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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18246/2024

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nsiglio – art. 380-bis.1 del codice di procedura civile, 140-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) ------ riunita in camera di consiglio e così composta: dr./dr.ssa Umberto L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] Presidente dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] rel. dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 32372del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] - societa' cooperativa servizi mense e ambiente a r.l. con sede in Napoli in [OSCURATO:PERSONA], 46 (C.F. 01811890639) in persona dell'amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - fax n. 081/415968 - Pec: robertobocchini @ avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Filangieri n. 21 giusta procura in calce al presente ricorso con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec rohertobocc h i- [OSCURATO:EMAIL].

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore genera- le,dott. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via S .

M. di Costantinopoli n. 104, P. Iva: 06908670638,rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce e di delibera di incarico del direttore generale n. 1 dell'8 gennaio 2021, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E28 F839A, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA] fano Gagliardi, viaF.S.

Nitti n. 11, ([OSCURATO:TELEFONO] - P.E.C. anto- nionardone @ avvocatinapoli.legalmail.it, indirizzo presso cui il di- fensore dichiara di voler ricevere ognicomunicazione.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 4420 deposi- tata il 12 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo che il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione di Caserta, aveva respinto l’opposizione proposta dall’Azienda ospeda- liera indicata in intestazione avverso il decreto ingiuntivo n° 1423 del 20 dicembre 2006, col quale veniva condannata a pagare alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] euro 115.328,57, quale corrispettivo delle prestazioni di sanificazione e pulizia dei locali adibiti a sede del po- liclinico universitario, la Corte d’appello di Napoli, riformando inte- gralmente la sentenza, accoglieva l’opposizione e revocava il decre- to. 2.- Osservava la Corte di merito che l’Azienda ospedaliera aveva sollevato eccezione di abusivo frazionamento del credito, facendo presente che la Cooperativa tra il 16 ed il 27 novembre 2006 aveva ottenuto dodici decreti ingiuntivi, relativi a prestazioni rese nel 2005 e derivanti dal medesimo rapporto contrattuale; che tale ec- cezione era stata erroneamente dichiarata tardiva dal primo giudi- ce; che, in realtà, essa era tempestiva, in quanto proposta non nel- la conclusionale (come ritenuto dal tribunale), ma all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2008, cui il processo era pervenuto a seguito di rinvio dall’udienza di prima comparizione delle parti, dopo l’overrulingdi Cass. 23726/2007, emessa il 15 no- vembre 2007, con la quale era stato per la prima volta affermato il principio di improponibilità della domanda caratterizzata da abusivo frazionamento della pretesa creditoria.

Quanto al merito dell’eccezione, la Coopsema aveva infondatamen- te opposto l’autonomia di ogni credito mensile per i servizi resi e l’eventualità che la contestazione dell’intimata potesse anche non riguardare tutte le mensilità azionate.

Nondimeno, le dodici mensilità erano da tempo scadute e Coopse- ma non aveva dimostrato la sussistenza di un interesse oggettiva- mentevalutabile alla proposizione separata di azioni relative a cre- diti riferibili ad uno stesso rapporto di durata ed iscrivibili nel me- desimo ambito oggettivo di un ipotizzabilegiudicato. 3.- Ricorre per cassazione la Cooperativa ed affida il gravame ad un unico motivo.

Resiste l’Azienda ospedaliera, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e nel merito conclude per la sua reie- zione. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo ed unico mezzo Coopsema lamenta “ violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 161, 167, 183 e 184bis cpc, nonché degli artt. 24e 111 Cost. in relazione all'art. 360 cpc, n. 4 ”.

Deduce che la Corte, facendo erroneo richiamo al cd overruling, avrebbe ritenuto tempestiva l’eccezione di abusivo frazionamento, sollevata invece oltre i termini perentori e sulla scorta di una impli- cita istanza di rimessione in termini, mentre al momento della pro- posizione dei ricorsi non esisteva un orientamento consolidato sulla possibilità di procedere a recupero di crediti diversi discendenti dal medesimo rapporto negoziale.

La Corte, inoltre, dopo aver ritenuto tempestiva l’eccezione, non avrebbe messo le parti nella condizione di svolgere ulteriore attività difensiva e probatoria, così violando gli artt. 183, quarto comma, e 101, secondo comma, cpc, ed emettendo una decisione “ a sorpresa ”. 5.-Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che l’eccezione di abusivo frazionamento della pretesa creditoria è un’eccezione in senso lato, in quanto rende la domanda improponibile e, pertanto, soggetta ad una preclusione processuale non disponibile dalle parti.

Tale tipo di eccezione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio e non è preclusa dalla intempesti- va formulazione delle attività assertive delle parti ( Cass.34053/2023, Cass. 4867/2024): nondimeno essa rimane sempre condizionata dalla emergenza ex actis degli elementi fattuali, tem- pestivamente introdotti nel processo, sulla cui base l’eccezione stessa possa essere sollevata dalla parte o rilevata dal giudice (Cass. 4867/2024, con menzione di altri precedenti).

Nella presente fattispecie l’allegazione della (quasi) contestuale emissione di ben dodici decreti ingiuntivi per il recupero di crediti derivanti da prestazioni di sanificazione e pulizia dei locali dell’Azienda convenuta è avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2008, mediante “ la puntuale indicazione dei relativi elementi di fatto ” (come si legge a pagina 4 della sentenza), ma senza che fossero già presenti in atti i documenti sui quali l’eccezione si fondava (ossia la copia dei decreti monitori).

È, dunque, evidente che l’allegazione della Azienda pubblica non si fondava su documenti già ritualmente acquisiti al processo: docu- menti che, comunque, nemmeno avrebbero avuto diritto di ingres- so in causa, dato che il tribunale all’udienza di prima comparizione aveva immediatamente fissato l’udienza di precisazione delle con- clusioni, senza concedere alcun termine per le ulteriori produzioni documentali di cui all’art. 183, sesto comma, n° 2 e 3 cpc.

In conclusione, l’eccezione in senso lato non avrebbe potuto essere sollevata dalla parte, né rilevata d’ufficio dal giudice. 6.- Va aggiunto che non appare condivisibile nemmeno la rimes- sione in termini che la Corte territoriale ha concesso sulla base di una (implicita) richiesta della Azienda, sul rilievo che Cass.

Su n° 23726/2007 era stata emessa il 15 novembre 2007, dunque dopo la prima udienza del giudizio di primo grado svoltasi il 17 luglio 2007, al cui esito vi fu l’immediata fissazione dell’udienza del 17 di- cembre 2008 per la precisazione delle conclusioni: con la conse- guenza, secondo la Corte, che solo in quest’ultima udienza l’Azienda poteva sollevare l’eccezione di frazionamento come defi- nita da Cass.

Su 23726/2007, sopra citata.

Infatti, il cd overruling – a tacer d’altro – è invocabile quando il successivo indirizzo di segno contrario a quello precedentemente fissato sia dotato del carattere dell'imprevedibilità (per tutte: Cass.n° 28834/2020, con menzione di altri precedenti).Invece il tema della frazionabilità della domanda e delle conse- guenze processuali di tale forma di esercizio del credito è stato di- scusso in giurisprudenza almeno a partire dagli anni ‘90, nel corso dei quali si era verificato un contrasto tra le sezioni semplici di que- sta SC (Cass. n° 11866/1992 e n° 10326/1998, favorevoli al fra- zionamento, e Cass. n° 6900/1997 e Cass. 7400/1997, contrarie), poi composto da Cass.

Su n° 108/2000, con la quale si è ammessa la frazionabilità della pretesa.

Il contrasto e le precisazioni giurisprudenziali e dottrinali sul tema del frazionamento e sui suoi effetti sono proseguiti anche negli anni a seguire, quando si è giunti a Cass.

Su n° 23726/2007, citata dal- la Corte territoriale, con la quale si è pervenuti a conclusione dia- metralmente opposta a Cass.

Su n° 108/2000.

Il tema è, poi, rimasto controverso sino ad oggi, tanto che con or- dinanza interlocutoria n° 3643/2024, la prima sezione di questa SC ha rimesso alle SU la decisione circa un particolare aspetto della questione del frazionamento della domanda creditoria (ossia se es- so determini l’improponibilità della domanda stessa ovvero abbia conseguenze unicamente sul regime delle speseprocessuali).

Da tali premesse deriva che la Corte non avrebbe potuto concedere la remissione in termini, ex art. 153, secondo comma, cpc, poiché non vi erano elementi per considerare “ imprevedibile ” il menzionato cambio di giurisprudenza e, dunque, per ritenere la parte (che tale eccezione aveva sollevato) incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, ai sensi dell’art. 153 cpc.7.

V’è di più.

La r emissione in termini era del tutto ingiustificata anche sotto altro profilo, visto che il mutamento giurisprudenziale, peraltro ut supra non imprevedibile, è stato invocato per legitti- mare non già un comportamento tenuto sulla base del l'affida- mentoriposto in un precedente orientamento giurisprudenziale fa- vorevole su di una questione processuale, ribaltato dalla nuova giurisprudenza sfavorevole, ma invece per proporre tardivamente una eccezione non proposta tempestivamente e volta a far dichia- rare improponibile la domandaavversaria.

E’ evidente che tale scenario non ha nulla a che vedere con la di- sciplina dell’overruling (peraltro di strettissima interpretazione) e con la tutela di un incolpevole affidamento che sta alle sue ba- si. 8.-Quanto sopra esposto consente di considerare assorbito il profi- lo dell’omessa sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione sollevata d'ufficio. 9.-All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che si atterrà al principio di diritto indicato al precedente paragrafo

5. Alla Corte predetta viene, inoltre, demandato di provvedere sulle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte accoglie il primo ed unico motivo di ricorso, cassa e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsiglio – art. 380-bis.1 del codice di procedura civile, 140-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) ------ riunita in camera di consiglio e così composta: dr./dr.ssa Umberto L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] Presidente dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] rel. dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] dr./dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 32372del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] - societa' cooperativa servizi mense e ambiente a r.l. con sede in Napoli in [OSCURATO:PERSONA], 46 (C.F. 01811890639) in persona dell'amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - fax n. 081/415968 - Pec: robertobocchini @ avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Filangieri n. 21 giusta procura in calce al presente ricorso con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec rohertobocc h i- [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore genera- le,dott. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via S . M. di Costantinopoli n. 104, P. Iva: 06908670638,rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce e di delibera di incarico del direttore generale n. 1 dell'8 gennaio 2021, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E28 F839A, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA] fano Gagliardi, viaF.S. Nitti n. 11, ([OSCURATO:TELEFONO] - P.E.C. anto- nionardone @ avvocatinapoli.legalmail.it, indirizzo presso cui il di- fensore dichiara di voler ricevere ognicomunicazione. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 4420 deposi- tata il 12 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo che il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione di Caserta, aveva respinto l’opposizione proposta dall’Azienda ospeda- liera indicata in intestazione avverso il decreto ingiuntivo n° 1423 del 20 dicembre 2006, col quale veniva condannata a pagare alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] euro 115.328,57, quale corrispettivo delle prestazioni di sanificazione e pulizia dei locali adibiti a sede del po- liclinico universitario, la Corte d’appello di Napoli, riformando inte- gralmente la sentenza, accoglieva l’opposizione e revocava il decre- to. 2.- Osservava la Corte di merito che l’Azienda ospedaliera aveva sollevato eccezione di abusivo frazionamento del credito, facendo presente che la Cooperativa tra il 16 ed il 27 novembre 2006 aveva ottenuto dodici decreti ingiuntivi, relativi a prestazioni rese nel 2005 e derivanti dal medesimo rapporto contrattuale; che tale ec- cezione era stata erroneamente dichiarata tardiva dal primo giudi- ce; che, in realtà, essa era tempestiva, in quanto proposta non nel- la conclusionale (come ritenuto dal tribunale), ma all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2008, cui il processo era pervenuto a seguito di rinvio dall’udienza di prima comparizione delle parti, dopo l’overrulingdi Cass. 23726/2007, emessa il 15 no- vembre 2007, con la quale era stato per la prima volta affermato il principio di improponibilità della domanda caratterizzata da abusivo frazionamento della pretesa creditoria. Quanto al merito dell’eccezione, la Coopsema aveva infondatamen- te opposto l’autonomia di ogni credito mensile per i servizi resi e l’eventualità che la contestazione dell’intimata potesse anche non riguardare tutte le mensilità azionate. Nondimeno, le dodici mensilità erano da tempo scadute e Coopse- ma non aveva dimostrato la sussistenza di un interesse oggettiva- mentevalutabile alla proposizione separata di azioni relative a cre- diti riferibili ad uno stesso rapporto di durata ed iscrivibili nel me- desimo ambito oggettivo di un ipotizzabilegiudicato. 3.- Ricorre per cassazione la Cooperativa ed affida il gravame ad un unico motivo. Resiste l’Azienda ospedaliera, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e nel merito conclude per la sua reie- zione. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo ed unico mezzo Coopsema lamenta “ violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 161, 167, 183 e 184bis cpc, nonché degli artt. 24e 111 Cost. in relazione all'art. 360 cpc, n. 4 ”. Deduce che la Corte, facendo erroneo richiamo al cd overruling, avrebbe ritenuto tempestiva l’eccezione di abusivo frazionamento, sollevata invece oltre i termini perentori e sulla scorta di una impli- cita istanza di rimessione in termini, mentre al momento della pro- posizione dei ricorsi non esisteva un orientamento consolidato sulla possibilità di procedere a recupero di crediti diversi discendenti dal medesimo rapporto negoziale. La Corte, inoltre, dopo aver ritenuto tempestiva l’eccezione, non avrebbe messo le parti nella condizione di svolgere ulteriore attività difensiva e probatoria, così violando gli artt. 183, quarto comma, e 101, secondo comma, cpc, ed emettendo una decisione “ a sorpresa ”. 5.-Il motivo è fondato. Osserva il Collegio che l’eccezione di abusivo frazionamento della pretesa creditoria è un’eccezione in senso lato, in quanto rende la domanda improponibile e, pertanto, soggetta ad una preclusione processuale non disponibile dalle parti. Tale tipo di eccezione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio e non è preclusa dalla intempesti- va formulazione delle attività assertive delle parti ( Cass.34053/2023, Cass. 4867/2024): nondimeno essa rimane sempre condizionata dalla emergenza ex actis degli elementi fattuali, tem- pestivamente introdotti nel processo, sulla cui base l’eccezione stessa possa essere sollevata dalla parte o rilevata dal giudice (Cass. 4867/2024, con menzione di altri precedenti). Nella presente fattispecie l’allegazione della (quasi) contestuale emissione di ben dodici decreti ingiuntivi per il recupero di crediti derivanti da prestazioni di sanificazione e pulizia dei locali dell’Azienda convenuta è avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2008, mediante “ la puntuale indicazione dei relativi elementi di fatto ” (come si legge a pagina 4 della sentenza), ma senza che fossero già presenti in atti i documenti sui quali l’eccezione si fondava (ossia la copia dei decreti monitori). È, dunque, evidente che l’allegazione della Azienda pubblica non si fondava su documenti già ritualmente acquisiti al processo: docu- menti che, comunque, nemmeno avrebbero avuto diritto di ingres- so in causa, dato che il tribunale all’udienza di prima comparizione aveva immediatamente fissato l’udienza di precisazione delle con- clusioni, senza concedere alcun termine per le ulteriori produzioni documentali di cui all’art. 183, sesto comma, n° 2 e 3 cpc. In conclusione, l’eccezione in senso lato non avrebbe potuto essere sollevata dalla parte, né rilevata d’ufficio dal giudice. 6.- Va aggiunto che non appare condivisibile nemmeno la rimes- sione in termini che la Corte territoriale ha concesso sulla base di una (implicita) richiesta della Azienda, sul rilievo che Cass. Su n° 23726/2007 era stata emessa il 15 novembre 2007, dunque dopo la prima udienza del giudizio di primo grado svoltasi il 17 luglio 2007, al cui esito vi fu l’immediata fissazione dell’udienza del 17 di- cembre 2008 per la precisazione delle conclusioni: con la conse- guenza, secondo la Corte, che solo in quest’ultima udienza l’Azienda poteva sollevare l’eccezione di frazionamento come defi- nita da Cass. Su 23726/2007, sopra citata. Infatti, il cd overruling – a tacer d’altro – è invocabile quando il successivo indirizzo di segno contrario a quello precedentemente fissato sia dotato del carattere dell'imprevedibilità (per tutte: Cass.n° 28834/2020, con menzione di altri precedenti).Invece il tema della frazionabilità della domanda e delle conse- guenze processuali di tale forma di esercizio del credito è stato di- scusso in giurisprudenza almeno a partire dagli anni ‘90, nel corso dei quali si era verificato un contrasto tra le sezioni semplici di que- sta SC (Cass. n° 11866/1992 e n° 10326/1998, favorevoli al fra- zionamento, e Cass. n° 6900/1997 e Cass. 7400/1997, contrarie), poi composto da Cass. Su n° 108/2000, con la quale si è ammessa la frazionabilità della pretesa. Il contrasto e le precisazioni giurisprudenziali e dottrinali sul tema del frazionamento e sui suoi effetti sono proseguiti anche negli anni a seguire, quando si è giunti a Cass. Su n° 23726/2007, citata dal- la Corte territoriale, con la quale si è pervenuti a conclusione dia- metralmente opposta a Cass. Su n° 108/2000. Il tema è, poi, rimasto controverso sino ad oggi, tanto che con or- dinanza interlocutoria n° 3643/2024, la prima sezione di questa SC ha rimesso alle SU la decisione circa un particolare aspetto della questione del frazionamento della domanda creditoria (ossia se es- so determini l’improponibilità della domanda stessa ovvero abbia conseguenze unicamente sul regime delle speseprocessuali). Da tali premesse deriva che la Corte non avrebbe potuto concedere la remissione in termini, ex art. 153, secondo comma, cpc, poiché non vi erano elementi per considerare “ imprevedibile ” il menzionato cambio di giurisprudenza e, dunque, per ritenere la parte (che tale eccezione aveva sollevato) incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, ai sensi dell’art. 153 cpc.7. V’è di più. La r emissione in termini era del tutto ingiustificata anche sotto altro profilo, visto che il mutamento giurisprudenziale, peraltro ut supra non imprevedibile, è stato invocato per legitti- mare non già un comportamento tenuto sulla base del l'affida- mentoriposto in un precedente orientamento giurisprudenziale fa- vorevole su di una questione processuale, ribaltato dalla nuova giurisprudenza sfavorevole, ma invece per proporre tardivamente una eccezione non proposta tempestivamente e volta a far dichia- rare improponibile la domandaavversaria. E’ evidente che tale scenario non ha nulla a che vedere con la di- sciplina dell’overruling (peraltro di strettissima interpretazione) e con la tutela di un incolpevole affidamento che sta alle sue ba- si. 8.-Quanto sopra esposto consente di considerare assorbito il profi- lo dell’omessa sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione sollevata d'ufficio. 9.-All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che si atterrà al principio di diritto indicato al precedente paragrafo 5. Alla Corte predetta viene, inoltre, demandato di provvedere sulle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte accoglie il primo ed unico motivo di ricorso, cassa e rin
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