.21080/2004 cfr. da ultimo * * 32198/2021 .4.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidatecome in dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta da assegno divorzile* * Presidente* * Consigliere R ** * Consigliere C r on.* * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da * * rappresentato edifeso dall * * * ed elettivamente domiciliato in ricorrentecontro* * rappresentata e difesa dall * * * edelettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA]* 6 resistente[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte di Appello di Roma n.1272/2022 del28.4.2022 emessa nel procedimento r.g. n. 50751/2020comunicato l 11.5.2022Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024Con ricorso depositato il 23 aprile 2020 * * ha propostoreclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di * inaccoglimento del ricorso proposto da * * per lamodifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetticivili del matrimonio fra le parti ha revocato l obbligo del ricorrentedi contribuire al mantenimento della moglie.L adita Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo e statuiva chea ai fini della revoca o della riduzione dell assegno di divorzio ènecessaria la duplice condizione della sussistenza di unamodificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dellaidoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assettorealizzato dal precedente provvedimento sull assegno.

A tal fine ilgiudice deve valutare comparativamente se siano sopraggiuntecircostanze di tale portata da rendere giustificato l adeguamentorichiestob la somma mensile di € 1.270 00 percepita dal * atitolo di pensione come si rileva dai relativi statini prodotti anchedallo stesso reclamato era da considerarsi già al netto del suddettoassegno divorzile posto che la * a causa dell inadempimentodell obbligato aveva richiesto ed ottenuto che l assegno a lei dovutofosse erogato direttamente dall INPS sicché nel 2017 il redditomedio effettivo del reclamato doveva essere calcolato in € 1.420 00circa e non nella minore somma indicata nel decreto impugnatoc il primo giudice ha anche erroneamente proceduto ad un analisicomparativa dei redditi annuali del ricorrente al netto e di quellidella resistente al lordo € 1.500 00 mensili in luogo di € 1.125 00effettive in tal modo ravvisando una sostanziale equiparazione difatto però insussistente essendo i redditi delle parti rimastipressoché invariati con un reddito mensile medio del *più alto di quello della * rispetto all epoca di emissione dellasentenza di divorzio* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024d ai fini della comparazione tra la situazione economica esistenteData pubblicazione 07/03/2024all epoca del divorzio e quella attuale non può essere inoltretrascurato il fatto che il * continua a godere comeall epoca del divorzio dell abitazione coniugale di proprietà al 50%della moglie laddove invece quest ultima ha acquistato un nuovoimmobile nel quale vive versando la rata mensile di mutuo di €787 77e non era stata fornita alcuna allegazione adeguata sulla circostanzache la ex moglie convivesse con altro uomo stabilmente.Contro il decreto * * ha presentato ricorso contre motivi ed anche memoria.* * ha presentato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorrente deduce1.

Con il primo motivo Violazione dell art.132 n. 4 c.p.c.

Lamotivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmenteapparente. * rilievo nasce dalla semplice e diretta lettura delprovvedimento impugnato.

La Corte di Appello dopo aver rilevatoun errore nel decreto di primo grado ha corretto l errore rilevatosenza confrontarsi con la sentenza di divorzio né con il decreto diprimo grado né con le allegazioni documentali da cui si rilevainvece l inconciliabilità numerica dei dati reddituali accertati conquelli indicati nel decreto.2.

Con il secondo motivo * esame di un fatto decisivo delgiudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 n. 5c.p.c.

La decisione di primo grado era fondata per quanto concernei redditi della * sul * 2019. * dato pari a € 18.009 37è incontestato tra le parti ed è stato assunto a base della decisionedi I grado. * la Corte d Appello indica come reddito lasomma di € 15.000 dato relativo al 2016.2.1 I primi due motivi sono connessi e possono essere trattatiunitariamente. * inammissibili poiché meritali avendo la Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024territoriale motivatamente provveduto all esame delle risultanzeData pubblicazione 07/03/2024istruttorie non sindacabile in questa sede..

È inammissibile il ricorso per cassazione che sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri in realtà ad una rivalutazione dei fattistorici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito * n. 29404/2017 * n. 19547/2017 * 8758/2017* n. 16056/2016 * * U. n. 34476/2019 * n.5987/2021 .3.

Violazione dell articolo 9 l. n. 898/1970.

Il decreto di riformadella Corte ha ignorato due elementi addotti a modifica dellecondizioni in particolare sia la nuova convivenza della sig.ra *sia l assunzione da parte del * del debito della figliamaggiorenne che era tornata a vivere con il padre.3.1 La censura è infondata.

L assegno dovuto al coniugeseparato o divorziato per il mantenimento dei figli ad esso affidatinon può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizionidel coniuge obbligato in favore dei figli medesimi ove questerisultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenzeulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno sicchérestino ricollegabili ad un titolo diverso * n. 12212/1990 . *specie la Corte ha correttamente accertato che si trattava di unmutuo contratto a favore della figlia a scopo di liberalità vivendo lamedesima con il padre.Inoltre in assenza di un nuovo matrimonio il diritto all assegnodi divorzio in linea di principio di per sè permane nella misurastabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio anche se il suo titolare instauri una convivenza more uxorio con altra persona salvo che sussistano i presuppostiper la revisione dell assegno secondo il principio generale postodall art. 9 comma 1 l. 1° dicembre 1970 n. 898 come sostituitodall art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74 e cioè che sia data la prova da* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024parte dell ex coniuge onerato che tale convivenza ha determinatoData pubblicazione 07/03/2024un mutamento in melius pur se non assistito da garanziegiuridiche di stabilità ma di fatto adeguatamente consolidato eprotraendesi nel tempo delle condizioni economiche dell aventediritto a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte delconvivente o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dallaconvivenza.

La relativa prova pertanto non può essere limitata aquella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza mora uxorio dell avente diritto con altra persona essendo dettaconvivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizionieconomiche del titolare potendo essere instaurata con persona privadi redditi e patrimonio e dovendo l incidenza economica di dettaconvivenza essere valutata in relazione al complesso dellecircostanze che la caratterizzano * n. 1557/2004 * n.21080/2004 cfr. da ultimo * * 32198/2021 .4.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidatecome in dispositivo. *La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità a favore dellacontroricorrente che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 peresborsi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi edaccessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30.5.2002n.115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 l. 24 dicembre2012 n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell art.52comma 2 * 196/2003.* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della PrimaData pubblicazione 07/03/2024sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 29 novembre2023.Il Presidente* ** **La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità a favore dellacontroricorrente che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 peresborsi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi edaccessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30.5.2002n.115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 l. 24 dicembre2012 n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell art.52comma 2 * 196/2003.* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della PrimaData pubblicazione 07/03/2024sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 29 novembre2023.Il Presidente* ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta da assegno divorzile* * Presidente* * Consigliere R ** * Consigliere C r on.* * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da * * rappresentato edifeso dall * * * ed elettivamente domiciliato in ricorrentecontro* * rappresentata e difesa dall * * * edelettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA]* 6 resistente[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte di Appello di Roma n.1272/2022 del28.4.2022 emessa nel procedimento r.g. n. 50751/2020comunicato l 11.5.2022Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024Con ricorso depositato il 23 aprile 2020 * * ha propostoreclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di * inaccoglimento del ricorso proposto da * * per lamodifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetticivili del matrimonio fra le parti ha revocato l obbligo del ricorrentedi contribuire al mantenimento della moglie.L adita Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo e statuiva chea ai fini della revoca o della riduzione dell assegno di divorzio ènecessaria la duplice condizione della sussistenza di unamodificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dellaidoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assettorealizzato dal precedente provvedimento sull assegno. A tal fine ilgiudice deve valutare comparativamente se siano sopraggiuntecircostanze di tale portata da rendere giustificato l adeguamentorichiestob la somma mensile di € 1.270 00 percepita dal * atitolo di pensione come si rileva dai relativi statini prodotti anchedallo stesso reclamato era da considerarsi già al netto del suddettoassegno divorzile posto che la * a causa dell inadempimentodell obbligato aveva richiesto ed ottenuto che l assegno a lei dovutofosse erogato direttamente dall INPS sicché nel 2017 il redditomedio effettivo del reclamato doveva essere calcolato in € 1.420 00circa e non nella minore somma indicata nel decreto impugnatoc il primo giudice ha anche erroneamente proceduto ad un analisicomparativa dei redditi annuali del ricorrente al netto e di quellidella resistente al lordo € 1.500 00 mensili in luogo di € 1.125 00effettive in tal modo ravvisando una sostanziale equiparazione difatto però insussistente essendo i redditi delle parti rimastipressoché invariati con un reddito mensile medio del *più alto di quello della * rispetto all epoca di emissione dellasentenza di divorzio* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024d ai fini della comparazione tra la situazione economica esistenteData pubblicazione 07/03/2024all epoca del divorzio e quella attuale non può essere inoltretrascurato il fatto che il * continua a godere comeall epoca del divorzio dell abitazione coniugale di proprietà al 50%della moglie laddove invece quest ultima ha acquistato un nuovoimmobile nel quale vive versando la rata mensile di mutuo di €787 77e non era stata fornita alcuna allegazione adeguata sulla circostanzache la ex moglie convivesse con altro uomo stabilmente.Contro il decreto * * ha presentato ricorso contre motivi ed anche memoria.* * ha presentato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorrente deduce1. Con il primo motivo Violazione dell art.132 n. 4 c.p.c. Lamotivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmenteapparente. * rilievo nasce dalla semplice e diretta lettura delprovvedimento impugnato. La Corte di Appello dopo aver rilevatoun errore nel decreto di primo grado ha corretto l errore rilevatosenza confrontarsi con la sentenza di divorzio né con il decreto diprimo grado né con le allegazioni documentali da cui si rilevainvece l inconciliabilità numerica dei dati reddituali accertati conquelli indicati nel decreto.2. Con il secondo motivo * esame di un fatto decisivo delgiudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 n. 5c.p.c. La decisione di primo grado era fondata per quanto concernei redditi della * sul * 2019. * dato pari a € 18.009 37è incontestato tra le parti ed è stato assunto a base della decisionedi I grado. * la Corte d Appello indica come reddito lasomma di € 15.000 dato relativo al 2016.2.1 I primi due motivi sono connessi e possono essere trattatiunitariamente. * inammissibili poiché meritali avendo la Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024territoriale motivatamente provveduto all esame delle risultanzeData pubblicazione 07/03/2024istruttorie non sindacabile in questa sede.. È inammissibile il ricorso per cassazione che sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri in realtà ad una rivalutazione dei fattistorici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito * n. 29404/2017 * n. 19547/2017 * 8758/2017* n. 16056/2016 * * U. n. 34476/2019 * n.5987/2021 .3. Violazione dell articolo 9 l. n. 898/1970. Il decreto di riformadella Corte ha ignorato due elementi addotti a modifica dellecondizioni in particolare sia la nuova convivenza della sig.ra *sia l assunzione da parte del * del debito della figliamaggiorenne che era tornata a vivere con il padre.3.1 La censura è infondata. L assegno dovuto al coniugeseparato o divorziato per il mantenimento dei figli ad esso affidatinon può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizionidel coniuge obbligato in favore dei figli medesimi ove questerisultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenzeulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno sicchérestino ricollegabili ad un titolo diverso * n. 12212/1990 . *specie la Corte ha correttamente accertato che si trattava di unmutuo contratto a favore della figlia a scopo di liberalità vivendo lamedesima con il padre.Inoltre in assenza di un nuovo matrimonio il diritto all assegnodi divorzio in linea di principio di per sè permane nella misurastabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio anche se il suo titolare instauri una convivenza more uxorio con altra persona salvo che sussistano i presuppostiper la revisione dell assegno secondo il principio generale postodall art. 9 comma 1 l. 1° dicembre 1970 n. 898 come sostituitodall art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74 e cioè che sia data la prova da* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024parte dell ex coniuge onerato che tale convivenza ha determinatoData pubblicazione 07/03/2024un mutamento in melius pur se non assistito da garanziegiuridiche di stabilità ma di fatto adeguatamente consolidato eprotraendesi nel tempo delle condizioni economiche dell aventediritto a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte delconvivente o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dallaconvivenza. La relativa prova pertanto non può essere limitata aquella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza mora uxorio dell avente diritto con altra persona essendo dettaconvivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizionieconomiche del titolare potendo essere instaurata con persona privadi redditi e patrimonio e dovendo l incidenza economica di dettaconvivenza essere valutata in relazione al complesso dellecircostanze che la caratterizzano * n. 1557/2004 * n.21080/2004 cfr. da ultimo * * 32198/2021 .4. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidatecome in dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta da assegno divorzile* * Presidente* * Consigliere R ** * Consigliere C r on.* * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da * * rappresentato edifeso dall * * * ed elettivamente domiciliato in ricorrentecontro* * rappresentata e difesa dall * * * edelettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA]* 6 resistente[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte di Appello di Roma n.1272/2022 del28.4.2022 emessa nel procedimento r.g. n. 50751/2020comunicato l 11.5.2022Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Data pubblicazione 07/03/2024Con ricorso depositato il 23 aprile 2020 * * ha propostoreclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di * inaccoglimento del ricorso proposto da * * per lamodifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetticivili del matrimonio fra le parti ha revocato l obbligo del ricorrentedi contribuire al mantenimento della moglie.L adita Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo e statuiva chea ai fini della revoca o della riduzione dell assegno di divorzio ènecessaria la duplice condizione della sussistenza di unamodificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dellaidoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assettorealizzato dal precedente provvedimento sull assegno. A tal fine ilgiudice deve valutare comparativamente se siano sopraggiuntecircostanze di tale portata da rendere giustificato l adeguamentorichiestob la somma mensile di € 1.270 00 percepita dal * atitolo di pensione come si rileva dai relativi statini prodotti anchedallo stesso reclamato era da considerarsi già al netto del suddettoassegno divorzile posto che la * a causa dell inadempimentodell obbligato aveva richiesto ed ottenuto che l assegno a lei dovutofosse erogato direttamente dall INPS sicché nel 2017 il redditomedio effettivo del reclamato doveva essere calcolato in € 1.420 00circa e non nella minore somma indicata nel decreto impugnatoc il primo giudice ha anche erroneamente proceduto ad un analisicomparativa dei redditi annuali del ricorrente al netto e di quellidella resistente al lordo € 1.500 00 mensili in luogo di € 1.125 00effettive in tal modo ravvisando una sostanziale equiparazione difatto però insussistente essendo i redditi delle parti rimastipressoché invariati con un reddito mensile medio del *più alto di quello della * rispetto all epoca di emissione dellasentenza di divorzio* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024d ai fini della comparazione tra la situazione economica esistenteData pubblicazione 07/03/2024all epoca del divorzio e quella attuale non può essere inoltretrascurato il fatto che il * continua a godere comeall epoca del divorzio dell abitazione coniugale di proprietà al 50%della moglie laddove invece quest ultima ha acquistato un nuovoimmobile nel quale vive versando la rata mensile di mutuo di €787 77e non era stata fornita alcuna allegazione adeguata sulla circostanzache la ex moglie convivesse con altro uomo stabilmente.Contro il decreto * * ha presentato ricorso contre motivi ed anche memoria.* * ha presentato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorrente deduce1. Con il primo motivo Violazione dell art.132 n. 4 c.p.c. Lamotivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmenteapparente. * rilievo nasce dalla semplice e diretta lettura delprovvedimento impugnato. La Corte di Appello dopo aver rilevatoun errore nel decreto di primo grado ha corretto l errore rilevatosenza confrontarsi con la sentenza di divorzio né con il decreto diprimo grado né con le allegazioni documentali da cui si rilevainvece l inconciliabilità numerica dei dati reddituali accertati conquelli indicati nel decreto.2. Con il secondo motivo * esame di un fatto decisivo delgiudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 n. 5c.p.c. La decisione di primo grado era fondata per quanto concernei redditi della * sul * 2019. * dato pari a € 18.009 37è incontestato tra le parti ed è stato assunto a base della decisionedi I grado. * la Corte d Appello indica come reddito lasomma di € 15.000 dato relativo al 2016.2.1 I primi due motivi sono connessi e possono essere trattatiunitariamente. * inammissibili poiché meritali avendo la Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024territoriale motivatamente provveduto all esame delle risultanzeData pubblicazione 07/03/2024istruttorie non sindacabile in questa sede.. È inammissibile il ricorso per cassazione che sotto l apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri in realtà ad una rivalutazione dei fattistorici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito * n. 29404/2017 * n. 19547/2017 * 8758/2017* n. 16056/2016 * * U. n. 34476/2019 * n.5987/2021 .3. Violazione dell articolo 9 l. n. 898/1970. Il decreto di riformadella Corte ha ignorato due elementi addotti a modifica dellecondizioni in particolare sia la nuova convivenza della sig.ra *sia l assunzione da parte del * del debito della figliamaggiorenne che era tornata a vivere con il padre.3.1 La censura è infondata. L assegno dovuto al coniugeseparato o divorziato per il mantenimento dei figli ad esso affidatinon può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizionidel coniuge obbligato in favore dei figli medesimi ove questerisultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenzeulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno sicchérestino ricollegabili ad un titolo diverso * n. 12212/1990 . *specie la Corte ha correttamente accertato che si trattava di unmutuo contratto a favore della figlia a scopo di liberalità vivendo lamedesima con il padre.Inoltre in assenza di un nuovo matrimonio il diritto all assegnodi divorzio in linea di principio di per sè permane nella misurastabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio anche se il suo titolare instauri una convivenza more uxorio con altra persona salvo che sussistano i presuppostiper la revisione dell assegno secondo il principio generale postodall art. 9 comma 1 l. 1° dicembre 1970 n. 898 come sostituitodall art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74 e cioè che sia data la prova da* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024parte dell ex coniuge onerato che tale convivenza ha determinatoData pubblicazione 07/03/2024un mutamento in melius pur se non assistito da garanziegiuridiche di stabilità ma di fatto adeguatamente consolidato eprotraendesi nel tempo delle condizioni economiche dell aventediritto a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte delconvivente o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dallaconvivenza. La relativa prova pertanto non può essere limitata aquella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza mora uxorio dell avente diritto con altra persona essendo dettaconvivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizionieconomiche del titolare potendo essere instaurata con persona privadi redditi e patrimonio e dovendo l incidenza economica di dettaconvivenza essere valutata in relazione al complesso dellecircostanze che la caratterizzano * n. 1557/2004 * n.21080/2004 cfr. da ultimo * * 32198/2021 .4. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidatecome in dispositivo. *La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità a favore dellacontroricorrente che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 peresborsi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi edaccessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30.5.2002n.115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 l. 24 dicembre2012 n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell art.52comma 2 * 196/2003.* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della PrimaData pubblicazione 07/03/2024sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 29 novembre2023.Il Presidente* ** **La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità a favore dellacontroricorrente che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 peresborsi oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi edaccessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30.5.2002n.115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 l. 24 dicembre2012 n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell art.52comma 2 * 196/2003.* disposto d ufficio Numero registro generale 15708/2022Numero sezionale 5335/2023Numero di raccolta generale 6111/2024Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della PrimaData pubblicazione 07/03/2024sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 29 novembre2023.Il Presidente* ** *
Decreto Cassazione n. 06111/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris