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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06589/2022

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la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18.8-15.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 18.8-15.9.2021 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti di rapina e sequestro di persona di cui ai capi 2 e 2bis della provvisoria incolpazione commessi in Napoli il 10.7.2018;

2. ricorre per cassazione il difensore del Capodanno lamentando: 2.1 violazione di legge e illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di tentata rapina aggravata: rileva come il provvedimento impugnato replichi le incongruenze e le discrasie che avevano caratterizzato l'ordinanza del GIP trasformando la "prova" logica in "indizio" logico; segnala che il concorso nei fatti del 19.7.2018 riposa, secondo i giudici della cautela, sull'uso della vettura [OSCURATO:PERSONA] e sull'avere egli stazionato nei pressi del furgone poi oggetto della (tentata) rapina; rileva che il primo indizio è meramente induttivo nell'affermare la identità del veicolo rispetto a quello immortalato dalla telecamera posizionata sulla rampa di accesso alla A3 da via Marina; tanto più, aggiunge, che lo stesso Tribunale ha ritenuto di collegare l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quello del 24.7.2018 quando il ricorrente era a bordo della sua [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, ricorre nel corso delle indagini come la vettura utilizzata dal Capodanno; quanto al secondo punto, segnala che non è in discussione l'utilizzo, da parte del Capodanno, della utenza 366.2278236, ma il fatto che tale apparato fosse rimasto sul posto dalle ore 17.38 fino alle ore 18.06 poiché la nota allegata alla CNR finale aveva dato conto che esso, alle ore 17.37, aveva agganciato una cella distante centinaia di metri, a dimostrazione del fatto che il suo utilizzatore era in continuo movimento; osserva che, ad ogni modo, non risulta affatto che l'utilizzatore di quell'utenza si trovasse a bordo della Mini tg. [OSCURATO:TARGA] atteso che il filmato ritrae una vettura dello stesso tipo e colore ma non fornisce dati ulteriori per la sua identificazione; segnala che il Somma, nella sua denuncia, aveva fatto riferimento al furgone e ad una moto e non già anche ad una vettura Mini; sottolinea che, pur essendo stato intercettato per mesi, il Capodanno non è stato mai in contatto con i soggetti coinvolti nell'indagine principale non potendo la mera conoscenza con taluno e contatti in situazioni ambigue, comunque non sfociate in fatti delittuosi, essere utilizzati quale riscontro non in termini meramente suggestivi; 2.2 violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 605 cod. pen.: segnala che il ricorso per riesame aveva contestato anche la esistenza degli estremi sostanziali per ritenere integrato il delitto di sequestro di persona ma che il provvedimento impugnato ha omesso ogni considerazione sul punto; 2.3 illogicità, contraddittorietà e assenza della motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: segnala che il Tribunale ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione nel reato ad oltre cinque anni dai fatti e, perciò, con una prognosi manifestamente tardiva e priva del requisito dell'attualità; rileva che il giudice della cautela ha considerato perduranti le esigenze cautelari esclusivamente sulla scorta della gravità dei fatti omettendo di considerare che il ricorrente si era presentato spontaneamente in carcere tenendo in tal modo una condotta che avrebbe meritato una qualche considerazione;

3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta con cui aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso: premesse alcune considerazioni sulla integrazione degli estremi del tentativo rileva tuttavia la inammissibilità del ricorso in quanto frutto di una rivisitazione degli episodi posti a fondamento della misura in ordine alla identificazione dell'odierno ricorrente che il Tribunale ha tuttavia esposto in termini pienamente logici e privi di contraddizione sulla scorta della utilizzazione della vettura tg. [OSCURATO:TARGA], desunta da una pluralità di elementi, e l'avere stazionato nei pressi del furgone poi oggetto del tentativo di rapina fino a raggiungere una diagnosi di elevata probabilità di partecipazione al fatto delittuoso; segnala come il secondo motivo sia del tutto aspecifico evidenziando, infine, la congruità ed esaustività della motivazione del Tribunale quanto alla valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura;

4. la difesa ha a sua volta trasmesso una memoria con cui contesta la valutazione operata dal PG circa la genericità del ricorso che, al contrario, evidenzia le difformità tra la valutazione del giudice cautelare rispetto agli elementi acquisiti e, in particolare, alle sollecitazioni difensive con particolare riferimento alla localizzazione della utenza 366.2278236 alle ore 17.37 quando, secondo il teorema accusatorio, avrebbe dovuto invece trovarsi in servizio di appostamento nei pressi del TIR; insiste, inoltre, sulla carenza assoluta di motivazione in merito al delitto di sequestro di persona. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Nei confronti del Capodanno si procede per i fatti di rapina e sequestro di persona commessi in Napoli il 10.7.2018 e per i quali il GIP, con ordinanza del 15.7.2021, aveva adottato, nei confronti del ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere.

La difesa aveva proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP sostenendo che non vi fossero elementi idonei ad identificare il Capodanno come colui che, secondo la ipotesi investigativa, era alla guida della [OSCURATO:PERSONA] che aveva seguito il camion condotto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non ne aveva fatto menzione alcuna e che, sempre secondo l'assunto accusatorio, avrebbe stazionato nei pressi del luogo in cui il camion era stato caricato prima della rapina.

Il Tribunale ha confermato il provvedimento del GIP con motivazione che il collegio reputa non censurabile in questa sede in quanto non soltanto congrua ed articolata ma correttamente ancorata alle emergenze investigative cui ha fatto puntuale riferimento.

2. Non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La richiesta di riesame - ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

3. Detto questo, va rilevato che il Tribunale, decidendo sul riesame proposto dalla difesa, ha spiegato che il provvedimento del GIP era stato adottato all'esito di una ampia e particolareggiata indagine compendiata in una informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernente un gruppo di persone specializzate in rapine ad autotrasportatori ovvero nello "smuramento" di bancomat ed i cui protagonisti erano stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, la individuazione e localizzazione dei veicoli utilizzati e la attività di intercettazione che aveva anzi consentito di intervenire e di procedere a diversi arresti in flagranza come era avvenuto il 23.9.2018 a [OSCURATO:PERSONA] (SA) e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 18.1.2019 a Napoli e Giugliano in Campania. [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di questa più ampia indagine, è stato contestato l'episodio della rapina commessa alle ore 18.20 circa del 19.7.2018 in danno dell'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA].

I giudici della cautela hanno ravvisato gravi indizi di colpevolezza del Capodanno negli elementi acquisiti dalla PG e, in particolare, nelle immagini registrate dalla videocamera installata all'altezza della rampa di accesso da [OSCURATO:PERSONA] sull'autostrada A3 e che avevano consentito di verificare che il mezzo condotto dal Somma era preceduto da un furgone Hyundai 1 e seguito da una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio: all'altezza di un viadotto su via Sponsilli, il mezzo era stato bloccato dal furgone da cui erano scesi alcuni uomini che avevano prelevato il Somma dall'abitacolo e, sotto minaccia di una pistola, lo avevano fatto salire nel bagagliaio del furgone Hyundai per poi rilasciarlo in via Giliberti mentre un altro malvivente si era posto alla guida ed impossessato del TIR.

Secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato come il conducente della [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una serie convergente di elementi: in primo luogo della disponibilità di tale autovettura, intestata alla cognata [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale era stato controllato in tre diverse occasioni nel corso del 2018; del fatto di essere titolare dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO] (che, a conferma di tale circostanza, aveva contattato la di lui convivente [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA]); del fatto che proprio quell'utenza risultava posizionata su via Gianturco ove il TIR stava caricando la merce e da cui si era poi mosso per immettersi sulla rampa ove erano state registrate le immagini di cui si è detto.

5. In definitiva, a carico del Capodanno il Tribunale ha evidenziato plurimi elementi univocamente convergenti hanno consentito ai giudici del riesame di confermare una prognosi di elevata probabilità di colpevolezza su cui fondare la adozione di una misura cautelare sulla scorta di una motivazione che, in questa fase, in coerenza con i principi sopra richiamati, deve ritenersi congrua ed immune dai vizi suscettibili di essere dedotti in questa sede.

Va ricordato, peraltro, che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).

Esula, d'altra parte, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura).

6. La ricostruzione della vicenda operata dai giudici della cautela consente di ritenere la irrilevanza di quanto sottolineato dalla difesa secondo cui, alle 17.37, l'utenza verificata dagli investigatori e, pacificamente, utilizzata dal Capodanno, si trovasse a distanza di centinaia di metri dal luogo ove stazionava il TIR; ed infatti, a pag. 2 della ordinanza il Tribunale ha spiegato che il TIR si era spostato da via Gianturco, dove aveva caricato e da cui si era mosso per avviarsi sulla rampa di accesso alla Al, solo alle 18.06, dato quest'ultimo che rende la posizione del telefono alle 17.37 evidentemente irrilevante e non contraddittoria con il suo "stazionamento" sul posto per un lasso di tempo apprezzabile e, anzi, perfettamente coincidente con i tempi del caricamento del mezzo.

A fronte di questo dato, corroborato dalla presenza di una [OSCURATO:PERSONA] che era stata immortalata seguire da presso il camion nel suo percorso sino a quando era stato bloccato, risultano perciò correttamente evidenziati gli ulteriori elementi di contorno quali, in particolare, gli assodati rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo interessato dalle indagini sul gruppo e la presenza del furgone Hyundai e della [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio della tentata rapina in danno del trasportatore [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo 5 avvenuto il giorno 24.7.2018 intorno alle 11,30 quando il telefono del Capodanno riceveva due chiamate, una delle quali dalla Ascione, nella zona ove era in sosta il mezzo della persona offesa.7.

Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso avendo il Tribunale ben evidenziato la configurabilità autonoma del delitto di sequestro di persona che si ricava dalla ricostruzione in fatto proposta dai giudici della cautela nel momento in cui hanno rilevato che il camion "... giunto all'altezza del viadotto ... veniva bloccato dal furgone Hyunda HI, dal quale scendevano alcuni uomini - uno dei quali poi identificato in [OSCURATO:PERSONA] - i quali, sotto la minaccia di una pistola, prelevavano con forma Somma facendolo salire nel bagagliaio del furgone Hyundai ..." e successivamente "... uno dei rapinatori si impossessava del TIR mentre un altro si poneva alla guida del furgone Hyundai fino alla via GIliberti, luogo in cui l'autotrasportatore veniva rilasciato e soccorso, in quanto ferito al capo, da persone ivi presenti" (cfr., pag. 2).

È ricorrente, infatti, l'affermazione secondo cui il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto ed esclusivamente quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, e non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticannente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione oppure ne segua l'esecuzione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 22096 del 19/05/2015, Coppola ed altri, Rv. 263788; Sez. 2, Sentenza n. 3604 del 08/01/2014, Palanza ed altro, Rv. 258549; Sez. 1, Sentenza n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248094; Sez. 2, Sentenza n. 24837 del 05/05/2009, Macovei, Rv. 244339).

6. Quanto al "periculum", il Tribunale ha valorizzato la natura "estremamente allarmante" dei fatti in quanto commessi con l'utilizzo di una pistola e con violenza fisica in danno della vittima privata della propria libertà personale; sul piano soggettivo, inoltre, ha evidenziato la presenza di precedenti gravi per fatti analoghi avendo il Capodanno riportato plurime condanne per fatti di rapina, ricettazione, sequestri di persona, detenzione di armi clandestine ed anche per più episodi di evasione (ancorché risalenti).

Di qui, secondo i giudici della cautela personale, la adeguatezza della sola misura detentiva inframuraria che il Tribunale ha confermato con motivazione che si sottrae a rilievi di legittimità e suscettibili di essere articolati in questa sede.

In primo luogo, infatti, è opportuno richiamare l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga; Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito, nella quale si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri).

Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Cass. Pen., 5, 14.6.2017 n. 49.038, Silvestrin; Cass. Pen., 1, 13.11.2015 n. 45.659, Restuccia; Cass. Pen., 1, 2.3.2016 n. 37.839, Biondo).

D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Cass. Pen., 3, 24.1.2019 n. 7.268, Spinelli; conf., Cass. Pen., 6, 20.4.2011 n. 17.314, Soriato).

D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Cass. Pen., 3, 24.1.2019 n. 7.268, Spinelli; conf., Cass. Pen., 6, 20.4.2011 n. 17.314, Soriato).

8. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18.8-15.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 18.8-15.9.2021 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti di rapina e sequestro di persona di cui ai capi 2 e 2bis della provvisoria incolpazione commessi in Napoli il 10.7.2018; 2. ricorre per cassazione il difensore del Capodanno lamentando: 2.1 violazione di legge e illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di tentata rapina aggravata: rileva come il provvedimento impugnato replichi le incongruenze e le discrasie che avevano caratterizzato l'ordinanza del GIP trasformando la "prova" logica in "indizio" logico; segnala che il concorso nei fatti del 19.7.2018 riposa, secondo i giudici della cautela, sull'uso della vettura [OSCURATO:PERSONA] e sull'avere egli stazionato nei pressi del furgone poi oggetto della (tentata) rapina; rileva che il primo indizio è meramente induttivo nell'affermare la identità del veicolo rispetto a quello immortalato dalla telecamera posizionata sulla rampa di accesso alla A3 da via Marina; tanto più, aggiunge, che lo stesso Tribunale ha ritenuto di collegare l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quello del 24.7.2018 quando il ricorrente era a bordo della sua [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, ricorre nel corso delle indagini come la vettura utilizzata dal Capodanno; quanto al secondo punto, segnala che non è in discussione l'utilizzo, da parte del Capodanno, della utenza 366.2278236, ma il fatto che tale apparato fosse rimasto sul posto dalle ore 17.38 fino alle ore 18.06 poiché la nota allegata alla CNR finale aveva dato conto che esso, alle ore 17.37, aveva agganciato una cella distante centinaia di metri, a dimostrazione del fatto che il suo utilizzatore era in continuo movimento; osserva che, ad ogni modo, non risulta affatto che l'utilizzatore di quell'utenza si trovasse a bordo della Mini tg. [OSCURATO:TARGA] atteso che il filmato ritrae una vettura dello stesso tipo e colore ma non fornisce dati ulteriori per la sua identificazione; segnala che il Somma, nella sua denuncia, aveva fatto riferimento al furgone e ad una moto e non già anche ad una vettura Mini; sottolinea che, pur essendo stato intercettato per mesi, il Capodanno non è stato mai in contatto con i soggetti coinvolti nell'indagine principale non potendo la mera conoscenza con taluno e contatti in situazioni ambigue, comunque non sfociate in fatti delittuosi, essere utilizzati quale riscontro non in termini meramente suggestivi; 2.2 violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 605 cod. pen.: segnala che il ricorso per riesame aveva contestato anche la esistenza degli estremi sostanziali per ritenere integrato il delitto di sequestro di persona ma che il provvedimento impugnato ha omesso ogni considerazione sul punto; 2.3 illogicità, contraddittorietà e assenza della motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: segnala che il Tribunale ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione nel reato ad oltre cinque anni dai fatti e, perciò, con una prognosi manifestamente tardiva e priva del requisito dell'attualità; rileva che il giudice della cautela ha considerato perduranti le esigenze cautelari esclusivamente sulla scorta della gravità dei fatti omettendo di considerare che il ricorrente si era presentato spontaneamente in carcere tenendo in tal modo una condotta che avrebbe meritato una qualche considerazione; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta con cui aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso: premesse alcune considerazioni sulla integrazione degli estremi del tentativo rileva tuttavia la inammissibilità del ricorso in quanto frutto di una rivisitazione degli episodi posti a fondamento della misura in ordine alla identificazione dell'odierno ricorrente che il Tribunale ha tuttavia esposto in termini pienamente logici e privi di contraddizione sulla scorta della utilizzazione della vettura tg. [OSCURATO:TARGA], desunta da una pluralità di elementi, e l'avere stazionato nei pressi del furgone poi oggetto del tentativo di rapina fino a raggiungere una diagnosi di elevata probabilità di partecipazione al fatto delittuoso; segnala come il secondo motivo sia del tutto aspecifico evidenziando, infine, la congruità ed esaustività della motivazione del Tribunale quanto alla valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura; 4. la difesa ha a sua volta trasmesso una memoria con cui contesta la valutazione operata dal PG circa la genericità del ricorso che, al contrario, evidenzia le difformità tra la valutazione del giudice cautelare rispetto agli elementi acquisiti e, in particolare, alle sollecitazioni difensive con particolare riferimento alla localizzazione della utenza 366.2278236 alle ore 17.37 quando, secondo il teorema accusatorio, avrebbe dovuto invece trovarsi in servizio di appostamento nei pressi del TIR; insiste, inoltre, sulla carenza assoluta di motivazione in merito al delitto di sequestro di persona. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Nei confronti del Capodanno si procede per i fatti di rapina e sequestro di persona commessi in Napoli il 10.7.2018 e per i quali il GIP, con ordinanza del 15.7.2021, aveva adottato, nei confronti del ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa aveva proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP sostenendo che non vi fossero elementi idonei ad identificare il Capodanno come colui che, secondo la ipotesi investigativa, era alla guida della [OSCURATO:PERSONA] che aveva seguito il camion condotto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non ne aveva fatto menzione alcuna e che, sempre secondo l'assunto accusatorio, avrebbe stazionato nei pressi del luogo in cui il camion era stato caricato prima della rapina. Il Tribunale ha confermato il provvedimento del GIP con motivazione che il collegio reputa non censurabile in questa sede in quanto non soltanto congrua ed articolata ma correttamente ancorata alle emergenze investigative cui ha fatto puntuale riferimento. 2. Non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame - ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Detto questo, va rilevato che il Tribunale, decidendo sul riesame proposto dalla difesa, ha spiegato che il provvedimento del GIP era stato adottato all'esito di una ampia e particolareggiata indagine compendiata in una informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernente un gruppo di persone specializzate in rapine ad autotrasportatori ovvero nello "smuramento" di bancomat ed i cui protagonisti erano stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, la individuazione e localizzazione dei veicoli utilizzati e la attività di intercettazione che aveva anzi consentito di intervenire e di procedere a diversi arresti in flagranza come era avvenuto il 23.9.2018 a [OSCURATO:PERSONA] (SA) e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 18.1.2019 a Napoli e Giugliano in Campania. [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di questa più ampia indagine, è stato contestato l'episodio della rapina commessa alle ore 18.20 circa del 19.7.2018 in danno dell'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA]. I giudici della cautela hanno ravvisato gravi indizi di colpevolezza del Capodanno negli elementi acquisiti dalla PG e, in particolare, nelle immagini registrate dalla videocamera installata all'altezza della rampa di accesso da [OSCURATO:PERSONA] sull'autostrada A3 e che avevano consentito di verificare che il mezzo condotto dal Somma era preceduto da un furgone Hyundai 1 e seguito da una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio: all'altezza di un viadotto su via Sponsilli, il mezzo era stato bloccato dal furgone da cui erano scesi alcuni uomini che avevano prelevato il Somma dall'abitacolo e, sotto minaccia di una pistola, lo avevano fatto salire nel bagagliaio del furgone Hyundai per poi rilasciarlo in via Giliberti mentre un altro malvivente si era posto alla guida ed impossessato del TIR. Secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato come il conducente della [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una serie convergente di elementi: in primo luogo della disponibilità di tale autovettura, intestata alla cognata [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale era stato controllato in tre diverse occasioni nel corso del 2018; del fatto di essere titolare dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO] (che, a conferma di tale circostanza, aveva contattato la di lui convivente [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA]); del fatto che proprio quell'utenza risultava posizionata su via Gianturco ove il TIR stava caricando la merce e da cui si era poi mosso per immettersi sulla rampa ove erano state registrate le immagini di cui si è detto. 5. In definitiva, a carico del Capodanno il Tribunale ha evidenziato plurimi elementi univocamente convergenti hanno consentito ai giudici del riesame di confermare una prognosi di elevata probabilità di colpevolezza su cui fondare la adozione di una misura cautelare sulla scorta di una motivazione che, in questa fase, in coerenza con i principi sopra richiamati, deve ritenersi congrua ed immune dai vizi suscettibili di essere dedotti in questa sede. Va ricordato, peraltro, che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Esula, d'altra parte, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 6. La ricostruzione della vicenda operata dai giudici della cautela consente di ritenere la irrilevanza di quanto sottolineato dalla difesa secondo cui, alle 17.37, l'utenza verificata dagli investigatori e, pacificamente, utilizzata dal Capodanno, si trovasse a distanza di centinaia di metri dal luogo ove stazionava il TIR; ed infatti, a pag. 2 della ordinanza il Tribunale ha spiegato che il TIR si era spostato da via Gianturco, dove aveva caricato e da cui si era mosso per avviarsi sulla rampa di accesso alla Al, solo alle 18.06, dato quest'ultimo che rende la posizione del telefono alle 17.37 evidentemente irrilevante e non contraddittoria con il suo "stazionamento" sul posto per un lasso di tempo apprezzabile e, anzi, perfettamente coincidente con i tempi del caricamento del mezzo. A fronte di questo dato, corroborato dalla presenza di una [OSCURATO:PERSONA] che era stata immortalata seguire da presso il camion nel suo percorso sino a quando era stato bloccato, risultano perciò correttamente evidenziati gli ulteriori elementi di contorno quali, in particolare, gli assodati rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo interessato dalle indagini sul gruppo e la presenza del furgone Hyundai e della [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio della tentata rapina in danno del trasportatore [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo 5 avvenuto il giorno 24.7.2018 intorno alle 11,30 quando il telefono del Capodanno riceveva due chiamate, una delle quali dalla Ascione, nella zona ove era in sosta il mezzo della persona offesa.7. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso avendo il Tribunale ben evidenziato la configurabilità autonoma del delitto di sequestro di persona che si ricava dalla ricostruzione in fatto proposta dai giudici della cautela nel momento in cui hanno rilevato che il camion "... giunto all'altezza del viadotto ... veniva bloccato dal furgone Hyunda HI, dal quale scendevano alcuni uomini - uno dei quali poi identificato in [OSCURATO:PERSONA] - i quali, sotto la minaccia di una pistola, prelevavano con forma Somma facendolo salire nel bagagliaio del furgone Hyundai ..." e successivamente "... uno dei rapinatori si impossessava del TIR mentre un altro si poneva alla guida del furgone Hyundai fino alla via GIliberti, luogo in cui l'autotrasportatore veniva rilasciato e soccorso, in quanto ferito al capo, da persone ivi presenti" (cfr., pag. 2). È ricorrente, infatti, l'affermazione secondo cui il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto ed esclusivamente quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, e non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticannente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione oppure ne segua l'esecuzione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 22096 del 19/05/2015, Coppola ed altri, Rv. 263788; Sez. 2, Sentenza n. 3604 del 08/01/2014, Palanza ed altro, Rv. 258549; Sez. 1, Sentenza n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248094; Sez. 2, Sentenza n. 24837 del 05/05/2009, Macovei, Rv. 244339). 6. Quanto al "periculum", il Tribunale ha valorizzato la natura "estremamente allarmante" dei fatti in quanto commessi con l'utilizzo di una pistola e con violenza fisica in danno della vittima privata della propria libertà personale; sul piano soggettivo, inoltre, ha evidenziato la presenza di precedenti gravi per fatti analoghi avendo il Capodanno riportato plurime condanne per fatti di rapina, ricettazione, sequestri di persona, detenzione di armi clandestine ed anche per più episodi di evasione (ancorché risalenti). Di qui, secondo i giudici della cautela personale, la adeguatezza della sola misura detentiva inframuraria che il Tribunale ha confermato con motivazione che si sottrae a rilievi di legittimità e suscettibili di essere articolati in questa sede. In primo luogo, infatti, è opportuno richiamare l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga; Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito, nella quale si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri). Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Cass. Pen., 5, 14.6.2017 n. 49.038, Silvestrin; Cass. Pen., 1, 13.11.2015 n. 45.659, Restuccia; Cass. Pen., 1, 2.3.2016 n. 37.839, Biondo). D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Cass. Pen., 3, 24.1.2019 n. 7.268, Spinelli; conf., Cass. Pen., 6, 20.4.2011 n. 17.314, Soriato). D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Cass. Pen., 3, 24.1.2019 n. 7.268, Spinelli; conf., Cass. Pen., 6, 20.4.2011 n. 17.314, Soriato). 8. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 06589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris