CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2000
Cassazione n. 25223/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale, per la mancata riqualificazione del fatto di rapina, di cui all’art.628, comma secondo, cod. pen., nei termini di cui agli artt. 624, 625, commasecondo, n. 2, cod. pen., o, in via subordinata, nei termini di tentativo di rapinaimpropria, e che anche rileva l’erronea configurazione della resistenza passivacome integrante l’elemento costitutivo della violenza tipica del predetto delitto,denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dallalegge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorreggeed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni della riqualificazione nei termini di rapina, nonché della sussistenzadella violenza integrata dalla condotta oppositiva nei confronti dei militariintervenuti per l’arresto del ricorrente, facendo applicazione di corretti argomentigiuridici (si vedano, in particolare, pag. 7-8 della sentenza impugnata), dove èstato esplicitato che l’imputato non si è limitato a una mera resistenza passiva,esercitando violenza fisica nei confronti dei pubblici ufficiali, scalciandovolontariamente;osservato che risulta manifestamente infondata anche la deduzione secondola quale il caso in esame configura un tentativo di rapina, perché ai fini dellaconsumazione è sufficiente la sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez.2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 14305 del14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola,Rv. 248611 – 01);osservato che risulta manifestamente infondata -oltre che reiterativa- anchela denunciata violazione del diritto di difesa per la riqualificazione del furto inrapina impropria, dovendosi applicare il principio di diritto fissato per l’appello eancor di più valido quando la riqualificazione avvenga -come nel caso in esame-in primo grado, vista la possibilità di difendersi sul punto con il gravame: «Ilgiudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, puòprocedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispettodel principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretatodalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazionetotale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientementeprevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannatosia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizionegiuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa allariqualificazione dell'originaria imputazione di tentato furto aggravato in tentatarapina impropria aggravata dal numero di persone)» (Sez. 2, n. 39961 del19/07/2018, Rv. 273922 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]