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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39375/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoLa CALTANISSETTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che, in riforma della sentenza di primo grado, che la aveva condannata per il delitto di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen., ha dichiarato l'imputata non punibile ex art. 131-bis cod. pen.) lamentando violazione dell'art. 63, comma 2, legge reg.

Sicilia n. 8 del 2018 e vizi di motivazione, per omessa declaratoria della sanatoria prevista dalla predetta legge.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato.

L'art. 63, comma 2, legge reg. sic. n. 8 del 2018 stabilisce che le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge reg.

Sicilia n. 11 del 2002 (che legittimavano l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare ai soggetti che li detenevano in via di fatto alla data del 31 dicembre 2001, purché in possesso dei requisiti necessari per conseguire l'assegnazione degli stessi, e sempre che l'occupante non avesse sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge, che l'ente gestore avesse recuperato tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data di iniziale occupazione ed infine che l'occupante avesse rilasciato le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate) si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.

Sia la disposizione di cui all'art. 63 cit., sia quelle da quest'ultima richiamate, non contengono previsioni di sanatorie riguardanti condotte penalmente rilevanti, disciplinando unicamente l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, con effetto favorable (rimuovendo a tempo determinato l'ostacolo all'assegnazione derivante dall'intervenuta occupazione abusiva).

Ciò esonera il collegio dal valutare la legittimità dell'invocata, ma in realtà inesistente sanatoria.

Non appare inopportuno, per completezza, ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la riserva di legge statale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. si estende a tutte le vicende modificative ed estintive della punibilità, rendendo così illegittimi anche gli interventi normativi delle Regioni sulle cause di estinzione del reato: nelle materie di loro competenza, le Regioni possono unicamente concorrere a precisare secundum legem i presupposti applicativi di norme penali, come può verificarsi nei casi in cui la legge statale subordini effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali (Corte cost., sentenze n. 2 del 2019; n. 46 del 2014; n. 63 del 2012; n. 183 del 2006; n. 70 del 2005; n. 196 del 2004).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoLa CALTANISSETTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che, in riforma della sentenza di primo grado, che la aveva condannata per il delitto di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen., ha dichiarato l'imputata non punibile ex art. 131-bis cod. pen.) lamentando violazione dell'art. 63, comma 2, legge reg. Sicilia n. 8 del 2018 e vizi di motivazione, per omessa declaratoria della sanatoria prevista dalla predetta legge. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato. L'art. 63, comma 2, legge reg. sic. n. 8 del 2018 stabilisce che le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge reg. Sicilia n. 11 del 2002 (che legittimavano l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare ai soggetti che li detenevano in via di fatto alla data del 31 dicembre 2001, purché in possesso dei requisiti necessari per conseguire l'assegnazione degli stessi, e sempre che l'occupante non avesse sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge, che l'ente gestore avesse recuperato tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data di iniziale occupazione ed infine che l'occupante avesse rilasciato le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate) si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017. Sia la disposizione di cui all'art. 63 cit., sia quelle da quest'ultima richiamate, non contengono previsioni di sanatorie riguardanti condotte penalmente rilevanti, disciplinando unicamente l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, con effetto favorable (rimuovendo a tempo determinato l'ostacolo all'assegnazione derivante dall'intervenuta occupazione abusiva). Ciò esonera il collegio dal valutare la legittimità dell'invocata, ma in realtà inesistente sanatoria. Non appare inopportuno, per completezza, ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la riserva di legge statale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. si estende a tutte le vicende modificative ed estintive della punibilità, rendendo così illegittimi anche gli interventi normativi delle Regioni sulle cause di estinzione del reato: nelle materie di loro competenza, le Regioni possono unicamente concorrere a precisare secundum legem i presupposti applicativi di norme penali, come può verificarsi nei casi in cui la legge statale subordini effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali (Corte cost., sentenze n. 2 del 2019; n. 46 del 2014; n. 63 del 2012; n. 183 del 2006; n. 70 del 2005; n. 196 del 2004). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 I
Sentenza Cassazione n. 39375/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris