Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:470
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CJ0091_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-91/96,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Maragoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi sia alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49), sia alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato e delle dette direttive,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 marzo 1996, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi sia alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49), sia alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato e delle dette direttive.
2 Secondo quanto prescritto nell'art. 20, n. 1, dalla direttiva 92/118, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 12, n. 2, e 17 della stessa entro il 1_ gennaio 1993 e alle altre disposizioni anteriormente al 1_ gennaio 1994. Inoltre, ai sensi del medesimo art. 20, n. 1, essi erano tenuti ad informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 A tenore dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/52, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla stessa direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1994 ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
4 Non avendo ricevuto comunicazione del recepimento delle direttive 92/118 e 93/52 da parte della Repubblica ellenica e non disponendo di altri dati che le consentissero di ritenere che il detto Stato avesse adempiuto i suoi obblighi in materia, la [OSCURATO:PERSONA] inviava al governo ellenico, il 10 febbraio 1994, una lettera di diffida.
5 In mancanza di risposta, essa notificava allo stesso governo, il 21 settembre 1994, un parere motivato, nel quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla notifica.
6 Non essendole ancora pervenuta alcuna comunicazione di provvedimenti di recepimento delle direttive 92/118 e 93/52, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto.
7 Nell'atto introduttivo essa ricorda che, in base agli artt. 5 e 189 del Trattato CE, la Repubblica ellenica aveva l'obbligo di trasporre integralmente le direttive 92/118 e 93/52 nel suo ordinamento interno entro i termini prescritti.
8 La Repubblica ellenica non nega l'obbligo incombentele. Tuttavia fa presente che due progetti di decreto presidenziale diretti all'attuazione delle due direttive sono alla firma del ministro competente.
9 Poiché le direttive 92/118 e 93/52 non sono state recepite entro i termini prescritti, il ricorso al riguardo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev'essere accolto.
10 Di conseguenza si deve dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/118 e 93/52, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, n. 1, e dell'art. 2, n. 1, delle dette direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Poiché quest'ultima è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi sia alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, sia alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, n. 1, e dell'art. 2, n. 1, delle dette direttive.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.