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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43057/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana.

Egli lamenta vizi di motivazione in punto di: 1) destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale o di gruppo; 2) eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è generico, risolvendosi nella riproposizione di doglianza già compiutamente esaminata e disattesa dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni, da cui si evince la natura puramente labiale dell'allegazione difensiva.

2.2. Il secondo non è consentito.

La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo qualora si presenti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; inoltre, la relativa motivazione dev'essere specifica soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nello specifico, invece, la pena si mantiene vicina a tale soglia ed è specificamente giustificata con riferimento ai recenti precedenti penali dell'imputato (mentre l'allegazione difensiva della sua incensuratezza non è sorretta da documentazione aggiornata).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di: 1) destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale o di gruppo; 2) eccessività della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, risolvendosi nella riproposizione di doglianza già compiutamente esaminata e disattesa dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni, da cui si evince la natura puramente labiale dell'allegazione difensiva. 2.2. Il secondo non è consentito. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo qualora si presenti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; inoltre, la relativa motivazione dev'essere specifica soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nello specifico, invece, la pena si mantiene vicina a tale soglia ed è specificamente giustificata con riferimento ai recenti precedenti penali dell'imputato (mentre l'allegazione difensiva della sua incensuratezza non è sorretta da documentazione aggiornata). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25
Sentenza Cassazione n. 43057/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris