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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50423/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto di acqua dall'acquedotto comunale (capo B), dichiarando estinti per prescrizione tutti i residui reati loro rispettivamente ascritti e procedendo alla conseguente riderminazione della pena; Rilevato che i motivi di ricorso attengono esclusivamente al capo B), poiché dal tenore complessivo dell'atto si evince che il riferimento al capo A (dichiarato estinto per prescrizione), effettuato a pagina 5, è un mero refuso, dato che nessun argomento vi si riferisce; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca la figura della mera connivenza non punibile, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito fonda la responsabilità concorsuale dei ricorrenti su una condotta materiale "attiva" (cfr. pag. 14 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta un contrasto con la regola sancita dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è per un verso generico, e per altro vero manifestamente infondato, in quanto continua a far leva sulla asserita "connivenza" smentita però dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto di acqua dall'acquedotto comunale (capo B), dichiarando estinti per prescrizione tutti i residui reati loro rispettivamente ascritti e procedendo alla conseguente riderminazione della pena; Rilevato che i motivi di ricorso attengono esclusivamente al capo B), poiché dal tenore complessivo dell'atto si evince che il riferimento al capo A (dichiarato estinto per prescrizione), effettuato a pagina 5, è un mero refuso, dato che nessun argomento vi si riferisce; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca la figura della mera connivenza non punibile, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito fonda la responsabilità concorsuale dei ricorrenti su una condotta materiale "attiva" (cfr. pag. 14 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta un contrasto con la regola sancita dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è per un verso generico, e per altro vero manifestamente infondato, in quanto continua a far leva sulla asserita "connivenza" smentita però dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 50423/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris