CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14329/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato di cui agli articoli 624, comma 1 e 625, comma 1, n.7 cod. pen., rideterminando la pena a seguito della concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen. come prevalente sull'aggravante contestata. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n.7, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il