Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 01458/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9892/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE L'AQUILA n. 733/2023 depositata il 24/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2023, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di L'Aquila avverso il decreto concui le era stato liquidato un compenso ritenuto inadeguato per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale.

L'attività professionale aveva riguardato lefasi dinan z i al G.I.P., dinanzi al G.U.P. e dinanzi al Tribunale del riesame.

In particolare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lamentava che per la liquidazione dei compensi relativi alla fase dinanzi al G.U.P., conclusasi con rito abbreviato articolato in due udienze, fosse stata erroneamente applicata la tabella n. 21 del protocollo locale, relativa ai procedimenti con udienza unica, anziché la tabella n. 27.

Contestava, inoltre, che per la fase dinanzi al Tribunale del riesame, avente ad oggetto una misura cautelare detentiva, fosse stata utilizzata la tabella n. 12, prevista per le misure non detentive, in luogo della corretta tabella n. 11.

Il Ministero della Giustizia rimaneva contumace.

Il Tribunale di L'Aquila ha accolto l’opposizione.

Ha ritenuto fondate le doglianze dell'opponente sulla base della documentazione prodotta.

Di conseguenza, in riforma del decreto impugnato, il Tribunale ha liquidato il compenso nella misura richiesta di € 1.349,33 per la fase dinanzi al G.U.P., € 800,00 per la fase dinanzi al G.I.P. ed € 1.756,00 per il riesame, per un totale di € 3.905,33, compensando le spese di lite.

Ricorre in cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost.

Si deduce che il Tribunale, dopo avere integralmente accolto l’opposizione, ha compensato le spese senzaalcuna motivazione .

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.

Si deduce che la compensazione è illegittima perché mancano ragioni giuridiche e fattuali idonee.

Si richiama l’art. 92, co. 2 c.p.c. e si esclude la soccombenza reciproca poiché l’opposizione è stata integralmente accolta.

I due motivi sono da esaminare congiuntamente poiché fanno valere la stessa questione.

Essisono accolti.

La compensazionedelle spese processuali, fuori dai casi tipizzati dall’art. 92 co. 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assolutadella questione, mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), richiede una motivazione che individui specificamente la presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino, come risulta dall’integrazione apportata da Corte cost. n. 77 del 2018e come è stato ribadito, fra le meno remote, da Cass.26847/2023.

Il caso concreto non rient ra fra quelli tipizzati legislativamente e il giudice non ha indicato alcun ’altra analoga grave ed eccezionale ragione,né questa è desumibile dal complesso della motivazione.

La statuizione sulle spese è quindi nulla per falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 91 c.p.c.

2. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat a in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di L'Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato i n relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale dell’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9892/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE L'AQUILA n. 733/2023 depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2023, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di L'Aquila avverso il decreto concui le era stato liquidato un compenso ritenuto inadeguato per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale. L'attività professionale aveva riguardato lefasi dinan z i al G.I.P., dinanzi al G.U.P. e dinanzi al Tribunale del riesame. In particolare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lamentava che per la liquidazione dei compensi relativi alla fase dinanzi al G.U.P., conclusasi con rito abbreviato articolato in due udienze, fosse stata erroneamente applicata la tabella n. 21 del protocollo locale, relativa ai procedimenti con udienza unica, anziché la tabella n. 27. Contestava, inoltre, che per la fase dinanzi al Tribunale del riesame, avente ad oggetto una misura cautelare detentiva, fosse stata utilizzata la tabella n. 12, prevista per le misure non detentive, in luogo della corretta tabella n. 11. Il Ministero della Giustizia rimaneva contumace. Il Tribunale di L'Aquila ha accolto l’opposizione. Ha ritenuto fondate le doglianze dell'opponente sulla base della documentazione prodotta. Di conseguenza, in riforma del decreto impugnato, il Tribunale ha liquidato il compenso nella misura richiesta di € 1.349,33 per la fase dinanzi al G.U.P., € 800,00 per la fase dinanzi al G.I.P. ed € 1.756,00 per il riesame, per un totale di € 3.905,33, compensando le spese di lite. Ricorre in cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. Si deduce che il Tribunale, dopo avere integralmente accolto l’opposizione, ha compensato le spese senzaalcuna motivazione . Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. Si deduce che la compensazione è illegittima perché mancano ragioni giuridiche e fattuali idonee. Si richiama l’art. 92, co. 2 c.p.c. e si esclude la soccombenza reciproca poiché l’opposizione è stata integralmente accolta. I due motivi sono da esaminare congiuntamente poiché fanno valere la stessa questione. Essisono accolti. La compensazionedelle spese processuali, fuori dai casi tipizzati dall’art. 92 co. 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assolutadella questione, mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), richiede una motivazione che individui specificamente la presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino, come risulta dall’integrazione apportata da Corte cost. n. 77 del 2018e come è stato ribadito, fra le meno remote, da Cass.26847/2023. Il caso concreto non rient ra fra quelli tipizzati legislativamente e il giudice non ha indicato alcun ’altra analoga grave ed eccezionale ragione,né questa è desumibile dal complesso della motivazione. La statuizione sulle spese è quindi nulla per falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 91 c.p.c. 2. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat a in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di L'Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato i n relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale dell’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per la liq
Decreto Cassazione n. 01458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris