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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 04773/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7207-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Bergamo di inammissibilità di reclamo avverso provvedimento emesso il 21 luglio 2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7207/2021 Numero sezionale 1001/2022 Numero di raccolta generale 4773/2022 Data pubblicazione 14/02/2022

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: il ricorso è inammissibile perché non ha i requisiti minimi del ricorso per cassazione, non è stato notificato ad alcuna parte processuale, non ha alcuna descrizione dei fatti ed è stato proposto dalla parte personalmente senza patrocinio dell’avvocato iscritto nell’apposito albo.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Nulla sulle spese non essendoci parti costituite.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07207 sez.

M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7207-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Bergamo di inammissibilità di reclamo avverso provvedimento emesso il 21 luglio 2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7207/2021 Numero sezionale 1001/2022 Numero di raccolta generale 4773/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: il ricorso è inammissibile perché non ha i requisiti minimi del ricorso per cassazione, non è stato notificato ad alcuna parte processuale, non ha alcuna descrizione dei fatti ed è stato proposto dalla parte personalmente senza patrocinio dell’avvocato iscritto nell’apposito albo. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 5. Nulla sulle spese non essendoci parti costituite. 6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07207 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Decreto Cassazione n. 04773/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris