CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]\,Giancarlo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione delle prove fondanti il giudizio di colpevolezza, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto volto a sollecitare a questa Corte un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie scrutinante dal giudice di merito, il quale ha congruamente argomentato in ordine alla finalità di spaccio della droga detenuta valorizzando, in maniera non certo implausibile, sia il rinvenimento di sei dosi di cocaina già frazionate e confezionate, sia le condizioni di vita dell'imputato, disoccupato e dichiaratosi in gravi difficoltà economiche, sicché non era nelle condizioni di acquistare per sé la droga sequestratagli, sia le risultanze dei tabulati telefonici acquisiti nell'arco temporale di cinque mesi, analiticamente riportate a pag. 3 della sentenza impugnata, da cui emerge l'assiduità di contatti con soggetti dediti al consumo o al commercio di stupefacenti; rilevato che il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è parimenti inammissibile, avendo la Corte territoriale escluso le attenuanti in esame sulla base della mancanza di elementi positivi valorizzabili a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento di dette circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ,sc> Così deciso 11 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore