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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 32/1967

ECLI:IT:COST:1967:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo (diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge delegante.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede. : Secondo il Tribunale, la regola generale dies a quo non computatur in termino non sarebbe applicabile al caso in questione, in quanto il primo giorno di entrata in vigore della legge non si presenterebbe come dies a quo, ma come primo giorno utile per avvalersi delle facoltà delegate.

Per quanto quel Giudice non lo dica espressamente, il suo pensiero è chiaro nel senso che, dovendosi computare nel termine il giorno 12 novembre 1964, la scadenza dei tre mesi, assegnati dalla legge delega, si sarebbe verificata il giorno 11 febbraio 1965 e non il giorno 12 dello stesso mese, data in cui è stata emanata la legge delegata.

La Corte osserva che è esatto che fin dal primo giorno il Governo avrebbe potuto esercitare la delega; ma ciò non significa che nel computo dei termini si potesse decampare dalle regole generali valevoli per tale computo: regole che, non rientrando in questo caso nelle eccezioni previste dalle leggi, non possono essere disattese.

Tali regole, che trovano espressione precipua nell'art. 155 del Codice di procedura civile, sono nel senso che se il termine è a giorni o ad ore, nel computo si escludono il giorno e l'ora iniziali; se il termine è a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.

Il che significa, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio, che il termine di tre mesi, avendo avuto inizio il giorno 12 novembre 1964, data di entrata in vigore della legge delega, ebbe compimento, secondo il calendario, nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, cioè il 12 febbraio dell'anno successivo.

La seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, è stata da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967.

Onde, non essendo stati addotti, Con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D. P. R 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione all'art. 76 della Costituzione, in quanto in base alla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione), il termine utile di tre mesi fissato al Governo per l'emanazione delle norme delegate sarebbe venuto a scadere il giorno 11 febbraio, e non il 12 febbraio 1965, data sotto la quale è stato emanato il provvedimento delegato denunziato, e in relazione all'art. 73 della Costituzione, per effetto del ritardo (diciannove giorni dalla promulgazione) nella pubblicazione della legge delegante. L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede. : Secondo il Tribunale, la regola generale dies a quo non computatur in termino non sarebbe applicabile al caso in questione, in quanto il primo giorno di entrata in vigore della legge non si presenterebbe come dies a quo, ma come primo giorno utile per avvalersi delle facoltà delegate. Per quanto quel Giudice non lo dica espressamente, il suo pensiero è chiaro nel senso che, dovendosi computare nel termine il giorno 12 novembre 1964, la scadenza dei tre mesi, assegnati dalla legge delega, si sarebbe verificata il giorno 11 febbraio 1965 e non il giorno 12 dello stesso mese, data in cui è stata emanata la legge delegata. La Corte osserva che è esatto che fin dal primo giorno il Governo avrebbe potuto esercitare la delega; ma ciò non significa che nel computo dei termini si potesse decampare dalle regole generali valevoli per tale computo: regole che, non rientrando in questo caso nelle eccezioni previste dalle leggi, non possono essere disattese. Tali regole, che trovano espressione precipua nell'art. 155 del Codice di procedura civile, sono nel senso che se il termine è a giorni o ad ore, nel computo si escludono il giorno e l'ora iniziali; se il termine è a mesi o ad anni si osserva il calendario comune. Il che significa, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio, che il termine di tre mesi, avendo avuto inizio il giorno 12 novembre 1964, data di entrata in vigore della legge delega, ebbe compimento, secondo il calendario, nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, cioè il 12 febbraio dell'anno successivo. La seconda questione di costituzionalità dello stesso decreto, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante, è stata da questa Corte risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967. Onde, non essendo stati addotti, Con l'ordinanza in esame, nuovi o diversi motivi di illegittimità, la stessa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D. P. R 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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