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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 34286/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza del reato di lesioni e alla illegittimità del diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché svolti in fatto e, comunque, riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione delle fonti di prova e del rilievo scriminante che, nella prospettazione difensiva, andava ricondotto all'antefatto - costituito dalle ragioni che avevano determinato il controllo di polizia - e, pertanto, suppostamente ingiusto, a fronte di un'attività di polizia legittima e affatto arbitraria.

Non è suscettibile di incrinare le considerazioni della Corte di merito il contenuto della sentenza prodotta in allegato all'odierno ricorso.

L'assoluzione dal reato di calunnia fa riferimento ad una condotta successiva - anche se connessa- ai fatti per i quali si procede mentre perii reato cti---cuFall'art.651 cod. pen. è intervenuta una sentenza di applicazione della particolare tenuità - del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. anche tenuto conto il reato di cui all'art. 651 cod. pen. è stato commesso, secondo la contestazione, proprio nel contesto di quello di resistenza.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza del reato di lesioni e alla illegittimità del diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché svolti in fatto e, comunque, riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione delle fonti di prova e del rilievo scriminante che, nella prospettazione difensiva, andava ricondotto all'antefatto - costituito dalle ragioni che avevano determinato il controllo di polizia - e, pertanto, suppostamente ingiusto, a fronte di un'attività di polizia legittima e affatto arbitraria. Non è suscettibile di incrinare le considerazioni della Corte di merito il contenuto della sentenza prodotta in allegato all'odierno ricorso. L'assoluzione dal reato di calunnia fa riferimento ad una condotta successiva - anche se connessa- ai fatti per i quali si procede mentre perii reato cti---cuFall'art.651 cod. pen. è intervenuta una sentenza di applicazione della particolare tenuità - del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. anche tenuto conto il reato di cui all'art. 651 cod. pen. è stato commesso, secondo la contestazione, proprio nel contesto di quello di resistenza. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 34286/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris